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- Emendamento 1.1
- ART. 1.
- Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
- 1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e al Ministero dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, nonché alle regioni e province autonome interessate,».
- Conseguentemente, dopo il numero 2), inserire il seguente:
- 2-bis) al comma 6 dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,».
- Emendamento 1.2
- Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 12 con il seguente:
- 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.
- Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 13.
- Emendamento 1.3
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, primo periodo, dopo le parole: coerente con gli obiettivi in materia, inserire le seguenti: di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,.
- Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: nonché gli investimenti programmati, inserire le seguenti: per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo.
- Emendamento 1.4
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, primo periodo, dopo le parole: per l'energia e il clima (PNIEC), aggiungere le seguenti: prevedendo l'installazione di almeno 12 gigawatt l'anno di nuovi impianti a fonte rinnovabile.
- Emendamento 1.5
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, al primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA e alle regioni;.
- Conseguentemente:
- *1.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.
- Emendamento 1.7
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA ed alle regioni e province autonome;.
- Conseguentemente:
- a) al secondo periodo, dopo le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla aggiungere le seguenti: chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa; b) al quinto periodo, sostituire le parole: Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA con le seguenti: Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.
- Emendamento 1.8
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).
- Emendamento 1.9
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,.
- Conseguentemente, a) al capoverso 12, quinto periodo, dopo le parole: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari; b) al capoverso 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12.
- Emendamento 1.10
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,.
- Conseguentemente, al capoverso 12, quinto periodo, dopo le parole: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari;.
- Emendamento 1.11
- Al comma 1, lettera b), capoverso 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro diciotto mesi, con le seguenti: entro 24 mesi.
- Emendamento 1.12
- *1.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- Emendamento 1.15
- **1.16. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.
- Emendamento 1.17
- Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:
- 1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.
- Emendamento 1.18
- Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:
- 1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.
- Emendamento 1.19
- Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:
- 1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimenti Arera da adottarsi entro il 30 giugno 2024».
- Emendamento 1.20
- Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:
- 1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «Con decreto» fino alla parola: «parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024.».
- Emendamento 1.01
- Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
- (Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema) 1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) nell'ambito della concessione di cui al decreto dell'ex Ministero dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema; b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale; c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico; d) garantire la massima trasparenza del mercato; e) minimizzare i costi per il sistema.
- Emendamento 1.03
- Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
- Art. 1-bis.
- (Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi) 1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole della Conferenza Stato/regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.
- Emendamento 2.2
- ART. 2.
- *2.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- Emendamento 2.9
- Al comma 2, dopo le parole: per assicurare, inserire le seguenti: , con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero dell'imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti,.
- Emendamento 2.13
- Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
- 2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
- «1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Emendamento 2.3
- Sostituire il comma 3 con il seguente:
- 3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Emendamento 2.6
- Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: di un soggetto terzo univocamente designato, aggiungere le seguenti: , che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente.
- Emendamento 2.10
- Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso d), dopo le parole: univocamente designato, inserire le seguenti: , ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale.
- Emendamento 2.11
- Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso d), dopo le parole: protezione dei dati personali inserire le seguenti: , che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,
- Emendamento 2.4
- *2.12. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.
- Emendamento 2.1
- **2.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- Emendamento 2.8
- Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- 3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.
- Emendamento 2.01
- Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- Art. 2-bis.
- (Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale) 1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 megawatt, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
- Emendamento 2.02
- Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- Art. 2-bis.
- (Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124) 1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici.».
- Emendamento 2.03
- Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- Art. 2-bis.
- (Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili) 1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
- «2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone Economiche speciali.».
- Emendamento 2.06
- (Ritirato) Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- Art. 2-bis.
- 4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- Emendamento 2.07
- Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2017, n. 124) 1. All'articolo 1, comma 59, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025».
- Emendamento 2.04
- Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- Art. 2-bis.
- (Proroga del regime di maggior tutela) 1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.».
- Emendamento 2.05
- Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
- Art. 2-bis.
- (Proroga del regime del mercato tutelato) 1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 59, le parole:«10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»; b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici», sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
- Emendamento 3.7
- ART. 3.
- Al comma 1, lettera a), capoverso comma «01.», secondo periodo, dopo le parole: L'erogazione di energia elettrica aggiungere la seguente: rinnovabile.
- Conseguentemente:
- alla lettera b):
- dopo le parole: uno sconto, aggiungere le seguenti: solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,; dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica aggiungere le seguenti: , prodotta da fonti di energia rinnovabile,; alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: non discriminatorie con le seguenti: ambientalmente sostenibili.
- Emendamento 3.3
- Al comma 1, lettera a), capoverso comma «01.», secondo periodo, dopo le parole: L'erogazione di energia elettrica aggiungere la seguente: rinnovabile.
