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Jan 27th, 2022
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  1.  
  2. PROCURA DELLA REPUBBLICA
  3. ATTO DI DENUNCIA - QUERELA
  4. Promosso da
  5. nata/o a il
  6. e residente in
  7. ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata/o presso lo studio e la persona
  8. dell'Avv. Marco Mori del foro di Genova (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e
  9. Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so
  10. Mameli 98/4.
  11. * * *
  12. -L'art. 610 c.p. punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a
  13. fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro
  14. anni”.
  15. * * *
  16. PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE
  17. 1) Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, con a capo Mario Draghi,
  18. stabiliva, in forza dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, che tutti gli
  19. operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture
  20. sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie,
  21. parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per
  22. la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2.
  23. 2) Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il
  24. sanitario veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni”. Ad esso infatti seguiva il
  25. demansionamento ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con
  26. 1
  27. STUDIO LEGALE
  28. AVVOCATO MARCO MORI
  29. CORSO G. MAMELI 98/4 – 16035 RAPALLO
  30. VIA CORNIGLIANO 53/3 – 16152 GENOVA
  31. C.F.: MRO MRC 78P29 H183L
  32. Mail: mrc.mori@libero.it
  33. Pec: studiolegalemarcomori@pec.it
  34. P.I. 01579720994
  35. conseguente applicazione del diverso trattamento retributivo corrispondente,
  36. oppure, qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, come
  37. avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con
  38. perdita integrale dello stipendio.
  39. 3) La norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento
  40. non già una normale sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa
  41. minaccia e ciò in assenza di un obbligo vaccinale diretto in senso proprio. O i
  42. sanitari accettavano di vaccinarsi o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla
  43. retribuzione e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato. Anzi
  44. lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva
  45. effettuarla attraverso il ricatto alimentare. Tutto ciò era solo l'antipasto a quanto
  46. sarebbe accaduto successivamente.
  47. 4) Con similare provvedimento attuato con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021
  48. la tecnica di spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche
  49. in riferimento al cd. “green pass”. Dal 6 agosto è stato vietato a chi non è in
  50. possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere ad una serie di servizi,
  51. tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali requisiti sono alternativamente
  52. aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone negativo nelle
  53. 48 ore precedenti oppure essere guariti nei sei mesi precedenti dal Sars-Cov-2.
  54. 5) Con i successivi decreti legge n. 111/2021 e 127/2021, l'obbligo di greenpass
  55. è stato esteso, dapprima al comparto scolastico ed universitario e, quindi, a
  56. tutto il mondo del lavoro: chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un
  57. tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce il divieto di lavorare e
  58. dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.
  59. 6) Con decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto
  60. 2
  61. difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sono diventati oggetto di
  62. ricatto vaccinale: chi non fa il trattamento perde la retribuzione fino al 15 giugno
  63. 2022. Con il medesimo provvedimento l'obbligo di vaccinazione per gli
  64. operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è stata altresì
  65. esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia
  66. per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati. Insomma per l'esecutivo
  67. chi non cede può morire di fame.
  68. 7) In una recente conferenza stampa Mario Draghi ha affermato testualmente che
  69. chi non si vaccina muore, ed effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può
  70. oggi capire che ciò che ha detto è assolutamente vero. La sola cosa che Draghi ha
  71. omesso di dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina, non ha infatti
  72. detto che i cosiddetti “novax”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi
  73. illegittimi decreti.
  74. 8) Con i decreti legge emanati nel corso delle festività (n. 221/2021 del 24
  75. dicembre, n. 229/2021 del 30 dicembre e n. 1/2022 del 7 gennaio 2022), il
  76. Governo, sempre con il fine di usare metodi di coercizione violenta verso chi
  77. non vuole vaccinarsi, ha esteso l'obbligo vaccinale indiretto (“super green pass”),
  78. tra l'altro (oltre che per tutta una serie di attività che potrebbero definirsi
  79. “voluttuarie”, ma di comune esercizio), per:
  80. - l’utilizzo dei trasporti pubblici;
  81. - la pratica degli sport di squadra anche all'aperto.
