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- Art.1
- "Scopo di questa legge è quello di dar vita ad un sistema di coordinamento tra le Mu eItaliane, pubbliche e private, al fine di massimizzare il potenziale bellico e rendere operativo un adeguato meccanismo di rimborso delle spese delle suddette MU."
- Art.2
- "Prende il nome di COMANDO CENTRALE, l'assemblea che riunisce i commanders delle MU eItaliane. La funzione di questo organismo è quella di stabilire gli obiettivi a breve e a medio/lungo termine comuni a tutte le MU rappresentate, nel rispetto dell'interesse generale della nazione e della strategia dell'alleanza."
- Art.3
- "Le decisioni, di cui all'art.2, vengono prese a maggioranza assoluta. I singoli diritti di voto sono in numero pari a 100. Vengono assegnati proporzionalmente ad ogni singola MU sulla base del rapporto DANNI PRO ITA MU/Somma(DANNI PRO ITA DI TUTTE LE MU). Ad ogni MU rappresentata viene garantito in ogni caso almeno un diritto di voto. I diritti di voto assegnati a ciascuna MU possono rimanere in capo al commander oppure essere delagati, in tutto o in parte, ad uno o più membri della MU stessa."
- Art.4
- "I commanders, o chi da loro delegato, sono tenuti a partecipare alle riunioni del Comando Centrale, al fine di poter esercitare i propri diritti.
- Sono inoltre tenuti ad accettare le decisioni prese nel rispetto del meccasimo previsto da questa legge."
- Art.5
- "Il CP, o chi da lui incaricato, ha il compito di controllare l'operato del Comando Centrale, affinchè questo sia conforme ai limiti imposti di cui all'art.2. Non potrà tuttavia influenzare il processo decisionale di competenza del Comando Centrale."
- Art.6
- "Le MU che accetteranno di far parte del Comando Centrale e di rispettare le decisioni prese da questi, avranno diritto ad un rimborso di parte delle spese sostenute, erogato da parte dello Stato. Tale rimborso sarà calcolato con riferimento ai danni prodotti esclusivamente nel rispetto dei DO stabiliti dal Comando Centrale."
- Art.7
- "Le fascie dei danni e i rispettivi rimborsi vengono stabiliti dal MoE, con cadenza mensile e conformemente all'andamento economico generale."
- Art.8
- "In caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite dal Comando Centrale da parte di una MU, questa sarà passibile di sanzioni che sono riconducili alla seguenti fattispecie:
- 1) Richiamo, per inadempienze dovute a cause di forza maggiore o ad errori umani;
- 2) Riduzione del rimborso, qualora la fattispecie del richiamo si presenti con una buona frequenza. Tale riduzione viene determinata dall'Organo di Controllo di cui all'art.5;
- 3) Mancato Rimborso, per inadempienze gravi e costanti nel tempo;
- 4) Esclusione dal Comando Centrale, solo nel caso di comportamenti lesivi nei confronti dello stesso o nel caso di mancato rispetto delle decisioni del Comando stesso.
- Le sanzioni, di cui la fattispecie 1),2) e 3) vengono erogate dall'Organo di Controllo, mentre l'esclusione dal Comando Centrale può essere applicata solo dal Comando stesso, con provvidimento approvato con maggioranza qualificata del totale dei voti, esclusi quelli della MU oggetto del provvedimento."
- Art.9
- "Qualora una MU, in via eccezionale, sia impossibilità per motivazione valide e gravi a seguire un determinato DO, è competenza dell'organo di Controllo, di cui all'art.5, concedere a questa una deroga rispetto all'art.8."
- Art.10
- "L'accesso al Comando Centrale è libero. Qualsiasi MU eItaliana può parteciparvi. Nel caso in cui un MU, precedentemente esclusa dal Comando, chieda di tornare a farvi parte, tale richiesta sarà invece oggetto di voto da parte del Comando stesso. La decisione in merito viene presa a maggioranza qualificata."
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