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Testo Disegno Legge Milleproroghe 2018 (TXT)

Sep 20th, 2018
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  1. Testo completo del disegno di legge "Milleproroghe" 2018. In sintesi, i contenuti della legge approvata il 20/09/2018
  2. - VACCINI: Proproga a Marzo 2019 per la consegna della documentazione e autocertificazione per materne e asili
  3. - PERIFERIE: Stralcio degli 1,6ml € precedentemente stanziati per progetti di rigenerazione urbana delle periferie
  4. - MATURITA': Test invalsi non piu' vincolanti per la maturità
  5. - BANCHE: Rimborso fino al 30% per i creditori colpiti dalle crisi delle banche. Solo 15 gg per presentare istanza di rimborso.
  6. - SCUOLA: Non saranno ddi fatto riaperte le graduatorie
  7. - PROVINCIE: Niente sanzioni per province e città di regioni a statuto ordinario che non rispettano il vincolo del "saldo non negativo"
  8.  
  9. *************************************
  10. **** PDF Su https://goo.gl/Chs17s ***
  11. *************************************
  12.  
  13. ************* TESTO *****************
  14.  
  15. N. 1117-A
  16. CAMERA DEI DEPUTATI —
  17. DISEGNO DI LEGGE
  18. APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
  19. il 6 agosto 2018 (v. stampato Senato n. 717)
  20. PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  21. (CONTE)
  22. DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
  23. (TRIA)
  24. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
  25. 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
  26. legislative
  27. Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
  28. l’8 agosto 2018
  29. (Relatori per la maggioranza: BALDINO, per la I Commissione;
  30. BUOMPANE, per la V Commissione)
  31. NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V
  32. (Bilancio, tesoro e programmazione), il 10 settembre 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente
  33. sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire
  34. oralmente.
  35. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
  36. XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  37. PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
  38. Il Comitato per la legislazione,
  39. esaminato il disegno di legge n. 1117 e rilevato che:
  40. sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:
  41. il provvedimento si compone di 24 articoli, di cui 10 inseriti nel
  42. corso dell’esame al Senato; esso reca prevalentemente disposizioni che
  43. intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così
  44. detti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano
  45. legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini
  46. previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare comunque
  47. interventi regolatori di natura temporale, in coerenza con la ratio
  48. unitaria di tali provvedimenti individuata dalla Corte costituzionale
  49. nella sentenza n. 22 del 2012 e dalla Giunta per il Regolamento della
  50. Camera nella riunione del 13 marzo 2007;
  51. tra le disposizioni inserite nel corso dell’iter di conversione
  52. alcune appaiono però di contenuto sostanziale e non chiaramente
  53. riconducibile a disposizioni di proroga già presenti nel provvedimento:
  54. si tratta in particolare del comma 3-quinquies dell’articolo 6 in materia
  55. di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento;
  56. dell’articolo 9-ter in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
  57. esigenze abitative a seguito di eventi sismici; del comma 1-bis dell’articolo
  58. 10 recante disposizioni per l’ACI e gli automobile club federati;
  59. del comma 1-bis dell’articolo 13 in materia di spazi finanziari delle
  60. regioni;
  61. sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
  62. il comma 2-bis dell’articolo 1 interviene sul mancato rispetto da
  63. parte degli enti locali degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio
  64. finanziario; in particolare, si stabilisce che per l’anno 2018, nel caso in
  65. cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  66. decreto-legge in esame, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato
  67. il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento
  68. degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell’accertamento
  69. (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei
  70. conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
  71. fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto; al riguardo
  72. andrebbe però indicata la disposizione che risulta così derogata, vale a
  73. dire l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205
  74. del 2017), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c),
  75. della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione
  76. tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile
  77. 2001, che prescrive che le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano
  78. casi particolari richiamino la disposizione generale cui fanno
  79. eccezione; l’indicazione di tale disposizione renderebbe probabilmente
  80. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
  81. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  82. ultronea la previsione del successivo comma 2-ter che stabilisce la non
  83. applicazione nel 2018 delle « norme vigenti in contrasto con quanto
  84. previsto dal comma 2-bis »;
  85. all’articolo 4-bis non appare chiaro l’utilizzo, con riferimento al
  86. regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al
  87. decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, dell’espressione
  88. « da intendersi qui integralmente riportato »;
  89. per un errore materiale, il comma 01 dell’articolo 13, all’interno
  90. di una novella all’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il
  91. 2017 (legge n. 232 del 2016), al fine di fare salvi, in relazione alle
  92. modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento degli investimenti e
  93. lo sviluppo infrastrutturale, alcuni procedimenti di spesa in corso fa
  94. riferimento ai « procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in
  95. vigore della legge di conversione del presente decreto » anziché, come
  96. corretto (trattandosi appunto di una novella), a quelli « in corso alla
  97. data di entrata in vigore della presente disposizione ».
  98. sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
  99. riordinamento della legislazione vigente:
  100. il comma 3-quinquies dell’articolo 6 prevede che i docenti che
  101. hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018
  102. possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento
  103. (GAE); tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di
  104. diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale conseguito
  105. entro l’anno scolastico 2001/2002; al riguardo andrebbe chiarito il
  106. coordinamento con le disposizioni riferite a tale ultima tipologia di
  107. docenti presenti nell’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto
  108. « decreto dignità »), come modificato nel corso della conversione;
  109. alla luce del combinato disposto delle due disposizioni non
  110. appare infatti chiaro se una stessa persona possa essere presente sia
  111. nelle graduatorie ad esaurimento cui il comma 3-quinquies fa riferimento
  112. sia nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria
  113. prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018;
  114. alcune disposizioni del provvedimento modificano termini stabiliti
  115. con fonti secondarie in contrasto con il paragrafo 3, lettera e),
  116. della già richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi
  117. legislativi, che prescrive di non ricorrere all’atto legislativo per apportare
  118. modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge; si tratta
  119. in particolare del comma 1-ter dell’articolo 3, in materia di incentivi
  120. per gli impianti geotermoelettrici e solari elettrodinamici; dell’articolo
  121. 4-bis in materia di contributi alle emittenti radiofoniche locali; dell’articolo
  122. 11-ter, in materia di iscrizione e aggiornamento negli appositi
  123. registri degli agenti e rappresentanti di commercio e dell’articolo 13-bis
  124. in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro
  125. rimorchi; in tal senso le disposizioni potrebbero essere modificate nel
  126. senso di autorizzare il Ministro competente ad apportare le necessarie
  127. modifiche ai decreti ministeriali richiamati dalle disposizioni;
  128. altre disposizioni del provvedimento recano proroghe di termini
  129. già prorogati in precedenti provvedimenti legislativi ma in origine
  130. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
  131. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  132. anch’essi stabiliti con fonte secondaria; si tratta in particolare del
  133. comma 2 dell’articolo 4 in materia di corsi di formazione al salvamento
  134. acquatico; del comma 1 dell’articolo 6 in materia di abilitazione
  135. scientifica nazionale; del comma 3-septies dell’articolo 6 in materia di
  136. adeguamento alla normativa antincendio degli asili-nido e del comma
  137. 1 dell’articolo 9 in materia di termini per la comunicazione da parte
  138. dei soggetti interessati di eventuali osservazioni sulla procedura di
  139. recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del
  140. 2009; al riguardo, il Comitato, pur non avendo nulla da rilevare sulle
  141. disposizioni del provvedimento in esame, invita ad una riflessione su
  142. questa modalità di intervento normativo che rende arduo definire, per
  143. i termini oggetto di proroga, quali siano di natura legislativa e quali di
  144. natura secondaria;
  145. i commi 1 e 2-quinquies dell’articolo 9 e l’articolo 9-ter modificano
  146. disposizioni di recentissima approvazione (si tratta, rispettivamente,
  147. dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018 in materia
  148. di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del
  149. 2009, entrato in vigore il 25 luglio 2018 e modificato il giorno successivo
  150. dal provvedimento in esame, del comma 24 dell’articolo 2-bis del
  151. decreto-legge n. 148 del 2017, come da ultimo modificato dal comma
  152. 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di sospensione
  153. dei pagamenti per i servizi energetici e idrici nei territori colpiti
  154. dagli eventi sismici del 2016, entrato in vigore il 25 luglio 2018, e
  155. dell’articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito
  156. dall’articolo 07 del medesimo decreto-legge n. 55 del 2018, in materia
  157. di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito
  158. di eventi sismici, anch’esso entrato in vigore il 25 luglio 2018); tale
  159. circostanza, come rilevato dal Comitato già in altre occasioni analoghe,
  160. costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente
  161. conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della
  162. legislazione;
  163. il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato
  164. né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione
  165. sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno
  166. nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in
  167. materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa
  168. non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione
  169. dall’AIR previste dall’articolo 7 del medesimo regolamento;
  170. ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli
  171. 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti
  172. condizioni:
  173. sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
  174. provvedano le Commissioni di merito a sostituire, al comma 01
  175. dell’articolo 13, le parole: « procedimenti di spesa in corso alla data di
  176. entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » con
  177. le seguenti: « procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in
  178. vigore della presente disposizione »;
  179. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
  180. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  181. sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
  182. riordinamento della legislazione vigente:
  183. provvedano le Commissioni di merito al coordinamento tra le
  184. disposizioni del comma 3-quinquies dell’articolo 6 e quelle recate
  185. dall’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto « decreto
  186. dignità »).
  187. Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  188. sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
  189. valutino le Commissioni di merito l’opportunità di:
  190. modificare l’articolo 1, nel senso di premettere, al comma
  191. 2-bis, le parole: « In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma
  192. 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » e, conseguentemente,
  193. sopprimere il comma 2-ter;
  194. sopprimere all’articolo 4-bis, comma 1, le parole: « da intendersi
  195. qui integralmente riportato »;
  196. sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
  197. riordinamento della legislazione vigente:
  198. valutino le Commissioni di merito l’opportunità di modificare il
  199. comma 1-ter dell’articolo 3 e gli articoli 4-bis, 11-ter e 13-bis nel senso
  200. di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali
  201. citati nelle disposizioni al fine di evitare l’intervento diretto su
  202. fonti secondarie con un atto di rango legislativo;
  203. Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
  204. abbia cura il Legislatore di chiarire, con riferimento ai termini
  205. che nel corso del tempo sono stati oggetto di proroga sia con fonti di
  206. rango legislativo sia con fonti secondarie, quali debbano intendersi di
  207. natura legislativa e quali di natura secondaria.
