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- Art.1
- Il Congresso nomina 3 cittadini eitaliani membri dell'assemblea senza limiti di tempo e di mandato.
- Art.2
- Il meccanismo di nomina, da applicare in tutti i casi in cui non siano presenti 3 CM a evita in Congresso, è il seguente:
- a) Il PdC deve aprire una discussione, della durata di 72h, durante la quale qualunque CM può proporre dei candidati alla nomina;
- b) Il PdC, al termine delle 72h, sceglie il candidato a suo giudizio più indicato e apre un votazione, nella quale i CM sono chiamati ad approvare o a declinare la scelta del PdC. Per l'approvazione è necessario un quorum del 40% dei CM abilitati, nonchè il 75% dei voti favorevoli.
- Art.3
- Nel caso in cui la nomina non venga approvata, il PdC dovrà scegliere un nuovo candidato e dovrà nuovamente applicare quanto descritto all'art.2 punto b).
- Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga l'approvazione del Congresso, la carica rimarrà vacante fino a nuova richiesta di nomina da parte di uno qualunque dei CM.
- Non sarà possibile candidare una persona non approvata dal Congresso, prima che siano trascorsi almeno tre mesi.
- Art.4
- Qualora una persona rinunci alla carica, non potrà essere nuovamente candidato.
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