- Emendamento 3.8
- Al comma 1, lettera a), capoverso comma «01.», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
- b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- Conseguentemente:
- al comma 1, lettera c), capoverso comma «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole: evitare che il concessionario aggiungere le seguenti: che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing; dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- 10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
- Emendamento 3.1
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1.», sostituire le parole da: volti a prevedere fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.
- Emendamento 3.4
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1.», dopo le parole: prevedere uno sconto, aggiungere le seguenti: solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,.
- Emendamento 3.5
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1.», dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica aggiungere le seguenti: , prodotta da fonti di energia rinnovabile,.
- Emendamento 3.6
- Al comma 1, lettera c), capoverso comma «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: non discriminatorie con le seguenti: ambientalmente sostenibili.
- Emendamento 3.2
- Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- 1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».
- Emendamento 4.1
- ART. 4.
- Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.
- Emendamento 4.2
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3-bis.» dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.
- Emendamento 4.01
- Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
- (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di valutazione delle radiazioni ionizzanti negli edifici) 1. Al fine di conseguire una corretta valutazione del rischio Radon nella progettazione di nuovi edifici e nella ristrutturazione degli edifici esistenti, al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progettazione è eseguita in rispondenza alle linee guida contenute nel Piano nazionale d'azione per il Radon, ovvero valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di Radon nei gas del suolo, suolo e tipi di roccia, permeabilità del suolo e contenuto di radio-226 della roccia e/o del suolo;»; b) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «articolo 10» inserire le seguenti: «, valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e/o del suolo».
- Emendamento 5.01
- ART. 5.
- Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
- (Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza) 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aeroporto sono tenuti, entro il 30 giugno 2024, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero del licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2.».
- Emendamento 5.02
- Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
- (Misure volte a far fronte alle carenze del servizio di trasporto taxi su gomma) 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, le parole: «in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,» sono soppresse.
- Emendamento 6.01
- ART. 6.
- Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE) 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»; b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»; c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- «3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».
- 2. Al fine di promuovere l'economia circolare e di incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
- Emendamento 9.5
- ART. 9.
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3.», secondo periodo, dopo le parole: del mercato (AGCM) aggiungere le seguenti: , con il parere delle Associazioni dei consumatori,.
- Emendamento 9.1
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3.», secondo periodo, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e qualitativi.
- Conseguentemente:
- al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
- *9.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- Emendamento 9.3
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3.», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.
- Emendamento 9.6
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3.», terzo periodo, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.
- Emendamento 9.4
- Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3.», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato.
- Emendamento 9.01
- Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
- (Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo) 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto»; b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «dell'auto-consumatore stesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo»; 2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
- *9.04. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- Emendamento 9.02
- Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
- **9.05. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- Emendamento 9.07
- Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
- (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso) 1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «può imporre» sono sostituite dalle seguenti: «non può imporre».
- Emendamento 10.1
- ART. 10.
- Sopprimerlo.
- *10.5. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
- Emendamento 10.9
- Sostituirlo con il seguente:
- (Misurazioni dei campi elettromagnetici) 1. Al comma 8, articolo 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera d) è soppressa, e conseguentemente le successive modifiche e integrazioni. Restano valide le misurazioni con intervalli a 6 minuti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
- Emendamento 10.3
- Sostituire il comma 1, con il seguente:
- 1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.
- Conseguentemente sopprimere il comma 2.
- Emendamento 10.6
- Al comma 1, dopo le parole: procedimento ivi previsto, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, nonché.
- Emendamento 10.4
- Sopprimere il comma 2.
- Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).
- Emendamento 10.8
- Sostituire il comma 2 con i seguenti:
- 2-bis. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera d) è soppressa.
- Emendamento 10.7
- Sostituire il comma 2 con il seguente:
- 2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, restano comunque validi tutti i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003.
- Emendamento 10.2
- Al comma 2, sostituire le parole da: in via provvisoria fino alla fine del comma, con le seguenti: confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
- Emendamento 11.23
- ART. 11.
- Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: tre anni;.
- Conseguentemente al comma 2, lettera c):
- sostituire le parole: un numero massimo di concessioni di cui, con la seguente: che; sostituire la parola: può, con le seguenti: non possa; dopo le parole: qualsiasi titolo aggiungere, in fine, le seguenti: di più di una concessione
- Emendamento 11.2
- Dopo il comma 1, inserire il seguente:
- 1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
- Conseguentemente:
- al comma 2, sopprimere la lettera b); al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo; al comma 7, sopprimere la lettera b).
- Emendamento 11.18
- Dopo il comma 1, inserire il seguente:
- 1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.
- Emendamento 11.17
- Al comma 2, lettera a), dopo le parole: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto, aggiungere la seguente: valorizzandole,.
