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Mar 30th, 2020
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  4. Il diritto alla salute
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  8. Diritti umani e salute
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  12. La nozione di salute è polisemia e, forse per questo, è sempre stata manipolata sia nei vari momenti storici sia negli ordinamenti degli stati, differenziandosi al variare delle finalità politiche, tanto che il concetto di salute si è trasformato da "bene" individuale (necessità del singolo di essere curato) a "bene" collettivo (interesse della comunità ad avere individui sani), con un relativo adattamento dell’atteggiamento delle Istituzioni verso la questione sanitaria. Parallelamente anche il ruolo dello Stato è cambiato, passando da un ruolo meramente assistenzialistico a gestore esclusivo della sanità, con precisi doveri di intervento.
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  14. La Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definiscono la salute come "uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate." Da questa definizione si delinea come compito dello Stato la prevenzione e la limitazione delle situazioni di non-benessere, che possono impedire al soggetto una vita dignitosa. Il diritto alla salute rappresenta, quindi, uno dei diritti fondamentali della persona, diritto che ne riconosce la dignità, che deve essere salvaguardato anche attraverso l’azione dei pubblici poteri. Competenza dello Stato sociale è garantire a tutti l’accesso ai diritti fondamentali, mettere nelle condizioni tutti di poterne fruire in eguale misura e tutelare i soggetti deboli e marginali.
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  16. L’OMS con l’emanazione delle direttive note come "Principio di equivalenza delle cure" sancisce come inderogabile la necessità di garantire al detenuto le stesse cure, mediche e psico-sociali, che sono assicurate a tutti gli altri membri della comunità, la garanzia dell’equità della salute per tutti i cittadini è il fine e l’obiettivo che devono perseguire i servizi sanitari nazionali ad impronta solidaristica. Amartya Sen distingue "l’equità della salute" dalla semplice "equità delle cure", perché la prima non è la semplice disponibilità di servizi sanitari, ma è la reale possibilità di utilizzo degli stessi per raggiungere un effettivo stato di salute da parte dell’utente, in base ai suoi bisogni.
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  18. L’esercizio concreto di questo diritto comporta l’elaborazione di paradigmi etici ispirati ad una visione della giustizia personale e sociale nello stesso tempo, cioè deve rispettare le esigenze dei singoli e della collettività.
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  20. Il principio di giustizia si traduce quindi nell’adozione di due criteri correlati:
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  23. criterio d’imparzialità, fondato sull’uguale dignità degli uomini. Implica che tutti hanno diritto ad uguale trattamento mediante la garanzia dei beni fondamentali.
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  26. criterio dell’equa distribuzione delle risorse, fondato sul riconoscimento della solidarietà. Esige sia data uguale possibilità di accesso ai beni per consentire un’adeguata realizzazione personale, primo fra questi quello della salute.
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  30. Se si considera il diritto alla salute come un diritto alla persona ne conseguono alcuni principi che possiamo cosi definire:
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  33. principio di autonomia: riflette il rispetto alla persona e il riconoscimento del suo diritto all’autodeterminazione;
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  36. principio di beneficialità: impone la ricerca di assicurare la salute ed il benessere della persona;
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  39. principio di non-maleficità: esige di non recare danno alla persona;
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  42. principio di giustizia: prescrive di trattare le persone in modo uguale e di evitare ogni forma di discriminazione.
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  46. Ma l’applicazione di questi principi non è mai automatica giacche si compongono in modo variegato fra di loro creando, a volte, situazioni apparentemente contraddittorie e conflittuali.
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  48. Tra i principali diritti riconosciuti alla persona malata ricordiamo come fondamentali: il diritto alla vita, diritto alla privacy, il diritto a non subire discriminazioni, il diritto ad essere adeguatamente informati, il diritto ad esprimere il proprio consenso informato.
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  50. Ma il diritto alla tutela della salute deve essere considerato come un diritto sociale del cittadino, con radici nel principio di solidarietà, che implica il rifiuto della separatezza fra le persone e il riconoscimento della necessaria interrelazione tra i diversi progetti di vita. Da questo discende l’affermazione sia dell’uguaglianza della persona nelle differenti forme della sua esistenza sia dell’ingiustizia nel trattare le persone in maniera diversa. La giustizia esige il superamento di ogni forma di discriminazione ed è necessaria per ristabilire l’uguaglianza negli interessi quando esiste fra loro sperequazione. Ciò significa che l’assegnazione delle risorse pubbliche e degli strumenti di politica pubblica nel campo della salute deve attuarsi in modo equo, senza penalizzare ingiustamente singoli soggetti o diverse categorie sociali.
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  52. Quindi la salute è in relazione alla reale capacità del soggetto di perseguire la "sua concezione di salute", di mantenere la propria capacità progettuale nelle scelte esistenziali e la pari capacità e/o possibilità di fruizione dei beni sanitari.
