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- PROCURA DELLA REPUBBLICA
- ATTO DI DENUNCIA - QUERELA
- Promosso da
- nata/o a il
- e residente in
- ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata/o presso lo studio e la persona
- dell'Avv. Marco Mori del foro di Genova (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e
- Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so
- Mameli 98/4.
- * * *
- -L'art. 610 c.p. punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a
- fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro
- anni”.
- * * *
- PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE
- 1) Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, con a capo Mario Draghi,
- stabiliva, in forza dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, che tutti gli
- operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture
- sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie,
- parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per
- la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2.
- 2) Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il
- sanitario veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni”. Ad esso infatti seguiva il
- demansionamento ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con
- 1
- STUDIO LEGALE
- AVVOCATO MARCO MORI
- CORSO G. MAMELI 98/4 – 16035 RAPALLO
- VIA CORNIGLIANO 53/3 – 16152 GENOVA
- C.F.: MRO MRC 78P29 H183L
- Mail: mrc.mori@libero.it
- Pec: studiolegalemarcomori@pec.it
- P.I. 01579720994
- conseguente applicazione del diverso trattamento retributivo corrispondente,
- oppure, qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, come
- avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con
- perdita integrale dello stipendio.
- 3) La norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento
- non già una normale sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa
- minaccia e ciò in assenza di un obbligo vaccinale diretto in senso proprio. O i
- sanitari accettavano di vaccinarsi o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla
- retribuzione e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato. Anzi
- lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva
- effettuarla attraverso il ricatto alimentare. Tutto ciò era solo l'antipasto a quanto
- sarebbe accaduto successivamente.
- 4) Con similare provvedimento attuato con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021
- la tecnica di spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche
- in riferimento al cd. “green pass”. Dal 6 agosto è stato vietato a chi non è in
- possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere ad una serie di servizi,
- tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali requisiti sono alternativamente
- aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone negativo nelle
- 48 ore precedenti oppure essere guariti nei sei mesi precedenti dal Sars-Cov-2.
- 5) Con i successivi decreti legge n. 111/2021 e 127/2021, l'obbligo di greenpass
- è stato esteso, dapprima al comparto scolastico ed universitario e, quindi, a
- tutto il mondo del lavoro: chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un
- tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce il divieto di lavorare e
- dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.
- 6) Con decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto
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- difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sono diventati oggetto di
- ricatto vaccinale: chi non fa il trattamento perde la retribuzione fino al 15 giugno
- 2022. Con il medesimo provvedimento l'obbligo di vaccinazione per gli
- operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è stata altresì
- esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia
- per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati. Insomma per l'esecutivo
- chi non cede può morire di fame.
- 7) In una recente conferenza stampa Mario Draghi ha affermato testualmente che
- chi non si vaccina muore, ed effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può
- oggi capire che ciò che ha detto è assolutamente vero. La sola cosa che Draghi ha
- omesso di dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina, non ha infatti
- detto che i cosiddetti “novax”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi
- illegittimi decreti.
- 8) Con i decreti legge emanati nel corso delle festività (n. 221/2021 del 24
- dicembre, n. 229/2021 del 30 dicembre e n. 1/2022 del 7 gennaio 2022), il
- Governo, sempre con il fine di usare metodi di coercizione violenta verso chi
- non vuole vaccinarsi, ha esteso l'obbligo vaccinale indiretto (“super green pass”),
- tra l'altro (oltre che per tutta una serie di attività che potrebbero definirsi
- “voluttuarie”, ma di comune esercizio), per:
- - l’utilizzo dei trasporti pubblici;
- - la pratica degli sport di squadra anche all'aperto.
- Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti con almeno 12 anni di età, inclusi,
- quindi, studenti delle scuole medie e superiori ed adolescenti in genere.
- 9) Con l'ultimo, in ordine cronologico, dei provvedimenti in parola, (decreto n. 1
- del 7 gennaio 2022), si è ancora alzata l'asticella vietando il lavoro senza avere
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- effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di
- cinquant'anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l'uso del tampone ogni 48
- ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale. Obbligo di tampone da cui i
- vaccinati sono invece esclusi ancora una volta a riprova di come detto
- strumento sia una misura prettamente ricattatoria, diretta a spingere al
- vaccino, e non una scelta diretta alla tutela della salute pubblica. Se fosse la
- salute l'obiettivo l'obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che
- come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei
- non vaccinati. Ma ovviamente l'obiettivo era solo il ricatto.
- 10) Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza
- privata posto in essere dal Governo. Vale la pena osservare che una simile
- azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l'art. 3 Cost., non si vedeva
- in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali”. La Repubblica ex art.
- 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto di rimuovere gli ostacoli di ordine
- economico e sociale che, limitando l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono
- sia il pieno sviluppo della persona umana che l'effettiva partecipazione di tutti
- i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Oggi il
- governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione
- dalla società.
- 11) Tale ricatto non trova alcuna legittimazione neppure nell'art. 32 Cost., norma
- che consente l'imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti
- che siano lesivi del “rispetto della persona umana”. Vietare ad un cittadino di
- lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto
- della persona umana.
- In sostanza un ordinamento, al netto di quanto si dirà infra, potrebbe anche
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- introdurre in linea teorica un obbligo vaccinale generalizzato secondo gli stringenti
- limiti costituzionali e potrebbe prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di
- adempiere. Tali sanzioni potrebbero riguardare la sfera amministrativa (una multa
- ad esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale. Ma un ordinamento
- invece non può legiferare attraverso l'arma del ricatto od imporre sanzioni
- che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare. La stessa
- sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del
- divieto di lavorare in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto
- vitto e alloggio.
- Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di
- un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si
- cede al ricatto o non si può sopravvivere. Tale tecnica legislativa è radicalmente
- illegittima anche rispetto all'art. 27 Cost. che pur, fermo il divieto della pena
- di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene
- non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La
- commissione del delitto di cui all'art. 610 c.p. da parte di Mario Draghi e dei suoi
- Ministri è quindi, ad avviso di chi scrive, manifesta ed indiscutibile.
- 12) Il delitto in parola assume connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto
- si estende come detto ai minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità
- genitoriale), impedendo ai ragazzi, nel periodo più delicato della crescita fisica
- e dello sviluppo della personalità, addirittura la pratica degli sport di squadra
- all’aperto! Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, al fine di non
- privare i figli della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento
- sanitario sperimentale di cui si ignorano i possibili effetti collaterali a
- medio/lungo termine, per proteggerli da una malattia per essi oggettivamente
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- non pericolosa!
- 13) Peraltro, come detto, l'obbligo vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna
- legittimità visto che gli stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati.
- Occorre infatti sottolineare come la Corte Costituzionale abbia più volte
- specificato cosa significhi tale precetto statuendo come la salute del singolo non
- possa mai essere subordinata a quella collettiva e dunque “che la previsione che
- esso (il trattamento medico imposto) non incida negativamente sullo stato di
- salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che,
- PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normali di ogni
- intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (cfr Corte Cost. 5/2018 e 258/1994).
- Temporanea dunque è solo quella reazione avversa che si conclude con la
- guarigione.
- 14) Nel caso di specie manca, poi, la stessa utilità della vaccinazione del
- singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel
- contenere i contagi, circostanza che non può essere in alcun modo contestata e
- che, con riferimento alla situazione attuale ed all’emersione della variante
- Omicron, è stata ammessa in ogni sede, i dati dell'Istituto Superiore di Sanita sui
- contagi d'altronde parlano da soli.
- 15) Non vi è inoltre dubbio alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non
- concesso che così possano qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti
- a proteggere dall'infezione in esame, risultino essere trattamenti ultra
- sperimentali (anche questo può essere negato solo da chi è plagiato dalla
- propaganda), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente
- monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell'emergenza, i cui
- effetti nocivi sia a breve che a lungo termine sono ancora in fase di
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- valutazione; fatto di cui il Governo è perfettamente consapevole come prova la
- ben nota introduzione del cd. scudo penale in materia di vaccinazione anti
- Covid.
- 16) Purtroppo nonostante la valutazione sia in corso, molti degli effetti nocivi a
- breve termine sono già emersi in questi primi mesi di sperimentazione. Il rapporto
- numero nove di farmacovigilanza dell'AIFA
- (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccin
- i_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che al 26 settembre 2021 si contavano già
- 608 morti post vaccino (cfr. pag. 13 del rapporto) di cui il 3,7% su 435 valutati
- correlabili all'assunzione del farmaco stesso per un totale inaccettabile di 16
- morti. Per un 30,6% (133 casi) la correlazione resta indeterminabile ma non
- esclusa dalla scienza e per un 6,2% inclassificabile per mancanza di elementi
- sufficienti. In definitiva quindi solo il 59,5 % delle morti avvenute post vaccino
- non pare correlabile. Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la
- farmacovigilanza (pag. 11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di
- eventi gravi avversi di 17 ogni 100.000 somministrazioni. Il tutto con buona
- pace della normale tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è
- purtroppo passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene
- segnalata, anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell'iceberg.
- 17) I bugiardini dei singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle
- autorità preposte mano a mano che gli effetti avversi emergono, ad esempio la
- miocardite e la pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimila
- inoculazioni, erano effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti
- ufficialmente solo a luglio 2021.
- 18) Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse
- 7
- normative Europee. Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel
- nostro ordinamento, così come rettificato nella prima erronea traduzione il 5
- luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente: “E' necessario evitare
- ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o
- hanno scelto di non essere vaccinate”. L'ultima inciso, oggetto di rettifica, non
- compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin
- dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”;
- 19) Per mero tuziorismo difensivo si sottolinea come l'art. 17 del regolamento
- 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n.d.s. 15.06.2021).
- Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”.Ed ancora a chiusura: “Il
- presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
- applicabile in ciascuno degli Stati membri”. In claris non fit interpretatio.
- 20) Merita infine menzione lo scandalo assoluto del consenso informato. Il
- Governo impone un trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei
- ricatti, ma poi pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni
- singolo individuo come completamente spontanea. Solo il deciso intervento della
- Magistratura potrebbe a questo punto interrompere la deriva autoritaria in essere.
- Tutto ciò richiamato e premesso l'esponente
- CHIEDE
- Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente Mario Draghi e
- gli altri Ministri del Suo Governo, siano puniti per il reato di cui all'articolo 610
- c.p. Indicato, eventualmente anche in forma aggravata, o per quelli meglio visti e
- ritenuti che si dovessero evincere dalla presente narrativa.
- Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa
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- archiviatoria presso il domicilio eletto.
- Si chiede altresì l'emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti
- per interrompere le conseguenze del reato in corso visto che il ricatto
- vaccinale è in piena attuazione, le persone sono purtroppo costrette per
- sostentarsi a vaccinarsi contro la propria volontà.
- Con la massima osservanza.
- Luogo e data.
- Firma
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