  82. Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti con almeno 12 anni di età, inclusi,
  83. quindi, studenti delle scuole medie e superiori ed adolescenti in genere.
  84. 9) Con l'ultimo, in ordine cronologico, dei provvedimenti in parola, (decreto n. 1
  85. del 7 gennaio 2022), si è ancora alzata l'asticella vietando il lavoro senza avere
  86. 3
  87. effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di
  88. cinquant'anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l'uso del tampone ogni 48
  89. ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale. Obbligo di tampone da cui i
  90. vaccinati sono invece esclusi ancora una volta a riprova di come detto
  91. strumento sia una misura prettamente ricattatoria, diretta a spingere al
  92. vaccino, e non una scelta diretta alla tutela della salute pubblica. Se fosse la
  93. salute l'obiettivo l'obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che
  94. come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei
  95. non vaccinati. Ma ovviamente l'obiettivo era solo il ricatto.
  96. 10) Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza
  97. privata posto in essere dal Governo. Vale la pena osservare che una simile
  98. azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l'art. 3 Cost., non si vedeva
  99. in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali”. La Repubblica ex art.
  100. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto di rimuovere gli ostacoli di ordine
  101. economico e sociale che, limitando l'uguaglianza tra i cittadini, impediscono
  102. sia il pieno sviluppo della persona umana che l'effettiva partecipazione di tutti
  103. i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Oggi il
  104. governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione
  105. dalla società.
  106. 11) Tale ricatto non trova alcuna legittimazione neppure nell'art. 32 Cost., norma
  107. che consente l'imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti
  108. che siano lesivi del “rispetto della persona umana”. Vietare ad un cittadino di
  109. lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto
  110. della persona umana.
  111. In sostanza un ordinamento, al netto di quanto si dirà infra, potrebbe anche
  112. 4
  113. introdurre in linea teorica un obbligo vaccinale generalizzato secondo gli stringenti
  114. limiti costituzionali e potrebbe prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di
  115. adempiere. Tali sanzioni potrebbero riguardare la sfera amministrativa (una multa
  116. ad esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale. Ma un ordinamento
  117. invece non può legiferare attraverso l'arma del ricatto od imporre sanzioni
  118. che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare. La stessa
  119. sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del
  120. divieto di lavorare in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto
  121. vitto e alloggio.
  122. Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di
  123. un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si
  124. cede al ricatto o non si può sopravvivere. Tale tecnica legislativa è radicalmente
  125. illegittima anche rispetto all'art. 27 Cost. che pur, fermo il divieto della pena
  126. di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene
  127. non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La
  128. commissione del delitto di cui all'art. 610 c.p. da parte di Mario Draghi e dei suoi
  129. Ministri è quindi, ad avviso di chi scrive, manifesta ed indiscutibile.
  130. 12) Il delitto in parola assume connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto
  131. si estende come detto ai minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità
  132. genitoriale), impedendo ai ragazzi, nel periodo più delicato della crescita fisica
  133. e dello sviluppo della personalità, addirittura la pratica degli sport di squadra
  134. all’aperto! Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, al fine di non
  135. privare i figli della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento
  136. sanitario sperimentale di cui si ignorano i possibili effetti collaterali a
  137. medio/lungo termine, per proteggerli da una malattia per essi oggettivamente
  138. 5
  139. non pericolosa!
  140. 13) Peraltro, come detto, l'obbligo vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna
  141. legittimità visto che gli stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati.
  142. Occorre infatti sottolineare come la Corte Costituzionale abbia più volte
  143. specificato cosa significhi tale precetto statuendo come la salute del singolo non
  144. possa mai essere subordinata a quella collettiva e dunque “che la previsione che
  145. esso (il trattamento medico imposto) non incida negativamente sullo stato di
  146. salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che,
  147. PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normali di ogni
  148. intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (cfr Corte Cost. 5/2018 e 258/1994).
  149. Temporanea dunque è solo quella reazione avversa che si conclude con la
  150. guarigione.
