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- Art.1
- Il Governo e il Congresso, quali titolari di poteri dello Stato e organi pubblici, si impegnano ad informare, in maniera adeguata e costante, l'opinione pubblica circa il loro operato.
- Art.2
- In virtù dell'art.1, ogni Governo è obbligato a pubblicare:
- 1) Un resoconto generale, al termine del mandato, della sua attività, con specifica indicazione:
- a)della situazione militare e dei risultati conseguiti dall'EI;
- b)della situazione economica del paese;
- c)dei principali provvedimenti adottati;
- d)dell'attività delle ambasciate;
- e)dei principali avvenimenti di politica internazionale che hanno coinvolto, direttamente o indirettamente, il paese durante il mandato;
- f)dello stato dell'alleanza.
- 2) Un resoconto dettagliato relativo ad ogni evento straordinario o particolarmente importante verificatosi durante il mandato (l'articolo relativo deve uscire entro 96h del momento in qui si è verificato il fatto in questione);
- 3) Il bilancio consuntivo (al termine del mandato).
- Art.3
- In virtù dell'art.1, ogni Congresso è obbligato a pubblicare, al termine del mandato, un resoconto della sua attività, con esplicita indicazione:
- a) delle leggi approvate;
- b) dei principali temi discussi e delle questioni più importanti presentatesi durante il mandato;
- c) Varie ed eventuali (es. avvenimenti straordinari interni al Congresso).
- La redazione dell'articolo spetta al Presidente del Congresso, il quale dovrà presentare l'articolo almeno 72h prima della fine del mandato del Congresso, per permettere una discussione sull'articolo (48h) e una successiva votazione (24h). In caso di esito negativo della votazione in questione, sarà compito del Presidente del Congresso provvedere ad aggiustamenti che risolvano i problemi sorti e permettano la pubblicazione dell'articolo.
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