  208. PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
  209. (GIUSTIZIA)
  210. La II Commissione,
  211. esaminato per le parti di competenza il decreto-legge n. 91 del
  212. 2018 (A.C. 1117), recante proroga di termini previsti da disposizioni
  213. legislative, approvato dal Senato;
  214. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
  215. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  216. rilevato che:
  217. l’articolo 2, comma 1, proroga al 1° aprile 2019 l’efficacia della
  218. riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni
  219. introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 con la
  220. necessità di completare le « complesse misure organizzative in atto,
  221. anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e
  222. digitali » presso strutture e uffici;
  223. l’articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia
  224. delle disposizioni della legge 23 giugno 2017, n. 103, con la quale
  225. sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al
  226. procedimento penale mediante videoconferenza, al fine di « garantire
  227. che l’adeguamento degli accresciuti fabbisogni derivanti dalle modifiche
  228. introdotte alla disciplina possa essere efficacemente gestito, soprattutto
  229. dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica »;
  230. l’articolo 2, comma 3, come modificato dal Senato, proroga al 31
  231. dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni
  232. distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio;
  233. le ulteriori modifiche introdotte dal Senato anticipano al 26
  234. febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio
  235. – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del
  236. notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per
  237. la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile
  238. (comma 3-ter dell’articolo 2) e differiscono di ulteriori due anni
  239. l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per
  240. l’esercizio della professione forense (comma 3-quater dell’articolo 2);
  241. esprime
  242. PARERE FAVOREVOLE
  243. PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
  244. (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
  245. La III Commissione,
  246. esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge
  247. n. 1117, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
  248. luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
  249. legislative, approvato dal Senato;
  250. condivise le finalità del provvedimento che costituisce uno strumento
  251. di grande importanza per dare una soluzione, sia pure parziale,
  252. ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e
  253. per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a
  254. manifestare nel corso degli ultimi mesi;
  255. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
  256. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  257. espresso apprezzamento per le le disposizioni riguardanti la
  258. proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni
  259. temporanee del personale da destinare alle scuole italiane
  260. all’estero, finalizzate a coprire eventuali vuoti nel contingente del
  261. personale operante presso le scuole italiane all’estero e a fare fronte a
  262. esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea
  263. all’estero;
  264. valutate, invece, negativamente le nuove disposizioni, inserite nel
  265. corso dell’esame al Senato, in materia di durata del mandato del
  266. personale scolastico in servizio all’estero, che non essendo coerenti con
  267. l’impianto del decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 sulla disciplina
  268. della scuola italiana all’estero, sono suscettibili di generare
  269. incertezze applicative e nuovi oneri finanziari;
  270. preso atto positivamente della disposizione, di cui all’articolo
  271. 11-quater, parimenti introdotta dall’altro ramo del Parlamento, intesa
  272. a prorogare per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento di
  273. capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la
  274. conclusione del sesto aumento generale di capitale;
  275. riaffermata al contempo l’esigenza di un costante monitoraggio
  276. parlamentare circa l’impiego delle risorse pubbliche stanziate a favore
  277. della cooperazione internazionale e segnatamente sulle modalità e sui
  278. risultati della partecipazione italiana a fondi e banche multilaterali di
  279. sviluppo,
  280. esprime
  281. PARERE FAVOREVOLE
  282. con la seguente condizione:
  283. all’articolo 6, sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
  284. PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
  285. (FINANZE)
  286. PARERE FAVOREVOLE
  287. PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
  288. (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
  289. La VII Commissione,
  290. esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di
  291. legge C. 1117, approvato con modificazioni dal Senato, di conversione
  292. Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
  293. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  294. in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di
  295. termini previsti da disposizioni legislative;
  296. premesso che:
  297. l’articolo 6, comma 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede
  298. che i docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico
  299. 2017/2018, nonché i docenti in possesso di diploma magistrale o
  300. d’insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l’anno scolastico
  301. 2001/2002, possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie
  302. ad esaurimento (GAE);
  303. sulla questione dei diplomati magistrali – apertasi per effetto
  304. della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, con cui è stato
  305. stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, anche quando
  306. conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo
  307. sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)
  308. del personale docente – è già intervenuto, con altra e preferibile
  309. soluzione, l’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, come modificato
  310. dal Parlamento in sede di conversione, il quale per un verso ha disposto
  311. che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca può
  312. trasformare i contratti di lavoro con i docenti diplomati che dovessero
  313. decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali in linea con la
  314. decisione del Consiglio di Stato in contratti di lavoro a tempo determinato
  315. con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019; e per
  316. l’altro verso ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria
  317. per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola
  318. dell’infanzia e nella scuola primaria riservata agli stessi docenti diplomati
  319. magistrali, nonché ai laureati in scienze della formazione primaria
  320. in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole;
  321. va pertanto valutato favorevolmente l’emendamento 6.60 al decreto-
  322. legge in esame, presentato dai relatori nelle Commissioni competenti
  323. in sede referente (Affari costituzionali e Bilancio), volto a
  324. sopprimere dal testo il citato comma 3-quinquies dell’articolo 6;
  325. il giudizio è favorevole anche sugli emendamenti 6.62 e 6.64
  326. presentati dai relatori nelle Commissioni I e V, che differiscono di un
  327. anno (e quindi al 1° settembre 2019) l’applicazione delle norme di cui
  328. all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 62 del
  329. 2017, in base alle quali la partecipazione alle prove INVALSI dell’ultimo
  330. anno e lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro costituiscono
  331. requisiti per l’ammissione dei candidati all’esame di Stato;
  332. parimenti condivisibile appaiono infine l’emendamento 6.3 dei
  333. relatori, che fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro cui i docenti
  334. possono utilizzare le risorse messe loro a disposizione per l’anno
  335. scolastico 2016-2017 tramite la cosiddetta Carta elettronica per l’aggiornamento
  336. e la formazione; e l’emendamento 6.60 dei relatori, nella
  337. parte in cui sopprime i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 6,
  338. introdotti dal Senato, i quali sono volti a modificare la disciplina
  339. vigente in materia di requisiti per la nomina e di durata dell’incarico
  340. del personale impiegato nelle scuole italiane all’estero;
  341. Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
  342. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  343. esprime
  344. PARERE FAVOREVOLE
  345. con la seguente condizione:
  346. al decreto-legge siano apportate le modifiche definite dagli emendamenti
  347. 6.60, 6.62, 6.63 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni
  348. competenti in sede referente.
  349. PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
  350. (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
  351. La VIII Commissione,
  352. esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1117,
  353. recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
  354. rilevato che l’articolo 4, ai commi 1-bis e 3-quater, reca disposizioni
  355. rispettivamente in materia di programmi straordinari di manutenzione
  356. della rete viaria di province e città metropolitane, nonché
  357. di concessioni autostradali, temi entrambi oggetto di particolare attenzione
  358. per quanto avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto;
  359. valutati positivamente i numerosi interventi a sostegno delle
  360. popolazioni colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni, volte a
  361. dilazionare le procedure di recupero degli aiuti che le Istituzioni
  362. europee assumono essere state illecitamente erogati (articolo 9, commi
  363. 1 e 1-bis), ad evitare ulteriori tagli ai trasferimenti statali a favore dei
  364. Comuni (articolo 9, comma 2) e, ancora, a facilitare le domande di
  365. contributo per i lavori di ricostruzione privata (articolo 9, comma
  366. 2-bis), assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico (articolo
  367. 9 commi 2-ter e 2-quater), differire ulteriormente i termini di sospensione
  368. del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici,
  369. assicurazioni e telefonia (articolo 9, commi 2-quinquies e 2-sexies);
  370. segnalato che, sempre con riguardo alle zone colpite dagli eventi
  371. sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016,
  372. l’articolo 9-ter apporta modifiche alla disciplina relativa agli interventi
  373. edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative che accolgono i rilievi
  374. critici espressi dal Presidente della Repubblica, in occasione della
  375. promulgazione del decreto-legge n. 55 del 2018;
  376. preso atto degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli
  377. edifici scolastici di cui all’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 6 comma
  378. 3-novies, quest’ultimo riferito alla verifica di vulnerabilità sismica degli
  379. immobili;
  380. Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
  381. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  382. vista la nuova proroga, disposta all’articolo 9-bis, del termine per
  383. la presentazione di documenti ai fini della certificazione antincendio
  384. per i rifugi alpini;
  385. richiamate le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, relative
  386. agli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell’Universiade
  387. Napoli 2019;
  388. esprime
  389. PARERE FAVOREVOLE
  390. con la seguente osservazione:
  391. in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore
  392. idrico, valuti il Governo l’opportunità di modificare la definizione di
  393. « società quotate » di cui all’articolo 2, lettera p) del decreto legislativo
  394. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che
  395. hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond.
  396. PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
  397. (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
  398. La IX Commissione,
  399. esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di
  400. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
  401. 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
  402. (C. 1117 Governo, approvato dal Senato);
  403. valutata favorevolmente la disposizione dell’articolo 4, comma 3,
  404. che differisce al 1° gennaio 2019 l’applicazione dell’obbligo di titolarità
  405. della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di
  406. cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, introdotto
  407. dall’articolo 39, comma 1, del codice della nautica da diporto, come
  408. modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, obbligo che,
  409. data l’assenza di una disciplina transitoria, aveva messo in difficoltà
  410. numerosissimi titolari di piccole imbarcazioni dotate di motori fuori
  411. bordo;
  412. sottolineato che l’articolo 4, comma 3-bis, proroga dal 30 settembre
  413. 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che
  414. intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono
  415. pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’avviso previsto
  416. dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007, al fine di
  417. evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento
  418. del trasporto pubblico locale;
  419. Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
  420. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  421. espresso apprezzamento per l’articolo 4, comma 3-ter, che limita
  422. all’anno 2017 l’obbligo delle regioni di certificare l’avvenuta erogazione
  423. a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle
  424. risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite al fine di ottenere
  425. il riconoscimento della quota del 20 per cento del Fondo per il
  426. finanziamento del trasporto pubblico locale;
  427. messo in evidenza che l’articolo 4-bis proroga fino al 2019 il
  428. regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi
  429. stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal decreto
  430. del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017,
  431. esprime
  432. PARERE FAVOREVOLE
  433. PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
  434. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
  435. La X Commissione,
  436. esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in
  437. legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante
  438. proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo,
  439. approvato dal Senato);
  440. preso atto che l’articolo 11-ter, introdotto dal Senato, dispone la
  441. riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
  442. conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 –
  443. dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della posizione dei
  444. soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio
  445. nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche
  446. ed amministrative (REA) – di cui al decreto del Ministro dello
  447. sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
  448. Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 – a seguito dell’abolizione del ruolo
  449. degli agenti di commercio;
  450. ricordato che il suddetto decreto ministeriale ha previsto, all’articolo
  451. 10, un regime transitorio, già oggetto di proroga, prevedendo
  452. sanzioni amministrative e decadenze per le imprese e le persone fisiche
  453. che non ottemperassero nei termini all’iscrizione e all’aggiornamento
  454. della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle
  455. notizie economiche ed amministrative;
  456. rilevato in particolare che il comma 3 del citato articolo 10
  457. dispone tra l’altro che l’iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di
  458. commercio costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore
  459. dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività;
  460. Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
  461. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  462. evidenziato come l’articolo 13 del medesimo decreto ministeriale
  463. del 26 ottobre 2011 preveda che le disposizioni ivi contenute acquistino
  464. efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
  465. Ufficiale, vale a dire dal 12 maggio 2012 e che, di conseguenza, il
  466. termine di cui all’articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il 12
  467. maggio 2017;
  468. sottolineato che andrebbe valutata l’opportunità di chiarire, ai
  469. fini di una più certa interpretazione della norma, se la disposizione di
  470. cui all’articolo 11-ter debba essere riferita alla riapertura dei soli
  471. termini previsti dall’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto
  472. ministeriale 26 ottobre 2011,
  473. esprime
  474. PARERE FAVOREVOLE
  475. PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
  476. (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
  477. La XI Commissione,
  478. esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge
  479. C. 1117, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 25
  480. luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
  481. legislative;
  482. preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al
  483. testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI
  484. Commissione risultano, peraltro, piuttosto limitati;
  485. considerato che l’articolo 5, al comma 1, modifica i termini
  486. temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da
  487. parte dell’INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa
  488. all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime
  489. la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a
  490. regime, l’unica possibile;
  491. preso atto che le Commissioni di merito hanno approvato un
  492. emendamento al medesimo articolo 5, volto a prorogare al 15 novembre
  493. 2018 il termine dei lavori della commissione tecnica istituita dalla
  494. legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche
  495. in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori
  496. e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta
  497. ad agenti patogeni;
  498. apprezzata, all’articolo 9, la proroga dei termini della procedura
  499. per il recupero degli aiuti, concessi nei territori dell’Abruzzo colpiti dal
  500. sisma del 2009, dichiarati illegittimi, in base alla quale i dati relativi