- Conseguentemente:
- al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo con le seguenti: secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona all'interno della medesima area mercatale, da intendersi quale area ad alta concentrazione di postazioni per il commercio su area pubblica; al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
- d) valorizzare gli investimenti effettuati nel decennio antecedente al rinnovo dai precedenti titolari delle concessioni o dai loro gestori, nell'azienda o nel ramo di azienda esercente l'attività di commercio su area pubblica; al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione delle procedure selettive di cui al comma 1, i comuni devono garantire la messa a bando di un numero di concessioni di posteggio almeno pari a quelle scadute, mantenendone ove possibile l'ubicazione, fatta salva l'esigenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale; al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012; al comma 5, dopo le parole: Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate aggiungere le seguenti: per un periodo di dodici anni.
- Emendamento 11.3
- Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.
- Emendamento 11.4
- Al comma 2, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla valorizzazione dell'impresa giovanile;.
- Emendamento 11.28
- Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
- a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS. comparativamente rappresentative;.
- Emendamento 11.1
- Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
- b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;.
- Conseguentemente:
- alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b); al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).
- Emendamento 11.6
- Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni.
- Emendamento 11.5
- *11.24. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.
- Emendamento 11.8
- Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
- b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.
- Emendamento 11.7
- Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
- b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.
- Emendamento 11.9
- Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;.
- Emendamento 11.10
- Al comma 2, lettera c), dopo le parole: possessore o detentore, inserire le seguenti: in via diretta o indiretta.
- Emendamento 11.27
- Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
- c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.
- Emendamento 11.19
- Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
- *11.22. Benzoni.
- Emendamento 11.11
- Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
- c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;.
- Emendamento 11.26
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni competenti aggiungere le seguenti: per poter rilasciare nuove concessioni;.
- Conseguentemente al medesimo periodo sostituire la parola: compiono con le seguenti: sono tenute a compiere.
- Emendamento 11.12
- Dopo il comma 3, inserire il seguente:
- 3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.
- Emendamento 11.29
- Al comma 4, dopo le parole: fino al termine previsto nel relativo titolo aggiungere le seguenti: e comunque per un termine non superiore a 10 anni dall'assegnazione.
- Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: comunque rinnovate con le seguenti: prorogate per un periodo massimo di due anni, trascorso il quale si intendono decadute.
- Emendamento 11.20
- Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
- Emendamento 11.13
- Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
- 6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Emendamento 11.14
- Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
- 6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Emendamento 11.15
- Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
- 6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
- «d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche».
- b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»; c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»; d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis)».
- 6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
- Emendamento 11.16
- Al comma 7, sopprimere la lettera b).
- Emendamento 11.21
- Sopprimere il comma 8.
- Emendamento 11.01
- Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
- (DURC obbligatorio per atti notarili) 1. A partire dal 1° gennaio 2024 il documento di regolarità contributiva (DURC) di entrambe le parti coinvolte è necessario in caso di passaggio di proprietà di azienda di commercio su area pubblica ovvero di ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio su area pubblica.
- Emendamento 12.6
- ART. 12.
- Sostituire il comma 2 con il seguente:
- 2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
- «Art. 10-bis.
- 3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto.»; b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
- «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.».
- Emendamento 12.7
- Sopprimere i commi 3 e 4.
- Emendamento 12.2
- Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
- 4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
- (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola) 1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:
- a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO); c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola; e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo; f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera; g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.
- 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Emendamento 12.5
- Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
- 4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Emendamento 12.3
- Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
- 4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
- «1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.».
- Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: commerciali aggiungere le seguenti: e agricole.
- Emendamento 12.1
- Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
- 4-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 52, comma 1-bis, dopo le parole: «prodotti ai consumatori», sono aggiunte le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli.»; b) le parole da: «La disposizione» fino a: «in forma collettiva» sono soppresse.
- Emendamento 12.4
- Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
- 4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.».
- Emendamento 12.8
- Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
- 4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.
- Emendamento 12.03
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente Capo:
- Capo II-bis MISURE IN MATERIA AGRICOLA Art. 12-bis.
- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare; c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali; e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali; f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti; g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica dei Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (comuni e regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.
- 5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
- Emendamento 12.02
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- 3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: «e di agente immobiliare» e le parole: «e della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono soppresse.
- Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.
- Emendamento 12.01
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività» sono aggiunte le seguenti: «, il numero di fattura emessa».
- Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.
- Emendamento 12.04
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- *12.012. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.
- Emendamento 12.013
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- 2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «i periodi e la durata.» sono soppresse.
- Emendamento 12.05
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifiche alla disciplina sul prezzo dei libri) 1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, i commi da 2 a 9 sono abrogati.
- Emendamento 12.09
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
- «l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori; l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa; l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca; l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile; l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;».