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  56. Le istituzioni per la salvaguardia del diritto alla salute
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  60. Dostoevsky sosteneva che "la qualità della società si misura dalla qualità delle sue prigioni", ma ancora nel 1987 le Regole minime europee raccomandano all’art. 1 che "la privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che salvaguardino il rispetto della dignità umana e in conformità con questa regola"; inoltre all’art. 3 chiariscono che "la finalità del trattamento dei detenuti deve essere quello di salvaguardare la salute e la dignità".
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  62. Il Consiglio d’Europa nel documento "Regole penitenziarie europee", sopra citato, nel preambolo prospetta una costante evoluzione di tali regole, impegnandosi a "definire criteri di base realistici, che permettano alle amministrazioni penitenziarie di giudicare i risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati standard qualitativi".
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  64. Ricordiamo le maggiori convenzioni internazionali: Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Ris. ONU 30 agosto 1955: Regole minime per il trattamento dei detenuti, l. 25 ottobre 1977, n. 881: Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 16 dicembre 1966).
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  66. Inoltre l. 3 novembre 1988, n. 488: Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (New York, 10 dicembre 1984).
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  68. Con la l. 2 gennaio 1989, n. 7: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Strasburgo, 26 novembre 1987), è istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Anche un materia di misure alternative il Consiglio d’Europa ha prodotto la raccomandazione n. R. (92) 16 del Comitato dei Ministri, denominata: Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione, molto importante in quanto, nelle premesse, valuta la positività delle misure alternative poiché "le stesse evitano gli effetti negativi della carcerazione".
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  70. Per quanto riguarda la situazione europea, è possibile fare riferimento al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, (Raccomandazione n. R (87) 25 del 12.02.1897 e n. R (89) 14 del 24.10.1989) e all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (Raccomandazione n. 1080/88 del 30.06.1988 e n. 1116/89 del 29. 09. 1989).
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  72. Ricordiamo le "Linee europee su HIV/AIDS ed epatite in carcere" che si orientano alla prevenzione, e la "Carta di Hodenburg" del 1998, nota come "Raccomandazioni europee su carcere e tossicodipendenza" che si esprime su prevenzione e riduzione del danno. In Italia il Ministero della Sanità ha stilato le "Linee guida sulla riduzione del danno" prendendo atto della direttiva dell’OMS nota come "Principio di equivalenza delle cure".
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  74. Si ricorda che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha istituito con risoluzione (99) 50 (7 maggio 1999) un Commissario Europeo per i diritti umani, con il mandato di promuovere l’educazione, la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani nei paesi del Consiglio d’Europa. In Italia esistono due Commissioni:
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  77. commissione per i diritti umani presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, composta di persone competenti nell’ambito dei diritti umani, istituita con d.p.c.m. del 31.01.1984. Ha il compito di raccogliere informazioni e di assistere la Presidenza del Consiglio e le amministrazioni su questioni di diritti umani.
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  80. comitato interministeriale per i diritti umani presso il Ministero degli affari esteri. È l’unico organo interministeriale che si occupa della materia. È stato istituito con D.M. n. 519,15.02.1978. Ne fanno parte rappresentanti di tutti i Ministeri, dell’Arma dei Carabinieri, C.N.E.L., Istituzioni Universitarie, Commissione italiana per l’UNESCO, oltre a tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.
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  82. L’attività del Comitato consiste nella preparazione di rapporti periodici sulle misure adottate a livello nazionale in applicazione alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Questi rapporti sono presentati e discussi a livello internazionale. I contenuti di questi rapporti e le relazioni fatte ai vari ministeri di riferimento sono sconosciuti all’opinione pubblica.
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  84. Esistono inoltre commissioni e strutture di settore con funzioni connesse alla tutela e promozione dei diritti umani, ma nulla di specifico per la tutela del diritto alla salute in ambito penitenziario.
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  88. Principi costituzionali della tutela della salute
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  92. La Costituzione con gli artt. 2, 3 e 32, tutela l’individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Nello specifico:
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  95. il diritto alla salute è riconosciuto come fondamentale diritto dell’individuo. La salute è una situazione soggettiva che deve essere tutelata contro tutti gli elementi nocivi ambientali o a causa di terzi, che possano in qualche modo ostacolarne il godimento;
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  98. la salute è intesa come fondamentale diritto verso lo stato chiamato a predisporre strutture e mezzi idonei, ad attuare programmi di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di intervento per perseguire l’equilibrio psicofisico della popolazione. Il diritto alla salute è inteso come "diritto sociale" che realizza nella sanità il principio di eguaglianza fra i cittadini;
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  101. l’art. 32 della Costituzione garantisce il diritto di libertà individuale tale che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge", legge che "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Nello stesso articolo si sottolinea pure la gratuità delle prestazioni sanitarie a favore degli indigenti;
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  104. la tutela della salute è, per l’art. 3 della Costituzione, uno strumento di elevazione della dignità sociale dell’individuo e quindi costituisce interesse della collettività;
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  107. la tutela della salute, vista come "rispetto della persona umana", assume un carattere personalistico tanto che il mancato riconoscimento di mezzi di tutela per singoli aspetti specifici di protezione viola il valore costituzionale della persona.
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