  501. Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati
  502. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  503. all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le
  504. eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite
  505. dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni
  506. dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
  507. tenuto conto che tale disciplina è applicabile anche ai contribuenti
  508. per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti
  509. precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in
  510. esame;
  511. osservato che, al medesimo articolo 9, i commi 2-ter e 2-quater
  512. introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell’anno
  513. scolastico 2018-2019 nell’Italia centrale e nell’isola di Ischia,
  514. prevedendo, tra l’altro, la possibilità, già prevista per l’anno scolastico
  515. 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti,
  516. previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da
  517. attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico,
  518. nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
  519. esprime
  520. PARERE FAVOREVOLE
  521. PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
  522. (AFFARI SOCIALI)
  523. La XII Commissione,
  524. esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1117,
  525. approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decretolegge
  526. 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da
  527. disposizioni legislative;
  528. osservato che l’articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza
  529. della disciplina sulla precompilazione, da parte dell’INPS, della
  530. dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all’indicatore della situazione
  531. economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la
  532. medesima modalità precompilata sia, a regime, l’unica possibile;
  533. rilevato che i commi 3-sexies e 3-septies dell’articolo 6 – introdotti
  534. nel corso dell’esame al Senato – differiscono dal 31 dicembre
  535. 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture
  536. adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei
  537. casi in cui a ciò non si sia già proceduto;
  538. considerato che i commi 1 e 2 dell’articolo 8 prorogano dal 1°
  539. settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo di
  540. redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove
  541. necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto
  542. Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
  543. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  544. è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute
  545. relativo al modello di ricetta elettronica, essendosi reso necessario lo
  546. svolgimento di un’istruttoria complessa e di un’attività di informazione
  547. e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie
  548. coinvolti;
  549. rilevato che il comma 3 dell’articolo 8 interviene in materia di
  550. riparto di una quota premiale nell’ambito del finanziamento del
  551. Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria
  552. in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a
  553. regime;
  554. osservato che il comma 4 del suddetto articolo 8 differisce – dal
  555. triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una
  556. deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria
  557. e posta con riferimento al « carattere sperimentale dell’investimento
  558. straniero » da realizzarsi per l’ospedale ex San Raffaele di Olbia, in
  559. considerazione del fatto che tale struttura ospedaliera non è ancora
  560. entrata in funzione;
  561. preso atto, altresì, dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 8, introdotti
  562. nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, concernenti,
  563. rispettivamente, la sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini
  564. per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti
  565. succedanei dei prodotti da fumo e il differimento della scadenza della
  566. possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione
  567. europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992,
  568. di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione;
  569. osservato, inoltre, che l’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame
  570. al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il
  571. termine per la comunicazione, all’autorità sanitaria territorialmente
  572. competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento
  573. n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione
  574. dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
  575. prodotti alimentari;
  576. evidenziato, in particolare, il comma 3-octies dell’articolo 6 del
  577. decreto-legge – introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al
  578. Senato – volto a differire all’anno scolastico 2019/2020 l’applicazione
  579. della norma di cui all’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decretolegge
  580. 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31
  581. luglio 2017, n. 119), che comporta il divieto di accesso ai servizi
  582. educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia per i minori per i
  583. quali non siano stati adempiuti gli obblighi inerenti alla presentazione
  584. della documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie previste
  585. dal decreto-legge da ultimo richiamato;
  586. rilevato, al riguardo, che sarebbe sicuramente preferibile rimodulare
  587. le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale intervenendo
  588. con una disciplina organica, attraverso un progetto di legge di iniziativa
  589. parlamentare, da esaminare in modo approfondito e compiuto presso
  590. entrambi i rami del Parlamento, anziché con una disposizione di
  591. Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
  592. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  593. proroga inserita nel testo di un decreto-legge dal contenuto molto
  594. articolato;
  595. considerato, inoltre, che la disposizione in oggetto rischia di
  596. generare problemi applicativi sotto il profilo amministrativo, anche in
  597. considerazione del fatto che essa entrerebbe in vigore ad anno scolastico
  598. già iniziato;
  599. considerato, infine, che tale problematicità potrebbe essere scongiurata
  600. sostituendo l’attuale comma 3-octies dell’articolo 6 del decretolegge
  601. in oggetto con una disposizione che, invece, agevoli e semplifichi
  602. l’attività amministrativa a tutela della frequenza, la più ampia possibile,
  603. delle istituzioni scolastiche di ogni specie,
  604. esprime
  605. PARERE FAVOREVOLE
  606. con la seguente condizione:
  607. provvedano le Commissioni di merito a sostituire il comma
  608. 3-octies dell’articolo 6 del decreto-legge in esame con una norma volta
  609. a prorogare all’anno scolastico 2018/2019 la disposizione di cui all’articolo
  610. 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge
  611. n. 73 del 2017,
  612. e con la seguente osservazione:
  613. valutino le Commissioni di merito l’opportunità di ampliare i
  614. termini della proroga di cui all’articolo 8, comma 1, relativamente
  615. all’obbligo della ricetta elettronica, per i soli animali da compagnia,
  616. mantenendo il termine del 1° gennaio 2019 previsto dalla predetta
  617. disposizione per gli animali d’allevamento.
  618. PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
  619. (AGRICOLTURA)
  620. La XIII Commissione,
  621. esaminato il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di
  622. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
  623. 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
  624. preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni
  625. volte a prorogare termini previsti da disposizioni di legge afferenti a
  626. numerosi settori dell’ordinamento;
  627. preso altresì atto favorevolmente, per quanto di competenza
  628. della XIII Commissione Agricoltura, delle disposizioni contenute agli
  629. articoli 3, comma 1, e 8, commi 1 e 2, ravvisata l’opportunità di inserire
  630. Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
  631. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  632. nel testo ulteriori disposizioni recanti proroga di termini previsti da
  633. disposizioni legislative;
  634. ricordato, in particolare, che gli articoli 83, comma 3-bis, e 91,
  635. comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011),
  636. come modificati dall’articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del
  637. 2017, hanno stabilito che l’obbligo di presentare la documentazione e
  638. l’informazione antimafia posto a capo dei titolari di terreni agricoli che
  639. usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro
  640. decorra a partire dal 1° gennaio 2019;
  641. ritenuto che l’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo
  642. 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, possa determinare un
  643. aggravio dal punto di vista procedimentale nella fruizione dei premi e
  644. dei contributi cui gli agricoltori hanno diritto e il conseguente rischio
  645. dell’interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche
  646. che gli uffici delle Prefetture si troverebbero ad affrontare, non essendo
  647. ancora stata messa a punto un’adeguata piattaforma informatica
  648. comune;
  649. rimarcata la necessità di garantire alle imprese agricole la
  650. corresponsione entro tempi certi dei premi e dei contributi ai quali
  651. hanno diritto;
  652. ricordato inoltre che l’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre
  653. 2016 n. 199, stabilisce l’obbligo, a decorrere dal mese di gennaio 2019,
  654. di adattare il settore agricolo al sistema UNIEMENS;
  655. osservato in proposito che non è stato ancora adottato il decreto
  656. del Ministro del lavoro previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo
  657. n. 151 del 2015 volto a stabilire le modalità tecniche e organizzative per
  658. la tenuta del Libro unico del lavoro (interoperabilità, tenuta, aggiornamento,
  659. conservazione dei dati) e che ciò si riflette direttamente
  660. anche sul settore agricolo, le cui imprese non possono organizzare la
  661. tenuta telematica del predetto Libro unico del lavoro e conseguentemente
  662. essere preparate per gli adempimenti previsti dal richiamato
  663. articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016 con effetto sulle
  664. retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019, esprime
  665. PARERE FAVOREVOLE
  666. con le seguenti osservazioni:
  667. a) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di modificare
  668. la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 1142, della legge n. 205
  669. del 2017, al fine di prevedere – nelle more di una revisione complessiva
  670. del sistema – che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis,
  671. e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del
  672. 2011), in materia di acquisizione dell’informazione e della documentazione
  673. antimafia per i terreni agricoli, non trovino applicazione – per
  674. coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a
  675. 25.000 euro – fino al 31 dicembre 2019;
  676. b) valutino altresì le Commissioni l’opportunità di prorogare al
  677. mese di gennaio 2020 il termine, fissato al mese di gennaio 2019,
  678. Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
  679. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  680. dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, per l’adattamento
  681. del sistema UNIEMENS al settore agricolo.
  682. PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
  683. (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
  684. La XIV Commissione,
  685. esaminato il disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal
  686. Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
  687. richiamate in particolare le disposizioni di cui di cui all’articolo
  688. 9, commi 1 e 1-bis, aventi ad oggetto la proroga e l’estensione di termini
  689. per il recupero degli aiuti di Stato relativi agli eventi sismici verificatisi
  690. nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, dichiarati illegali con
  691. la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015;
  692. rilevato che la disposizione di cui al comma 1 interviene sulla
  693. procedura di recupero, disponendo che i dati relativi ai danni subiti e
  694. le osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano
  695. essere presentati entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del
  696. procedimento, rispetto ai centottanta giorni previsti dal decreto-legge
  697. n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018
  698. e che il comma 1-bis estende tale termine anche ai contribuenti per i
  699. quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti prima della
  700. entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018, cioè il 26 luglio 2018;
  701. considerata la necessità di un contemperamento tra il pieno
  702. rispetto delle norme e prassi dell’Unione europea e la necessità di
  703. applicare le disposizioni citate in senso massimamente favorevole alle
  704. imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di
  705. cui all’articolo 9, commi 1 e 1-bis,
  706. esprime
  707. PARERE FAVOREVOLE
  708. con la seguente osservazione:
  709. valutino le Commissioni di merito, in linea con la decisione della
  710. Commissione europea, l’opportunità di adottare iniziative per il contemperamento
  711. tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell’Unione
  712. europea e la necessità di applicare le disposizioni richiamate in
  713. premessa in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie
  714. della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all’articolo 9,
  715. commi 1 e 1-bis.
  716. Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
  717. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  718. PAGINA BIANCA
  719. TESTO
  720. APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
  721. __
  722. TESTO
  723. DELLE COMMISSIONI
  724. __
  725. ART. 1. ART. 1.
  726. 1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
  727. recante proroga di termini previsti da disposizioni
  728. legislative, è convertito in legge
  729. con le modificazioni riportate in allegato
  730. alla presente legge.
  731. Identico.
  732. 2. La presente legge entra in vigore il
  733. giorno successivo a quello della sua pubblicazione
  734. nella Gazzetta Ufficiale.
  735. Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
  736. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  737. TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
  738. ALLEGATO
  739. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
  740. AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91
  741. All’articolo 1:
  742. al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione
  743. delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente
  744. comma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 60, della
  745. legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia
  746. i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi
  747. dalla data di svolgimento delle elezioni. »;
  748. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  749. « 2-bis. Nell’anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato,
  750. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
  751. decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo
  752. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
  753. n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell’articolo 243-quater
  754. del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano
  755. definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il
  756. mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano
  757. originario.
  758. Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
  759. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  760. TESTO DELLE COMMISSIONI
  761. ALLEGATO
  762. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
  763. AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91
  764. All’articolo 1:
  765. identico;
  766. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  767. « 2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27
  768. dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
  769. dalle seguenti: “30 giugno 2019”.
  770. 2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  771. legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza
  772. Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la
  773. redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione
  774. organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e
  775. delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione
  776. associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi
  777. e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
  778. 2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di
  779. risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
  780. unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
  781. legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o
  782. approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio
  783. finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo testo
  784. unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del
  785. medesimo articolo 243-bis e dell’articolo 1, comma 714, della legge 28
  786. dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell’articolo
  787. 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
  788. del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata
  789. all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque
  790. non oltre il termine di cui all’articolo 227, comma 2, del citato
  791. testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’organo di
  792. Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
  793. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  794. 2-ter. Nell’anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto
  795. con quanto disposto al comma 2-bis.
  796. 2-quater. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge
  797. 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l’anno 2017
  798. del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1,
  799. non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città
  800. metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
  801. e della Sardegna ».