- Emendamento 12.07
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
- «f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;».
- Emendamento 12.010
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
- «l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;».
- Emendamento 12.06
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
- «h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;».
- Emendamento 12.08
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
- «h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;».
- Emendamento 12.011
- Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
- Art. 12-bis.
- (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:
- «Art. 26-bis.
- (Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta) 1. È fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali.».
- Emendamento 13.1
- ART. 13.
- Al comma 1, alinea, sostituire le parole: seguente comma con le seguenti: seguenti commi.
- Conseguentemente, dopo il capoverso comma «1-bis», aggiungere il seguente:
- 1-ter. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.
- Emendamento 13.01
- Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
- Art. 13-bis.
- 2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Emendamento 14.01
- ART. 14.
- Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica) 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.
- Emendamento 14.02
- Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
- Art. 14-bis.
- (Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici) 1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione.».
- Emendamento 14.03
- Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici) 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al primo periodo, le parole: «non giustificate da costi dell'operatore» sono soppresse e il terzo periodo è soppresso.
- Emendamento 14.04
- Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
- Art. 14-bis.
- (Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli) 1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
- «b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.».
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- Emendamento 14.05
- Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
- Art. 14-bis.
- (Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive) 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
- «c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.».
- Emendamento 15.01
- ART. 15.
- Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
- Art. 15-bis.
- 2. L'operatività su base provinciale è riconosciuta anche a CAA raggruppati in forma consortile. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al predetto articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p), i CAA si avvalgono sia di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato sia di collaboratori professionali.
- Emendamento 16.01
- ART. 16.
- Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
- 3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di assistenza sanitaria aziendale.
- Emendamento 16.02
- Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
- (Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria) 1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.».
- Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica.
- Emendamento 16.03
- Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Emendamento 17.01
- ART. 17.
- Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
- (Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive) 1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2-bis, dopo le parole: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,»; b) al comma 2-ter, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,».
- Emendamento 17.02
- Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
- (Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104) 1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dopo le parole: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra» sono inserite le seguenti: «in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva» e dopo le parole: «previa consultazione del mercato» sono inserite le seguenti: «e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti».
- Emendamento 18.1
- ART. 18.
- Al comma 8, dopo le parole: 6 e 10 inserire le seguenti: 6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11.
- Emendamento 18.3
- Al comma 8, dopo le parole: paragrafo 5, inserire le seguenti: nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,.
- Emendamento 18.2
- Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore.
- Emendamento 18.03
- Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
- (Procedure per l'affidamento di servizi pubblici locali a società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione) 1. All'articolo 8, comma 2 della legge n. 118 del 2022, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere immediatamente sia l'atto formale che escluda il ricorso alla procedura competitive con negoziazione, che la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in autoproduzione;.
- Emendamento 19.01
- ART. 19.
- Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione) 1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al primo periodo, dopo le parole: «l'intera posizione individuale maturata», sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro»; b) al terzo periodo, la parola: «significativamente» è soppressa; c) al quarto periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse.
- Emendamento 20.01
- ART. 20.
- Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
- (Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale) 1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.»; b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese e delle associazioni maggiormente rappresentative che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.»; c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
- «3-bis.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le associazioni maggiormente rappresentative e le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è regolata la successione della Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi»; d) i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
- Emendamento 20.02
- Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
- (Misure per la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale) 1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
- Emendamento 20.03
- Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisione e multimediale) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è rideterminata in 35 euro annui.».
- Emendamento 21.1
- ART. 21.
- Sopprimerlo.
- Emendamento 21.01
- Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
- Art. 21-bis.
- (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
- «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti; b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia; c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
- 11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica; b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti; c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»; 2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- *21.010. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
- Emendamento 21.02
- Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro) 1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- **21.08. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
- Emendamento 21.09
- Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro) 1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.».
- Emendamento 21.05
- Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
- (Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi; d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali; f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.
- 2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
- Emendamento 21.06
- Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
- (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali) 1. L'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è sostituito dal seguente:
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
- a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni; b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza; c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale; d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese; e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
- 1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni; 2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile; 3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni; 4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili; 5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:
- 5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori; 5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore; 6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici; f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico; g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa; h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere; i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante; l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo; m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo; n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.
- 6. All'articolo 10-quater, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il secondo periodo è abrogato.
- 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Emendamento 21.07
- Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
- (Delega al Governo in materia di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale) 1. Il Governo è delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti legislativi di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
- a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:
- 1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; 2) i terreni edificabili accatastati come agricoli; 3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività; b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.
- 2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, nel termine indicato nel precedente comma 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati e dei terreni in tutto il territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali; b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato, anche per beni similari; c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato; d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.
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