  151. 14) Nel caso di specie manca, poi, la stessa utilità della vaccinazione del
  152. singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel
  153. contenere i contagi, circostanza che non può essere in alcun modo contestata e
  154. che, con riferimento alla situazione attuale ed all’emersione della variante
  155. Omicron, è stata ammessa in ogni sede, i dati dell'Istituto Superiore di Sanita sui
  156. contagi d'altronde parlano da soli.
  157. 15) Non vi è inoltre dubbio alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non
  158. concesso che così possano qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti
  159. a proteggere dall'infezione in esame, risultino essere trattamenti ultra
  160. sperimentali (anche questo può essere negato solo da chi è plagiato dalla
  161. propaganda), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente
  162. monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell'emergenza, i cui
  163. effetti nocivi sia a breve che a lungo termine sono ancora in fase di
  164. 6
  165. valutazione; fatto di cui il Governo è perfettamente consapevole come prova la
  166. ben nota introduzione del cd. scudo penale in materia di vaccinazione anti
  167. Covid.
  168. 16) Purtroppo nonostante la valutazione sia in corso, molti degli effetti nocivi a
  169. breve termine sono già emersi in questi primi mesi di sperimentazione. Il rapporto
  170. numero nove di farmacovigilanza dell'AIFA
  171. (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccin
  172. i_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che al 26 settembre 2021 si contavano già
  173. 608 morti post vaccino (cfr. pag. 13 del rapporto) di cui il 3,7% su 435 valutati
  174. correlabili all'assunzione del farmaco stesso per un totale inaccettabile di 16
  175. morti. Per un 30,6% (133 casi) la correlazione resta indeterminabile ma non
  176. esclusa dalla scienza e per un 6,2% inclassificabile per mancanza di elementi
  177. sufficienti. In definitiva quindi solo il 59,5 % delle morti avvenute post vaccino
  178. non pare correlabile. Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la
  179. farmacovigilanza (pag. 11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di
  180. eventi gravi avversi di 17 ogni 100.000 somministrazioni. Il tutto con buona
  181. pace della normale tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è
  182. purtroppo passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene
  183. segnalata, anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell'iceberg.
  184. 17) I bugiardini dei singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle
  185. autorità preposte mano a mano che gli effetti avversi emergono, ad esempio la
  186. miocardite e la pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimila
  187. inoculazioni, erano effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti
  188. ufficialmente solo a luglio 2021.
  189. 18) Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse
  190. 7
  191. normative Europee. Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel
  192. nostro ordinamento, così come rettificato nella prima erronea traduzione il 5
  193. luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente: “E' necessario evitare
  194. ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o
  195. hanno scelto di non essere vaccinate”. L'ultima inciso, oggetto di rettifica, non
  196. compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin
  197. dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”;
  198. 19) Per mero tuziorismo difensivo si sottolinea come l'art. 17 del regolamento
  199. 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della
  200. pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n.d.s. 15.06.2021).
  201. Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”.Ed ancora a chiusura: “Il
  202. presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
  203. applicabile in ciascuno degli Stati membri”. In claris non fit interpretatio.
  204. 20) Merita infine menzione lo scandalo assoluto del consenso informato. Il
  205. Governo impone un trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei
  206. ricatti, ma poi pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni
  207. singolo individuo come completamente spontanea. Solo il deciso intervento della
  208. Magistratura potrebbe a questo punto interrompere la deriva autoritaria in essere.
  209. Tutto ciò richiamato e premesso l'esponente
  210. CHIEDE
  211. Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente Mario Draghi e
  212. gli altri Ministri del Suo Governo, siano puniti per il reato di cui all'articolo 610
  213. c.p. Indicato, eventualmente anche in forma aggravata, o per quelli meglio visti e
  214. ritenuti che si dovessero evincere dalla presente narrativa.
  215. Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa
  216. 8
  217. archiviatoria presso il domicilio eletto.
  218. Si chiede altresì l'emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti
  219. per interrompere le conseguenze del reato in corso visto che il ricatto
  220. vaccinale è in piena attuazione, le persone sono purtroppo costrette per
  221. sostentarsi a vaccinarsi contro la propria volontà.
  222. Con la massima osservanza.
  223. Luogo e data.
  224. Firma
  225. 9
  226.  
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