  802. Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
  803. « ART. 1-bis. – (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli
  804. enti locali). – 1. Nell’anno 2018, le regioni e le province autonome di
  805. Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari
  806. per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2,
  807. comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
  808. dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle intese regionali
  809. di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine,
  810. per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di
  811. Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali
  812. interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e
  813. delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
  814. attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento
  815. a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma,
  816. gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
  817. rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre
  818. 2012, n. 243 ».
  819. All’articolo 2:
  820. il comma 3 è sostituito dal seguente:
  821. « 3. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
  822. sono apportate le seguenti modificazioni:
  823. a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
  824. seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al
  825. comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
  826. 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1
  827. º gennaio 2022;
  828. Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
  829. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  830. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  831. revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al
  832. comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità
  833. ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti
  834. commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per
  835. il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo
  836. 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di
  837. accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
  838. 2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con
  839. quanto disposto al comma 2-quater.
  840. 2-sexies. Identico ».
  841. Identico.
  842. Identico.
  843. Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
  844. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  845. (segue: testo delle Commissioni)
  846. b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
  847. seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al
  848. comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
  849. 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al
  850. 1ºgennaio 2022;
  851. c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
  852. seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al
  853. comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
  854. 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato
  855. al 1º gennaio 2022 »;
  856. dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  857. « 3-bis. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
  858. maggiori oneri per la finanza pubblica.
  859. 3-ter. All’articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
  860. le parole: “entro il 28 febbraio di ciascun anno” sono sostituite dalle
  861. seguenti: “entro il 26 febbraio di ciascun anno”.
  862. 3-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
  863. n. 247, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette” ».
  864. All’articolo 3:
  865. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  866. « 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
  867. apportate le seguenti modificazioni:
  868. a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono
  869. sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”;
  870. b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono
  871. sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”.
  872. 1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di
  873. cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
  874. n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province
  875. delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari
  876. termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate
  877. dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di
  878. registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
  879. giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
  880. 2016, il termine per l’entrata in esercizio di cui all’articolo 11, comma
  881. 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di
  882. ventiquattro mesi. Dall’attuazione del presente comma non devono
  883. derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
  884. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di vendita
  885. di energia elettrica e gas naturale e di energia ».
  886. Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
  887. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  888. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  889. Identico.
  890. Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
  891. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  892. (segue: testo delle Commissioni)
  893. All’articolo 4:
  894. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  895. « 1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017,
  896. n. 205, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”
  897. »;
  898. dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  899. « 3-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del
  900. decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
  901. legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “alla medesima data” sono
  902. sostituite dalle seguenti: “entro il 2 dicembre 2018 dell’avviso”.
  903. 3-ter. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
  904. n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
  905. le parole: “per il quadriennio 2017-2020” sono sostituite dalle seguenti:
  906. “per l’anno 2017” e le parole: “di ciascun anno” sono soppresse.
  907. 3-quater. Nelle more dell’interlocuzione con la Commissione europea
  908. in ordine al modulo organizzativo per l’affidamento della concessione
  909. dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all’articolo
  910. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
  911. modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
  912. seguenti modificazioni:
  913. a) al comma 3, le parole: “entro il 15 novembre di ciascun anno”
  914. sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre di ciascun anno”;
  915. b) al comma 4, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono
  916. sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2018” ».
  917. Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
  918. « ART. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive
  919. locali). – 1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto
  920. del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il
  921. regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
  922. criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione
  923. delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
  924. in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in
  925. attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all’articolo 1,
  926. comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’assegnazione
  927. delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 160, lettera b), della
  928. citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle
  929. emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime
  930. transitorio anche all’anno 2019, dopo le parole: “alla data di presentazione
  931. della domanda” sono aggiunte le seguenti: “, mentre per le
  932. domande inerenti all’anno 2019 si prende in considerazione il numero
  933. medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando
  934. che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della
  935. presentazione della domanda” ».
  936. Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
  937. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  938. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  939. Identico.
  940. Identico.
  941. Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
  942. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  943. (segue: testo delle Commissioni)
  944. All’articolo 6:
  945. al comma 1, dopo le parole: « è prorogato » sono inserite le
  946. seguenti: « , per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del
  947. presente decreto, »;
  948. dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  949. « 3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio
  950. all’estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi
  951. delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 del presente
  952. articolo, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a sei anni.
  953. All’articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma
  954. 8 è abrogato.
  955. 3-ter. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
  956. 2017, n. 64, le parole: “almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti:
  957. “almeno tre anni”.
  958. 3-quater. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
  959. 2017, n. 64, le parole: “sei anni scolastici” sono sostituite dalle seguenti:
  960. “tre anni scolastici”.
  961. 3-quinquies. All’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
  962. n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
  963. n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  964. “2-ter. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno
  965. accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle
  966. graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c),
  967. e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in
  968. possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale
  969. entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
  970. dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento
  971. nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento
  972. previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo
  973. triennio”.
  974. Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
  975. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  976. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  977. All’articolo 5:
  978. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  979. « 1-bis. All’articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
  980. dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono
  981. sostituite dalle seguenti: “entro il 15 novembre 2018” »;
  982. alla rubrica, le parole: « in materia di politiche sociali » sono
  983. sostituite dalle seguenti: « in materia di lavoro e di politiche sociali ».
  984. All’articolo 6:
  985. identico;
  986. dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  987. Soppresso
  988. Soppresso
  989. Soppresso
  990. Soppresso
  991. Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
  992. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  993. (segue: testo delle Commissioni)
  994. 3-sexies. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
  995. 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
  996. 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle
  997. seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
  998. 3-septies. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
  999. 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
  1000. 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle
  1001. seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
  1002. 3-octies. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, primo
  1003. periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
  1004. dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere
  1005. dall’anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.
  1006. 3-novies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio
  1007. 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
  1008. n. 45, le parole: “Entro il 31 agosto 2018” sono sostituite dalle seguenti:
  1009. “Entro il 31 dicembre 2018” ».
  1010. Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
  1011. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1012. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1013. « 3-bis. Identico.
  1014. 3-ter. Identico.
  1015. 3-quater. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5,
  1016. comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
  1017. convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è
  1018. prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi
  1019. educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale
  1020. regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione
  1021. sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del
  1022. Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione
  1023. comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
  1024. deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
  1025. 3-quinquies. Identico.
  1026. 3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l’aggiornamento
  1027. e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche
  1028. di ogni ordine e grado, istituita dall’articolo 1, comma 121, della
  1029. legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all’anno scolastico 2016/2017,
  1030. possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
  1031. 3-septies. Il termine di entrata in vigore dell’articolo 13, comma 2,
  1032. lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al
  1033. sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI,
  1034. del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o
  1035. settembre 2018 al 1o settembre 2019.
  1036. 3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di
  1037. alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell’articolo 13,
  1038. comma 2, lettera c), nonché dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
  1039. limitatamente alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del
  1040. decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre
  1041. 2018 al 1o settembre 2019 ».
  1042. Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
  1043. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1044. (segue: testo delle Commissioni)
  1045. All’articolo 8:
  1046. al comma 1, le parole: « 1° dicembre 2018 » sono sostituite dalle
  1047. seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
  1048. al comma 2, le parole: « 1° dicembre 2018 » sono sostituite dalle
  1049. seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
  1050. dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  1051. « 4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei
  1052. commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto
  1053. legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre
  1054. 2018.
  1055. 4-ter. All’articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23
  1056. dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
  1057. dalle seguenti: “31 dicembre 2019” ».
  1058. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:
  1059. « ART. 8-bis. – (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017,
  1060. n. 29). – 1. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,
  1061. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  1062. “3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la
  1063. riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi
  1064. giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
  1065. disposizione” ».
  1066. All’articolo 9:
  1067. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1068. « 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti
  1069. per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti
  1070. precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto »;
  1071. il comma 2 è sostituito dal seguente:
  1072. « 2. All’articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,
  1073. n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1074. a) alla lettera c), le parole: “75 per cento” sono sostituite dalle
  1075. seguenti: “50 per cento”;
  1076. b) alla lettera d), le parole: “100 per cento” sono sostituite dalle
  1077. seguenti: “75 per cento”;
  1078. c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
  1079. “d-bis) a decorrere dall’anno 2021, in misura pari al 100 per
  1080. cento dell’importo della riduzione non applicata” »;
  1081. Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
  1082. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1083. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1084. Identico.
  1085. Identico.
  1086. All’articolo 9:
  1087. identico;
  1088. identico;
  1089. Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
  1090. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1091. (segue: testo delle Commissioni)
  1092. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  1093. « 2-bis. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
  1094. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
  1095. n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1096. a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
  1097. dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
  1098. b) al secondo periodo, le parole: “31 luglio 2019” sono sostituite
  1099. dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
  1100. 2-ter. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
  1101. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
  1102. sono apportate le seguenti modificazioni:
  1103. a) al comma 1, alinea, le parole: “e 2017/2018” sono sostituite
  1104. dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
  1105. b) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2017/2018” sono sostituite
  1106. dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
  1107. c) al comma 2, le parole: “ed euro 5 milioni nell’anno 2018” sono
  1108. sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell’anno 2018 ed euro 4,5
  1109. milioni nell’anno 2019”;
  1110. d) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 5 milioni nell’anno
  1111. 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell’anno 2018 ed
  1112. euro 4,5 milioni nell’anno 2019”;
  1113. e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  1114. “b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel
  1115. 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
  1116. di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  1117. b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno 2019, mediante corrispondente
  1118. riduzione del Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1,
  1119. comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
  1120. f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  1121. “5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601,
  1122. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000
  1123. nell’anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente
  1124. riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
  1125. 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
  1126. g) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo
  1127. svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.
  1128. 2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis del decreto-legge
  1129. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
  1130. dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano
  1131. Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
  1132. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1133. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1134. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  1135. « 2-bis. Identico.
  1136. 2-ter. Identico.
  1137. 2-quater. Identico.
  1138. Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
  1139. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1140. (segue: testo delle Commissioni)
  1141. anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti
  1142. dall’evento sismico del 21 agosto 2017.
  1143. 2-quinquies. All’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16
  1144. ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  1145. dicembre 2017, n. 172, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle
  1146. seguenti: “1° gennaio 2020”.
  1147. 2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni
  1148. di cui all’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre
  1149. 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
  1150. 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme,
  1151. Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21
  1152. agosto 2017 ».
  1153. Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  1154. « ART. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turisticoricettive).
  1155. – 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo
  1156. 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
  1157. con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31
  1158. dicembre 2019.
  1159. ART. 9-ter. – (Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre
  1160. 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
  1161. esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – 1. All’articolo 8-bis del
  1162. decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
  1163. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
  1164. modificazioni:
  1165. a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “in sostituzione,
  1166. temporanea o parziale” sono sostituite dalle seguenti: “in sostituzione
  1167. temporanea, anche se parziale”;
  1168. Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
  1169. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1170. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1171. 2-quinquies. Identico.
  1172. 2-sexies. Identico.
  1173. 2-septies. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
  1174. 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
  1175. 2016, n. 229, le parole: “e di 13 milioni di euro per l’anno 2018” sono
  1176. sostituite dalle seguenti: “, di 13 milioni di euro per l’anno 2018 e di
  1177. 5 milioni di euro per l’anno 2019”.
  1178. 2-octies. All’onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di
  1179. euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
  1180. del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
  1181. all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
  1182. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
  1183. Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  1184. « ART. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turisticoricettive).
  1185. – Identico.
  1186. ART. 9-ter. – (Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre
  1187. 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
  1188. esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – Identico.
  1189. Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
  1190. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1191. (segue: testo delle Commissioni)
  1192. b) al comma 2:
  1193. 1) dopo le parole: “dell’edificio distrutto o danneggiato” sono
  1194. inserite le seguenti: “ovvero dall’assegnazione di altra soluzione abitativa
  1195. da parte dell’autorità competente”;
  1196. 2) dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
  1197. sono aggiunte le seguenti: “, le sanzioni di cui all’articolo 44 del testo
  1198. unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
  1199. n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione
  1200. in materia edilizia o paesaggistica”;
  1201. c) al comma 3:
  1202. 1) le parole: “e le misure di sequestro preventivo” sono soppresse;
  1203. 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavori e le
  1204. opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a
  1205. norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i
  1206. provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla
  1207. data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o
  1208. paesaggistica” ».
