Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Art.1
- Le disposizioni che seguono regolano il funzionamento dello strumento del referendum, inteso come manifestazione diretta della volontà popolare.
- Art.2
- Il referendum può essere richiesto dalla popolazione oppure indetto per volontà del governo.
- Nel primo caso, la richiesta può essere formulata in due modalità:
- a) Articolo di giornale, firmato nei commenti da almeno 50 ecittadini iscritti da almeno 1 mese.
- b) Richiesta formale in Congresso da parte di un CM, controfirmata da almeno il 33% dei componenti abilitati del Congresso.
- Il governo può invece indire in qualsiasi momento un referendum, del solo tipo CONSULTIVO, di cui all'art.3.
- Art.3
- Lo strumento del referendum può avere quattro distinte finalità:
- 1) Referendum ABROGATIVO, richiesto con le modalità di cui all'art.2, serve per chiedere l'eliminazione di una legge precedentemente approvata dal Congresso;
- 2) Referendum PROPOSITIVO, richiesto con le modalità di cui all'art.2, serve per proporre al Congresso un disegno di legge, che l'assemblea è obbligata a discutere e votare;
- 3) Referendum CONSULTIVO, richiesto con le modalità di cui all'art.2, serve per conoscere l'opinione della popolazione su una certa materia. L'esito di tale consultazione svolge funzione di indirizzo dell'attività legislativa e governativa.
- 4) Referendum APPROVATIVO, richiesto con le modalità di cui all'art.2, serve a confermare l'esito di una riforma costituzionale.
- Art.4
- Il referendum può svolgersi secondo le seguenti modalità:
- 1) Articolo governativo con voto tramite commento;
- 2) Form predisposto dal governo;
- 3) Sondaggio in un forum protetto e gestito dal governo.
- Possono votare solo coloro che hanno almeno 1 mese di evita.
- La modalità deve essere specificata al momento della presentazione della richiesta di referendum.
- Art.5
- Il controllo sulla regolarità nello svolgimento dei referendum è affidato ad un organismo permanente, che si riunisce ogni qualvolta venga indetto un referendum, composto dai PP dei primi cinque partiti per numero di iscritti.
- Art.6
- Non posso essere oggetto di referendum:
- - Leggi tributarie;
- - Piani militari di breve termine;
- - MPP
- - Provvedimenti ad personam.
- Tutto ciò che non rientra in queste categorie può essere oggetto di referendum
- Art.7
- Nei casi di referendum ABROGATIVO, PROPOSITIVO E APPROVATIVO, il risultato della votazione si ritiene valido solo se il numero di votanti risulta almeno pari al 30% dei votanti all'ultima elezione in gioco (congressuali o presidenziali).
- Il referendum è approvato solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti. In caso di esito negativo, non potrà essere riproposto un referendum sulla stessa materia (o strettamente analoghe) per i successivi 6 mesi.
- Nel caso di referendum CONSULTIVO, questi è valido indipendentemente dal numero di votanti e l'indirizzo vincolante si considera quello maggiormente votato.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment