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- Art 2
- La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre
- 2022, n. 197, è incrementata di 600 milioni di euro per l’anno 2024.
- [NOTA SU: ARTICOLO 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197
- La citazione fa riferimento all'istituzione di un fondo nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.]
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
- [NOTA SU: ARTICOLO 7QUINQUIES, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5
- La citazione fa riferimento all'articolo 7quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che riguarda il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato sono destinate agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024.]
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
- Per le finalità di cui al presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui al comma
- 451-bis, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
- [NOTA SU: COMMA 451-BIS, DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197
- La citazione fa riferimento all'autorizzazione di spesa per l'erogazione del contributo ai beneficiari, rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo.]
- In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il
- Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2024.
- [NOTA SU: ARTICOLO 58 DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83
- La citazione "articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83" fa riferimento al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Il fondo è destinato a essere utilizzato per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione, e le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.]
- Emendamento 2.x
- MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA
- Al comma 1, premettere il seguente:<<01. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 19-decies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono definiti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Conseguentemente:
- Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
- 2024: - 30.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;
- Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
- 2024: - 15.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;
- Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
- 2024: - 15.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;
- Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
- 2024: - 10.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;
- Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
- 2024: - 5.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
- 2024: - 5.000.000;
- 2025: - 0;
- 2026: - 0;
- Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
- 2024:
- CP: –70.000.000;
- CS: –70.000.000.
- 2025:
- CP: – 0;
- CS: – 0.
- 2026:
- CP: – 0;
- CS: – 0.
- Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025
- MODIFICA
- Prevede l'assegnazione di risorse aggiuntive, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, al Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Questo fondo è destinato ai comuni per l'attuazione di misure di sostegno alimentare. L'emendamento stabilisce che le risorse siano erogate a ciascun comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e che i criteri e le modalità di ripartizione siano definiti da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Inoltre, l'emendamento propone una serie di riduzioni di bilancio per diversi ministeri per l'anno 2024, al fine di finanziare l'incremento di risorse al Fondo. Infine, l'emendamento prevede di posticipare l'incremento di 100 milioni di euro a un altro fondo dal 2024 al 2025.
- RIASSUNTO
- Aumenta di 250 milioni di euro i fondi per la solidarietà alimentare nel 2024, riduce i budget di vari ministeri e posticipa un incremento di 100 milioni di euro al 2025
- CLASSI
- affari sociali, bilancio, finanze, affari interni, pubblica amministrazione
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