  1209. All’articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1210. « 1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie
  1211. finalità istituzionali, anche in relazione all’organizzazione del Gran
  1212. Premio d’Italia di Formula 1 presso l’autodromo di Monza, sono fissati
  1213. al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l’Automobile Club d’Italia (ACI)
  1214. e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base
  1215. associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’articolo 2,
  1216. comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
  1217. modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con
  1218. propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui
  1219. al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a
  1220. partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo
  1221. criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa ».
  1222. Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
  1223. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1224. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1225. ART. 9-quater. – (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei
  1226. lavoratori). – 1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie di cui all’articolo
  1227. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
  1228. n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
  1229. lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
  1230. e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
  1231. possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime
  1232. finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle
  1233. imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi
  1234. di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati
  1235. ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ».
  1236. Identico.
  1237. Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
  1238. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1239. (segue: testo delle Commissioni)
  1240. All’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1241. « 1-bis. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017,
  1242. n. 205, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  1243. della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre
  1244. 2018” ».
  1245. Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  1246. « ART. 11-bis. – (Proroga di termini in materia di sospensione della
  1247. quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). – 1. All’articolo 1, comma
  1248. 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
  1249. modificazioni:
  1250. a) le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge”
  1251. sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° ottobre 2018”;
  1252. b) le parole: “dal 2015 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dal
  1253. 2018 al 2020”.
  1254. ART. 11-ter. – (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro
  1255. delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e
  1256. rappresentante di commercio). – 1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento
  1257. della propria posizione nel registro delle imprese e nel
  1258. Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
  1259. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1260. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1261. All’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1262. « 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
  1263. apportate le seguenti modificazioni:
  1264. a) al comma 1106, dopo le parole: “con sentenza del giudice” sono
  1265. inserite le seguenti: “, con pronuncia dell’Arbitro per le controversie
  1266. finanziarie (ACF)”;
  1267. b) al comma 1107:
  1268. 1) le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  1269. della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio
  1270. 2019”;
  1271. 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nelle more dell’adozione
  1272. del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al
  1273. comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’ACF
  1274. nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi,
  1275. già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30
  1276. novembre 2018 dall’ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB,
  1277. secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data
  1278. di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito
  1279. internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere
  1280. tempestivamente l’erogazione, nella misura del 30 per cento e con il
  1281. limite massimo di 100.000 euro, dell’importo liquidato. A tale fine il
  1282. fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
  1283. legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25
  1284. milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma,
  1285. è integrato dell’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2018. Al
  1286. relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
  1287. di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo” ».
  1288. Identico.
  1289. Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati
  1290. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1291. (segue: testo delle Commissioni)
  1292. repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al
  1293. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato
  1294. nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti
  1295. a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino
  1296. alla data del 31 dicembre 2018.
  1297. ART. 11-quater. – (Proroga della partecipazione italiana a banche e
  1298. fondi multilaterali). – 1. Nell’ambito del rifinanziamento delle partecipazioni
  1299. agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo
  1300. di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
  1301. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
  1302. n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento
  1303. di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire
  1304. la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All’onere derivante
  1305. dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere
  1306. sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016,
  1307. n. 110 ».
  1308. All’articolo 13:
  1309. al comma 1 sono premessi i seguenti:
  1310. « 01. All’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
  1311. n. 232, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando
  1312. che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano
  1313. interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle
  1314. province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa
  1315. intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza
  1316. permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
  1317. autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle
  1318. suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla
  1319. data del 18 aprile 2018 l’intesa può essere raggiunta anche successivamente
  1320. all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i
  1321. procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge
  1322. di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza
  1323. della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018”.
  1324. 02. L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
  1325. disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
  1326. maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
  1327. 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del
  1328. 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge
  1329. 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020. Conseguentemente,
  1330. le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione
  1331. complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di
  1332. spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
  1333. coesione.
  1334. 03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
  1335. derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l’anno
  1336. 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per
  1337. Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati
  1338. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1339. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1340. All’articolo 13:
  1341. identico;
  1342. Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati
  1343. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1344. (segue: testo delle Commissioni)
  1345. l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021, sono destinati al
  1346. fondo di cui al comma 04.
  1347. 04. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
  1348. finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a
  1349. 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno
  1350. 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per
  1351. l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti
  1352. delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare
  1353. attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
  1354. precedenti »;
  1355. il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1356. « 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
  1357. n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1358. a) al penultimo periodo, le parole: “secondo, terzo e quarto
  1359. periodo del” sono soppresse;
  1360. b) all’ultimo periodo, le parole da: “sono da adottare” fino alla
  1361. fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati entro il 31
  1362. ottobre 2018” »;
  1363. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1364. « 1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
  1365. apportate le seguenti modificazioni:
  1366. a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
  1367. “495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al
  1368. comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base,
  1369. rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi
  1370. finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare
  1371. nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi
  1372. finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare
  1373. nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine,
  1374. entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni
  1375. adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, assicurando almeno
  1376. l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per
  1377. la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun
  1378. anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L’utilizzo degli spazi
  1379. finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione
  1380. 2019-2021 attraverso l’iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti
  1381. gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o
  1382. dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi
  1383. indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento
  1384. iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente
  1385. all’esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive
  1386. del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo
  1387. esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
  1388. tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli inve-
  1389. Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati
  1390. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1391. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1392. identico;
  1393. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1394. « 1-bis. Identico.
  1395. Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati
  1396. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1397. (segue: testo delle Commissioni)
  1398. stimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo
  1399. quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se
  1400. effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che
  1401. incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti
  1402. per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle
  1403. di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio
  1404. opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
  1405. (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.
  1406. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni
  1407. riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi
  1408. assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche
  1409. amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli
  1410. spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti
  1411. gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano
  1412. l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di
  1413. seguito riportate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
  1414. riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia
  1415. e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
  1416. Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si
  1417. applicano le sanzioni di cui al comma 475.
  1418. Tabella 1
  1419. Regioni
  1420. Riparto spazi
  1421. finanziari
  1422. 2018
  1423. Profilo investimenti
  1424. 2018 2019 2020 2021 2022
  1425. Abruzzo 15.959.000 5.585.650 4.372.766 4.149.340 1.691.654 159.590
  1426. Basilicata 8.000.000 2.800.000 2.192.000 2.080.000 848.000 80.000
  1427. Calabria 22.509.000 7.878.150 6.167.466 5.852.340 2.385.954 225.090
  1428. Campania 53.185.000 18.614.750 14.572.690 13.828.100 5.637.610 531.850
  1429. Emilia-Romagna 42.925.000 15.023.750 11.761.450 11.160.500 4.550.050 429.250
  1430. Lazio 59.055.000 20.669.250 16.181.070 15.354.300 6.259.830 590.550
  1431. Liguria 15.647.000 5.476.450 4.284.278 4.068.220 1.658.582 156.470
  1432. Lombardia 88.219.000 30.876.650 24.172.006 22.936.940 9.351.214 882.190
  1433. Marche 17.572.000 6.150.200 4.814.728 4.568.720 1.862.632 175.720
  1434. Molise 4.830.000 1.690.500 1.323.420 1.255.800 511.980 48.300
  1435. Piemonte 41.515.000 14.530.250 11.375.110 10.793.900 4.400.590 415.150
  1436. Puglia 41.139.000 14.398.650 11.272.086 10.696.140 4.360.734 411.390
  1437. Toscana 39.447.000 13.806.450 10.808.478 10.256.220 4.181.382 394.470
  1438. Umbria 9.900.000 3.465.000 2.712.600 2.574.000 1.049.400 99.000
  1439. Veneto 40.098.000 14.034.300 10.986.852 10.425.480 4.250.388 400.980
  1440. Totale 500.000.000 175.000.000 137.000.000 130.000.000 53.000.000 5.000.000
  1441. Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati
  1442. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1443. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1444. Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
  1445. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1446. (segue: testo delle Commissioni)
  1447. Tabella 2
  1448. Regioni
  1449. Riparto spazi
  1450. finanziari
  1451. 2019
  1452. Profilo investimenti
  1453. 2019 2020 2021 2022 2023
  1454. Abruzzo 15.959.000 1.117.130 6.224.010 5.904.830 2.393.850 319.180
  1455. Basilicata 8.000.000 560.000 3.120.000 2.960.000 1.200.000 160.000
  1456. Calabria 22.509.000 1.575.630 8.778.510 8.328.330 3.376.350 450.180
  1457. Campania 53.185.000 3.722.950 20.742.150 19.678.450 7.977.750 1.063.700
  1458. Emilia-Romagna 42.925.000 3.004.750 16.740.750 15.882.250 6.438.750 858.500
  1459. Lazio 59.055.000 4.133.850 23.031.450 21.850.350 8.858.250 1.181.100
  1460. Liguria 15.647.000 1.095.290 6.102.330 5.789.390 2.347.050 312.940
  1461. Lombardia 88.219.000 6.175.330 34.405.410 32.641.030 13.232.850 1.764.380
  1462. Marche 17.572.000 1.230.040 6.853.080 6.501.640 2.635.800 351.440
  1463. Molise 4.830.000 338.100 1.883.700 1.787.100 724.500 96.600
  1464. Piemonte 41.515.000 2.906.050 16.190.850 15.360.550 6.227.250 830.300
  1465. Puglia 41.139.000 2.879.730 16.044.210 15.221.430 6.170.850 822.780
  1466. Toscana 39.447.000 2.761.290 15.384.330 14.595.390 5.917.050 788.940
  1467. Umbria 9.900.000 693.000 3.861.000 3.663.000 1.485.000 198.000
  1468. Veneto 40.098.000 2.806.860 15.638.220 14.836.260 6.014.700 801.960
  1469. Totale 500.000.000 35.000.000 195.000.000 185.000.000 75.000.000 10.000.000
  1470. b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
  1471. 1-ter. Anche per l’anno 2018 si applicano le disposizioni di cui
  1472. all’articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
  1473. con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  1474. 1-quater. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
  1475. 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
  1476. n. 123, le parole: “per gli anni 2017/2019” sono sostituite dalle seguenti:
  1477. “per gli anni 2017/2020” ».
  1478. Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  1479. « ART. 13-bis. – (Proroga di termini in materia di controlli tecnici
  1480. periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). – 1. Le disposizioni
  1481. di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro
  1482. delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella
  1483. Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere
  1484. dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero
  1485. delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13,
  1486. comma 1.
  1487. ART. 13-ter. – (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).
  1488. – 1. Il comma 9 dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,
  1489. n. 179, è abrogato.
  1490. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 60.000
  1491. euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si provvede,
  1492. ”;
  1493. Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati
  1494. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1495. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1496. Soppresso
  1497. 1-ter. Identico ».
  1498. Identico.
  1499. Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati
  1500. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1501. (segue: testo delle Commissioni)
  1502. nell’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
  1503. di spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016,
  1504. n. 232, e, nell’anno 2019, nell’ambito delle dotazioni a tal fine destinate
  1505. nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla
  1506. compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
  1507. netto per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del
  1508. Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
  1509. n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
  1510. n. 189 ».
  1511. Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati
  1512. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1513. (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
  1514. Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati
  1515. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1516. (segue: testo delle Commissioni)
  1517. Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato
  1518. nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
  1519. 25 luglio 2018.
  1520. TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
  1521. MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
  1522. E DALLE COMMISSIONI
  1523. *
  1524. Proroga di termini previsti
  1525. da disposizioni legislative.
  1526. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  1527. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  1528. Ritenuta la straordinaria necessità ed
  1529. urgenza di provvedere alla proroga e definizione
  1530. di termini di prossima scadenza al
  1531. fine di garantire la continuità, l’efficienza e
  1532. l’efficacia dell’azione amministrativa e l’operatività
  1533. di fondi a fini di sostegno agli
  1534. investimenti, nonché di provvedere alla proroga
  1535. di termini per il completamento delle
  1536. operazioni di trasformazioni societarie e di
  1537. conclusione degli accordi di gruppo previste
  1538. dalla normativa in materia di banche
  1539. popolari e di banche di credito cooperativo;
  1540. Vista la deliberazione del Consiglio dei
  1541. ministri, adottata nella riunione del 24 luglio
  1542. 2018;
  1543. Sulla proposta del Presidente del Consiglio
  1544. dei ministri, di concerto con il Ministro
  1545. dell’economia e delle finanze;
  1546. EMANA
  1547. il seguente decreto-legge:
  1548. * Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate
  1549. dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.
  1550. Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati
  1551. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1552. ARTICOLO 1.
  1553. (Proroga di termini in materia
  1554. di enti territoriali).
  1555. ARTICOLO 1.
  1556. (Proroga di termini in materia
  1557. di enti territoriali).
  1558. 1. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-
  1559. legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,
  1560. con modificazioni, dalla legge 25
  1561. febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo
  1562. periodo, le parole « Per gli anni 2016 e
  1563. 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
  1564. gli anni 2016, 2017 e 2018 ».
  1565. 1. Identico.
  1566. 2. Il mandato dei presidenti di provincia
  1567. e dei consigli provinciali in scadenza tra la
  1568. data di entrata in vigore del presente decreto-
  1569. legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato
  1570. fino a tale data, anche in deroga a quanto
  1571. previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69,
  1572. della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni
  1573. per il rinnovo delle cariche predette si
  1574. tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente
  1575. alle elezioni del rispettivo consiglio
  1576. provinciale o presidente di provincia, qualora
  1577. sia in scadenza per fine mandato entro
  1578. il 31 dicembre 2018.
  1579. 2. Il mandato dei presidenti di provincia
  1580. e dei consigli provinciali in scadenza tra la
  1581. data di entrata in vigore del presente decreto-
  1582. legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato
  1583. fino a tale data, anche in deroga a quanto
  1584. previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69,
  1585. della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni
  1586. per il rinnovo delle cariche predette si
  1587. tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente
  1588. alle elezioni del rispettivo consiglio
  1589. provinciale o presidente di provincia, qualora
  1590. sia in scadenza per fine mandato entro
  1591. il 31 dicembre 2018. In occasione delle
  1592. elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al
  1593. primo periodo del presente comma, in
  1594. deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
  1595. comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
  1596. sono eleggibili a presidente della provincia
  1597. i sindaci della provincia, il cui mandato
  1598. scada non prima di dodici mesi dalla data
  1599. di svolgimento delle elezioni.
  1600. 2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera
  1601. a), della legge 27 dicembre 2017,
  1602. n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 »
  1603. sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno
  1604. 2019 ».
  1605. 2-ter. Entro sessanta giorni dalla data
  1606. di entrata in vigore della legge di conversione
  1607. del presente decreto è istituito, presso
  1608. la Conferenza Stato-città ed autonomie
  1609. locali, un tavolo tecnico-politico per la
  1610. redazione di linee guida finalizzate all’avvio
  1611. di un percorso di revisione organica
  1612. della disciplina in materia di ordinamento
  1613. delle province e delle città metropolitane,
  1614. al superamento dell’obbligo di gestione
  1615. associata delle funzioni e alla semplificazione
  1616. degli oneri amministrativi e conta-
  1617. Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati
  1618. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1619. bili a carico dei comuni, soprattutto di
  1620. piccole dimensioni.
  1621. 2-quater. Nelle more della complessiva
  1622. riforma delle procedure di risanamento
  1623. contemplate dal titolo VIII della parte
  1624. seconda del testo unico delle leggi sull’ordinamento
  1625. degli enti locali, di cui al decreto
  1626. legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
  1627. qualora sia stato presentato o approvato,
  1628. alla data del 30 novembre 2018, un piano
  1629. di riequilibrio finanziario pluriennale di
  1630. cui all’articolo 243-bis del medesimo testo
  1631. unico, rimodulato o riformulato ai sensi
  1632. dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo
  1633. 243-bis e dell’articolo 1, comma 714, della
  1634. legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica
  1635. di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater
  1636. del predetto testo unico di cui al decreto
  1637. legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento
  1638. degli obiettivi intermedi è effettuata
  1639. all’esito dell’approvazione del rendiconto
  1640. dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il
  1641. termine di cui all’articolo 227, comma 2,
  1642. del citato testo unico. Ai soli fini istruttori,
  1643. rimane fermo l’obbligo dell’organo di
  1644. revisione di provvedere alla trasmissione
  1645. della relazione di cui al comma 6 del
  1646. citato articolo 243-quater nei termini e
  1647. con le modalità ivi previsti. Il mancato
  1648. adeguamento dei tempi di pagamento dei
  1649. debiti commerciali di cui alla normativa
  1650. vigente non costituisce motivo per il diniego
  1651. delle riformulazioni o rimodulazioni
  1652. di cui al citato articolo 243-bis, fermo
  1653. restando il rispetto dei termini di pagamento
  1654. oggetto di accordo con i creditori di
  1655. cui al piano riformulato o rimodulato.
  1656. 2-quinquies. Non si applicano le norme
  1657. vigenti in contrasto con quanto disposto al
  1658. comma 2-quater.
  1659. 2-sexies. Le sanzioni di cui all’articolo
  1660. 1, comma 475, della legge 11 dicembre
  1661. 2016, n. 232, relative al mancato rispetto
  1662. per l’anno 2017 del saldo non negativo di
  1663. cui al comma 466 del medesimo articolo 1,
  1664. non trovano applicazione nei confronti delle
  1665. province e delle città metropolitane delle
  1666. regioni a statuto ordinario, della Regione
  1667. siciliana e della Sardegna.
  1668. Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati
  1669. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1670. ARTICOLO 1-bis.
  1671. (Proroga di termini in materia di spazi
  1672. finanziari degli enti locali).
  1673. 1. Nell’anno 2018, le regioni e le province
  1674. autonome di Trento e di Bolzano
  1675. possono rendere disponibili ulteriori spazi
  1676. finanziari per gli enti locali del proprio
  1677. territorio ai sensi dell’articolo 2, comma 8,
  1678. del regolamento di cui al decreto del Presidente
  1679. del Consiglio dei ministri 21 febbraio
  1680. 2017, n. 21, nell’ambito delle intese
  1681. regionali di cui all’articolo 10 della legge 24
  1682. dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il
  1683. corrente anno, le regioni e le province
  1684. autonome di Trento e di Bolzano comunicano,
  1685. entro il 30 settembre 2018, agli enti
  1686. locali interessati i saldi obiettivo rideterminati
  1687. e al Ministero dell’economia e delle
  1688. finanze – Dipartimento della Ragioneria
  1689. generale dello Stato, attraverso il sistema
  1690. web dedicato al pareggio di bilancio, con
  1691. riferimento a ciascun ente locale e alla
  1692. stessa regione o provincia autonoma, gli
  1693. elementi informativi occorrenti per la verifica
  1694. del mantenimento del rispetto del
  1695. saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della
  1696. legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  1697. ARTICOLO 2.
  1698. (Proroga di termini in materia di giustizia).
  1699. ARTICOLO 2.
  1700. (Proroga di termini in materia di giustizia).
  1701. 1. All’articolo 9, comma 1, del decreto
  1702. legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le
  1703. parole « dopo il centottantesimo giorno successivo
  1704. alla data di entrata in vigore del
  1705. presente decreto » sono sostituite dalle seguenti:
  1706. « dopo il 31 marzo 2019 ».
  1707. 1. Identico.
  1708. 2. L’efficacia delle disposizioni di cui
  1709. all’articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della
  1710. legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
  1711. l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso
  1712. articolo 1 per le persone che si trovano in
  1713. stato di detenzione per i delitti ivi indicati,
  1714. è sospesa dalla data di entrata in vigore del
  1715. presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
  1716. 2. Identico.
  1717. Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati
  1718. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1719. 3. All’articolo 10, comma 1, del decreto
  1720. legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole
  1721. « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle
  1722. seguenti: « 31 dicembre 2021 », conseguentemente,
  1723. il termine di cui al comma 13 del
  1724. medesimo articolo 10 del decreto legislativo
  1725. n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione
  1726. distaccata di Ischia, è prorogato al 1º
  1727. gennaio 2022.
  1728. 3. All’articolo 10 del decreto legislativo
  1729. 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le
  1730. seguenti modificazioni:
  1731. a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre
  1732. 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
  1733. « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il
  1734. termine di cui al comma 13 del medesimo
  1735. articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
  1736. 2014, limitatamente alla sezione distaccata
  1737. di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;
  1738. b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre
  1739. 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
  1740. « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il
  1741. termine di cui al comma 13 del medesimo
  1742. articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
  1743. 2014, limitatamente alla sezione distaccata
  1744. di Lipari, è prorogato al 1º gennaio 2022;
  1745. c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre
  1746. 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
  1747. « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il
  1748. termine di cui al comma 13 del medesimo
  1749. articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
  1750. 2014, limitatamente alla sezione distaccata
  1751. di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio
  1752. 2022.
  1753. 3-bis. Dall’attuazione del comma 3 non
  1754. devono derivare nuovi o maggiori oneri per
  1755. la finanza pubblica.
  1756. 3-ter. All’articolo 19, comma 1, della
  1757. legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole:
  1758. « entro il 28 febbraio di ciascun anno »
  1759. sono sostituite dalle seguenti: « entro il 26
  1760. febbraio di ciascun anno ».
  1761. 3-quater. All’articolo 49, comma 1, della
  1762. legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola:
  1763. « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».
  1764. ARTICOLO 3.
  1765. (Proroga di termini in materia di ambiente).
  1766. ARTICOLO 3.
  1767. (Proroga di termini in materia di ambiente,
  1768. di vendita di energia elettrica e gas naturale
  1769. e di energia).
  1770. 1. Il termine per la denuncia del possesso
  1771. di esemplari di specie esotiche invasive
  1772. di cui all’articolo 27, comma 1, del
  1773. decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
  1774. iscritte nell’elenco dell’Unione alla data di
  1775. entrata in vigore del medesimo decreto, è
  1776. prorogato al 31 agosto 2019.
  1777. 1. Identico.
  1778. Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati
  1779. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1780. 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto
  1781. 2017, n. 124, sono apportate le seguenti
  1782. modificazioni:
  1783. a) al comma 59, le parole: « a decorrere
  1784. dal 1ºluglio 2019 » sono sostituite
  1785. dalle seguenti: « a decorrere dal 1ºluglio
  1786. 2020 »;
  1787. b) al comma 60, le parole: « a decorrere
  1788. dal 1º luglio 2019 » sono sostituite
  1789. dalle seguenti: « a decorrere dal 1ºluglio
  1790. 2020 ».
  1791. 1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici
  1792. che rispettano i requisiti di cui all’articolo
  1793. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
  1794. febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti
  1795. autorizzati dalle regioni o dalle province
  1796. delegate che rispettano i medesimi requisiti,
  1797. e per gli impianti solari termodinamici,
  1798. inseriti in posizione utile nelle graduatorie
  1799. pubblicate dal Gestore dei servizi energetici
  1800. GSE Spa, a seguito delle procedure di
  1801. registro di cui al decreto del Ministro dello
  1802. sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato
  1803. nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
  1804. 29 giugno 2016, il termine per l’entrata in
  1805. esercizio di cui all’articolo 11, comma 1,
  1806. del medesimo decreto ministeriale 23 giugno
  1807. 2016, è prorogato di ventiquattro mesi.
  1808. Dall’attuazione del presente comma non
  1809. devono derivare nuovi o maggiori oneri per
  1810. la finanza pubblica.
  1811. ARTICOLO 4.
  1812. (Proroghe di termini in materia
  1813. di infrastrutture).
  1814. ARTICOLO 4.
  1815. (Proroghe di termini in materia
  1816. di infrastrutture).
  1817. 1. All’articolo 1, comma 165, quarto
  1818. periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
  1819. le parole: « entro il 30 settembre 2018 »
  1820. sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31
  1821. dicembre 2019 ».
  1822. 1. Identico.
  1823. 1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della
  1824. legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
  1825. « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti:
  1826. « 30 giugno ».
  1827. 2. All’articolo 9, comma 2, del decretolegge
  1828. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
  1829. con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
  1830. 2017, n. 19, la parola « 2018 », ovunque
  1831. presente, è sostituita dalla seguente: « 2019 ».
  1832. 2. Identico.
  1833. Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati
  1834. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1835. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 39,
  1836. comma 1, lettera b), del decreto legislativo
  1837. 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligatorietà
  1838. della patente nautica per la conduzione
  1839. di unità aventi motore di cilindrata
  1840. superiore a 750 cc a iniezione a due tempi,
  1841. si applicano a decorrere dal 1º gennaio
  1842. 2019.
  1843. 3. Identico.
  1844. 3-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera
  1845. d), secondo periodo, del decreto-legge 24
  1846. aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
  1847. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
  1848. le parole: « alla medesima data » sono sostituite
  1849. dalle seguenti: « entro il 2 dicembre
  1850. 2018 dell’avviso ».
  1851. 3-ter. All’articolo 39, comma 1, del decreto-
  1852. legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
  1853. con modificazioni, dalla legge 21 giugno
  1854. 2017, n. 96, le parole: « per il quadriennio
  1855. 2017-2020 » sono sostituite dalle
  1856. seguenti: « per l’anno 2017 » e le parole:
  1857. « di ciascun anno » sono soppresse.
  1858. 3-quater. Nelle more dell’interlocuzione
  1859. con la Commissione europea in ordine al
  1860. modulo organizzativo per l’affidamento della
  1861. concessione dell’infrastruttura autostradale
  1862. A22 Brennero-Modena, all’articolo 13-
  1863. bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
  1864. convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  1865. dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
  1866. seguenti modificazioni:
  1867. a) al comma 3, le parole: « entro il 15
  1868. novembre di ciascun anno » sono sostituite
  1869. dalle seguenti: « entro il 15 dicembre di
  1870. ciascun anno »;
  1871. b) al comma 4, le parole: « entro il 30
  1872. settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
  1873. « entro il 30 novembre 2018 ».
  1874. ARTICOLO 4-bis.
  1875. (Proroga di termini in materia
  1876. di emittenti radiotelevisive locali).
  1877. 1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo,
  1878. del decreto del Presidente della Repubblica
  1879. 23 agosto 2017, n. 146, recante il
  1880. regolamento, da intendersi qui integralmente
  1881. riportato, concernente i criteri di
  1882. riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure
  1883. di erogazione delle risorse del Fondo
  1884. Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati
  1885. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1886. per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
  1887. in favore delle emittenti televisive
  1888. e radiofoniche locali, in attuazione degli
  1889. obiettivi di pubblico interesse di cui all’articolo
  1890. 1, comma 163, della legge 28 dicembre
  1891. 2015, n. 208, per l’assegnazione delle
  1892. risorse del Fondo di cui all’articolo 1,
  1893. comma 160, lettera b), della citata legge
  1894. n. 208 del 2015, e successive modificazioni,
  1895. destinate alle emittenti radiofoniche e televisive
  1896. locali, al fine di estendere il regime
  1897. transitorio anche all’anno 2019, dopo le
  1898. parole: « alla data di presentazione della
  1899. domanda » sono aggiunte le seguenti: « ,
  1900. mentre per le domande inerenti all’anno
  1901. 2019 si prende in considerazione il numero
  1902. medio di dipendenti occupati nell’esercizio
  1903. precedente, fermo restando che il presente
  1904. requisito dovrà essere posseduto anche all’atto
  1905. della presentazione della domanda ».
  1906. ARTICOLO 5.
  1907. (Proroga di termini in materia
  1908. di politiche sociali).
  1909. ARTICOLO 5.
  1910. (Proroga di termini in materia
  1911. di lavoro e di politiche sociali).
  1912. 1. All’articolo 10 del decreto legislativo
  1913. 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate
  1914. le seguenti modificazioni:
  1915. 1. Identico.
  1916. a) al comma 1, le parole « A decorrere
  1917. dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A
  1918. decorrere dal 2019 »;
  1919. b) al comma 3, primo periodo, le
  1920. parole « è stabilita la data a partire dalla
  1921. quale è possibile, in via sperimentale per
  1922. un periodo di almeno sei mesi, accedere
  1923. alla modalità di presentazione della DSU, »
  1924. sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita la
  1925. data a partire dalla quale è possibile accedere
  1926. alla modalità precompilata di presentazione
  1927. della DSU, nonché la data a partire
  1928. dalla quale è avviata una sperimentazione
  1929. in materia, »;
  1930. c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  1931. « 4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la
  1932. DSU ha validità dal momento della presentazione
  1933. fino al successivo 31 agosto. In
  1934. ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio
  1935. del periodo di validità fissato al 1º
  1936. settembre, i dati sui redditi e i patrimoni
  1937. Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati
  1938. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  1939. presenti in DSU sono aggiornati prendendo
  1940. a riferimento l’anno precedente. ».
  1941. 1-bis. All’articolo 1, comma 155, quinto
  1942. periodo, della legge 27 dicembre 2017,
  1943. n. 205, le parole: « entro il 30 settembre
  1944. 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro
  1945. il 15 novembre 2018 ».
  1946. ARTICOLO 6.
  1947. (Proroga di termini in materia
  1948. di istruzione e università).
  1949. ARTICOLO 6.
  1950. (Proroga di termini in materia
  1951. di istruzione e università).
  1952. 1. Il termine previsto dall’articolo 8,
  1953. comma 3, del decreto del Presidente della
  1954. Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
  1955. dall’articolo 4, comma 5-sexies, del
  1956. decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
  1957. convertito, con modificazioni, dalla legge
  1958. 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31
  1959. ottobre 2018.
  1960. 1. Il termine previsto dall’articolo 8,
  1961. comma 3, del decreto del Presidente della
  1962. Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
  1963. dall’articolo 4, comma 5-sexies, del
  1964. decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
  1965. convertito, con modificazioni, dalla legge
  1966. 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le
  1967. procedure pendenti alla data di entrata in
  1968. vigore del presente decreto, al 31 ottobre
  1969. 2018.
  1970. 2. All’articolo 19, comma 1, del decretolegge
  1971. 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
  1972. con modificazioni, dalla legge 8 novembre
  1973. 2013, n. 128, le parole « e 2017-2018 » sono
  1974. sostituite dalle seguenti: « , 2017-2018 e
  1975. 2018-2019 ».
  1976. 2. Identico.
  1977. 3. All’articolo 37, comma 5, del decreto
  1978. legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole
  1979. « dall’anno scolastico 2018/19 » sono sostituite
  1980. dalle seguenti: « dall’anno scolastico
  1981. 2019/2020. La validità delle graduatorie
  1982. vigenti per l’anno scolastico 2017/18 è prorogata
  1983. per l’anno scolastico 2018/2019 per
  1984. le assegnazioni temporanee di cui all’articolo
  1985. 24 e per le destinazioni all’estero sui
  1986. posti che si rendono disponibili nell’ambito
  1987. dei contingenti di cui agli articoli 18, comma
  1988. 1, e 35, comma 2 ».
  1989. 3. Identico.
  1990. 3-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-
  1991. legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
  1992. con modificazioni, dalla legge 27
  1993. febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31
  1994. dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
  1995. « al 31 dicembre 2018 ».
  1996. 3-ter. All’articolo 4, comma 2-bis, del
  1997. decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
  1998. convertito, con modificazioni, dalla legge
  1999. 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31
  2000. Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati
  2001. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2002. dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
  2003. « al 31 dicembre 2018 ».
  2004. 3-quater. L’applicazione della disposizione
  2005. di cui all’articolo 5, comma 1, secondo
  2006. periodo, del decreto-legge 7 giugno
  2007. 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
  2008. dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata
  2009. all’anno scolastico 2018/2019 e al
  2010. calendario dei servizi educativi per l’infanzia
  2011. e dei corsi per i centri di formazione
  2012. professionale regionale 2018/2019;
  2013. in caso di presentazione della dichiarazione
  2014. sostitutiva resa ai sensi del testo
  2015. unico di cui al decreto del Presidente della
  2016. Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
  2017. documentazione comprovante l’effettuazione
  2018. delle vaccinazioni obbligatorie deve
  2019. essere presentata entro il 10 marzo 2019.
  2020. 3-quinquies. All’articolo 20-bis, comma
  2021. 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
  2022. convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  2023. aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31
  2024. agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
  2025. « Entro il 31 dicembre 2018 ».
  2026. 3-sexies. Le risorse stanziate per la
  2027. Carta elettronica per l’aggiornamento e la
  2028. formazione del docente di ruolo delle istituzioni
  2029. scolastiche di ogni ordine e grado,
  2030. istituita dall’articolo 1, comma 121, della
  2031. legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all’anno
  2032. scolastico 2016/2017, possono essere
  2033. utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
  2034. 3-septies. Il termine di entrata in vigore
  2035. dell’articolo 13, comma 2, lettera b), e
  2036. dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
  2037. limitatamente al sostenimento della prova
  2038. a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI,
  2039. del decreto legislativo 13 aprile
  2040. 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre
  2041. 2018 al 1° settembre 2019.
  2042. 3-octies. Nelle more della revisione della
  2043. disciplina dei percorsi di alternanza scuolalavoro,
  2044. il termine di entrata in vigore
  2045. dell’articolo 13, comma 2, lettera c), nonché
  2046. dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
  2047. limitatamente alle attività assimilabili
  2048. all’alternanza scuola-lavoro, del decreto
  2049. legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è
  2050. differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre
  2051. 2019.
  2052. Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati
  2053. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2054. ARTICOLO 7.
  2055. (Proroga di termini in materia di cultura).
  2056. ARTICOLO 7.
  2057. (Proroga di termini in materia di cultura).
  2058. 1. All’articolo 1, comma 626, della legge
  2059. 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo,
  2060. dopo le parole « nell’anno 2017 »
  2061. sono inserite le seguenti: « e nell’anno 2018 ».
  2062. Identico.
  2063. ARTICOLO 8.
  2064. (Proroga di termini in materia di salute).
  2065. ARTICOLO 8.
  2066. (Proroga di termini in materia di salute).
  2067. 1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo
  2068. periodo, del decreto legislativo 6
  2069. aprile 2006, n. 193, le parole « A decorrere
  2070. dal 1° settembre 2018 » sono sostituite dalle
  2071. seguenti: « A decorrere dal 1ºdicembre
  2072. 2018 ».
  2073. 1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo
  2074. periodo, del decreto legislativo 6
  2075. aprile 2006, n. 193, le parole « A decorrere
  2076. dal 1° settembre 2018 » sono sostituite dalle
  2077. seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 ».
  2078. 2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo
  2079. periodo, del decreto legislativo 3 marzo
  2080. 1993, n. 90, le parole « A decorrere dal
  2081. 1ºsettembre 2018 » sono sostituite dalle
  2082. seguenti: « A decorrere dal 1º dicembre
  2083. 2018 ».
  2084. 2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo
  2085. periodo, del decreto legislativo 3 marzo
  2086. 1993, n. 90, le parole « A decorrere dal
  2087. 1ºsettembre 2018 » sono sostituite dalle
  2088. seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 ».
  2089. 3. All’articolo 2, comma 67-bis, della
  2090. legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto
  2091. periodo, le parole « e per l’anno 2017 »,
  2092. sono sostituite dalle seguenti: « , per l’anno
  2093. 2017 e per l’anno 2018 ».
  2094. 3. Identico.
  2095. 4. All’articolo 16 del decreto-legge 12
  2096. settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
  2097. dalla legge 11 novembre 2014,
  2098. n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2099. 4. Identico.
  2100. a) al comma 2, primo periodo, le
  2101. parole « nel periodo 2015-2017 », sono sostituite
  2102. dalle seguenti: « nel periodo 2018-
  2103. 2020 »;
  2104. b) al comma 2-bis, le parole « Nel
  2105. periodo 2015-2017 » sono sostituite dalle
  2106. seguenti: « Nel periodo 2018-2020 ».
  2107. 4-bis. I termini per il pagamento delle
  2108. somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis
  2109. dell’articolo 62-quater del testo unico di
  2110. cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
  2111. n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre
  2112. 2018.
  2113. 4-ter. All’articolo 1, comma 590, ultimo
  2114. periodo, della legge 23 dicembre 2014,
  2115. Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati
  2116. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2117. n. 190, le parole: « 31 dicembre 2018 »
  2118. sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
  2119. 2019 ».
  2120. ARTICOLO 8-bis.
  2121. (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio
  2122. 2017, n. 29).
  2123. 1. All’articolo 6 del decreto legislativo
  2124. 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3
  2125. è inserito il seguente:
  2126. « 3-bis. Per i produttori artigianali che
  2127. già operano è prevista la riapertura dei
  2128. termini di cui al comma 3 per un periodo
  2129. di centoventi giorni a decorrere dalla data
  2130. di entrata in vigore della presente disposizione
  2131. ».
  2132. ARTICOLO 9.
  2133. (Proroga di termini in materia
  2134. di eventi sismici).
  2135. ARTICOLO 9.
  2136. (Proroga di termini in materia
  2137. di eventi sismici).
  2138. 1. All’articolo 1-septies del decreto-legge
  2139. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni,
  2140. dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
  2141. le parole: « centottanta giorni » sono sostituite
  2142. dalle parole: « trecento giorni ».
  2143. 1. Identico.
  2144. 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si
  2145. applica anche ai contribuenti per i quali i
  2146. termini di comunicazione dei dati siano
  2147. scaduti precedentemente alla data di entrata
  2148. in vigore del presente decreto.
  2149. 2. All’articolo 1, comma 436-bis, della
  2150. legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
  2151. le seguenti modificazioni:
  2152. 2. Identico:
  2153. a) alla lettera b), dopo le parole
  2154. « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e l’anno
  2155. 2019 »;
  2156. soppressa
  2157. b) la lettera c) è soppressa. a) alla lettera c), le parole: « 75 per
  2158. cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50
  2159. per cento »;
  2160. b) alla lettera d), le parole: « 100 per
  2161. cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75
  2162. per cento »;
  2163. Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati
  2164. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2165. c) dopo la lettera d) è aggiunta la
  2166. seguente:
  2167. « d-bis) a decorrere dall’anno 2021, in
  2168. misura pari al 100 per cento dell’importo
  2169. della riduzione non applicata ».
  2170. 2-bis. All’articolo 8, comma 4, del decreto-
  2171. legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
  2172. con modificazioni, dalla legge 15
  2173. dicembre 2016, n. 229, sono apportate le
  2174. seguenti modificazioni:
  2175. a) al primo periodo, le parole: « 31
  2176. dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
  2177. « 30 giugno 2019 »;
  2178. b) al secondo periodo, le parole: « 31
  2179. luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
  2180. « 31 dicembre 2019 ».
  2181. 2-ter. All’articolo 18-bis del decretolegge
  2182. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
  2183. con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
  2184. 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
  2185. modificazioni:
  2186. a) al comma 1, alinea, le parole: « e
  2187. 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti:
  2188. « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
  2189. b) al comma 1, lettera a), le parole:
  2190. « e 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti:
  2191. « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
  2192. c) al comma 2, le parole: « ed euro 5
  2193. milioni nell’anno 2018 » sono sostituite dalle
  2194. seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno 2018
  2195. ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019 »;
  2196. d) al comma 5, alinea, le parole: « ed
  2197. euro 5 milioni nell’anno 2018 » sono sostituite
  2198. dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno
  2199. 2018 ed euro 4,5 milioni nell’anno
  2200. 2019 »;
  2201. e) al comma 5, dopo la lettera b) sono
  2202. aggiunte le seguenti:
  2203. « b-bis) quanto a euro 3 milioni nel
  2204. 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante
  2205. corrispondente riduzione dell’autorizzazione
  2206. di spesa di cui all’articolo 1,
  2207. comma 123, della legge 13 luglio 2015,
  2208. n. 107;
  2209. b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno
  2210. 2019, mediante corrispondente riduzione
  2211. del Fondo di funzionamento di cui all’ar-
  2212. Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati
  2213. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2214. ticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
  2215. 2006, n. 296 »;
  2216. f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  2217. « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di
  2218. cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
  2219. dicembre 2006, n. 296, è incrementato di
  2220. euro 600.000 nell’anno 2018. A tale incremento
  2221. si dà copertura mediante corrispondente
  2222. riduzione dell’autorizzazione di spesa
  2223. di cui all’articolo 1, comma 123, della legge
  2224. 13 luglio 2015, n. 107 »;
  2225. g) la rubrica è sostituita dalla seguente:
  2226. « Misure urgenti per lo svolgimento
  2227. degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018
  2228. e 2018/2019 ».
  2229. 2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo
  2230. 18-bis del decreto-legge 17 ottobre
  2231. 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
  2232. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
  2233. modificate dal comma 2-ter, si applicano
  2234. anche ai comuni di Casamicciola Terme,
  2235. Forio e Lacco Ameno, colpiti dall’evento
  2236. sismico del 21 agosto 2017.
  2237. 2-quinquies. All’articolo 2-bis, comma
  2238. 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
  2239. convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  2240. dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio
  2241. 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
  2242. « 1° gennaio 2020 ».
  2243. 2-sexies. Le proroghe dei termini di
  2244. scadenza previsti dalle disposizioni di cui
  2245. all’articolo 2-bis, comma 24, del decretolegge
  2246. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
  2247. con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
  2248. 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni
  2249. di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e
  2250. Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi
  2251. il 21 agosto 2017.
  2252. 2-septies. All’articolo 20-bis, comma 1,
  2253. del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
  2254. convertito, con modificazioni, dalla legge
  2255. 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di
  2256. 13 milioni di euro per l’anno 2018 » sono
  2257. sostituite dalle seguenti: « , di 13 milioni
  2258. di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di
  2259. euro per l’anno 2019 ».
  2260. 2-octies. All’onere di cui al comma 2-septies,
  2261. pari a 5 milioni di euro per l’anno
  2262. 2019, si provvede mediante corrispon-
  2263. Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati
  2264. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2265. dente riduzione del Fondo per interventi
  2266. strutturali di politica economica, di cui
  2267. all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
  2268. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
  2269. modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
  2270. n. 307.
  2271. ARTICOLO 9-bis.
  2272. (Proroghe di termini in materia
  2273. di strutture turistico-ricettive).
  2274. 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine
  2275. di cui all’articolo 38, comma 2, del
  2276. decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
  2277. con modificazioni, dalla legge 9
  2278. agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre
  2279. 2019.
  2280. ARTICOLO 9-ter.
  2281. (Modifiche all’articolo 8-bis del decretolegge
  2282. 17 ottobre 2016, n. 189, in materia
  2283. di interventi edilizi eseguiti per immediate
  2284. esigenze abitative a seguito di eventi sismici).
  2285. 1. All’articolo 8-bis del decreto-legge 17
  2286. ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
  2287. dalla legge 15 dicembre 2016,
  2288. n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2289. a) al comma 1, secondo periodo, le
  2290. parole: « in sostituzione, temporanea o parziale
  2291. » sono sostituite dalle seguenti: « in
  2292. sostituzione temporanea, anche se parziale
  2293. »;
  2294. b) al comma 2:
  2295. 1) dopo le parole: « dell’edificio distrutto
  2296. o danneggiato » sono inserite le
  2297. seguenti: « ovvero dall’assegnazione di altra
  2298. soluzione abitativa da parte dell’autorità
  2299. competente »;
  2300. 2) dopo le parole: « decreto legislativo
  2301. 22 gennaio 2004, n. 42 » sono aggiunte
  2302. le seguenti: « , le sanzioni di cui all’articolo
  2303. 44 del testo unico di cui al decreto del
  2304. Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
  2305. n. 380, nonché le sanzioni previste per
  2306. Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati
  2307. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2308. violazione di ogni altra disposizione in
  2309. materia edilizia o paesaggistica »;
  2310. c) al comma 3:
  2311. 1) le parole: « e le misure di sequestro
  2312. preventivo » sono soppresse;
  2313. 2) è aggiunto, in fine, il seguente
  2314. periodo: « Per i lavori e le opere che rispettino
  2315. le condizioni di cui al comma 1,
  2316. sono revocati, a norma delle pertinenti
  2317. disposizioni del codice di procedura penale,
  2318. i provvedimenti di sequestro, probatorio
  2319. o preventivo, adottati sino alla data
  2320. del 25 luglio 2018 per violazione della
  2321. disciplina edilizia o paesaggistica ».
  2322. ARTICOLO 9-quater.
  2323. (Estensione delle misure di sostegno al
  2324. reddito dei lavoratori).
  2325. 1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie
  2326. di cui all’articolo 44, comma 11-bis,
  2327. del decreto legislativo 14 settembre 2015,
  2328. n. 148, come ripartite tra le regioni con i
  2329. decreti del Ministro del lavoro e delle
  2330. politiche sociali, di concerto con il Ministro
  2331. dell’economia e delle finanze, 12 dicembre
  2332. 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
  2333. possono essere destinate dalle regioni interessate,
  2334. per le medesime finalità, nei
  2335. limiti della parte non utilizzata, anche a
  2336. favore delle imprese e dei lavoratori che
  2337. operino nelle aree interessate dagli accordi
  2338. di programma per la reindustrializzazione
  2339. delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell’articolo
  2340. 2 della legge 23 luglio 2009,
  2341. n. 99.
  2342. ARTICOLO 10.
  2343. (Proroga di termini in materia di sport).
  2344. ARTICOLO 10.
  2345. (Proroga di termini in materia di sport).
  2346. 1. Al fine di consentire l’ultimazione
  2347. delle opere previste per l’Universiade Napoli
  2348. 2019, il termine previsto dall’articolo 1,
  2349. comma 378, della legge 27 dicembre 2017,
  2350. n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al
  2351. comma 375, del medesimo articolo, le parole
  2352. da: « con decreto del Presidente » sino
  2353. a: « il quale opera » sono sostituite dalle
  2354. seguenti: « il Direttore dell’Agenzia regio-
  2355. 1. Identico.
  2356. Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati
  2357. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2358. nale Universiade 2019 (ARU) è nominato
  2359. commissario straordinario ». Conseguentemente,
  2360. all’articolo 1, comma 379, della legge
  2361. n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo
  2362. sono sostituiti dai seguenti: « Il commissario,
  2363. previa intesa con il sindaco in caso di
  2364. interventi da realizzare nell’ambito territoriale
  2365. del comune di Napoli, assicura la
  2366. realizzazione degli interventi di cui al comma
  2367. 375. A tale scopo è costituita una cabina di
  2368. coordinamento, della quale fanno parte il
  2369. commissario straordinario, il Presidente
  2370. della Regione Campania o un suo delegato
  2371. e i sindaci delle città capoluogo di provincia
  2372. della Campania o loro delegati nonché
  2373. dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
  2374. il presidente della FISU, il presidente
  2375. del CUSI, il presidente del CONI o un
  2376. suo delegato e il presidente dell’ANAC o un
  2377. suo delegato. ».
  2378. 1-bis. Al fine di assicurare il pieno
  2379. perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
  2380. anche in relazione all’organizzazione
  2381. del Gran Premio d’Italia di Formula
  2382. 1 presso l’autodromo di Monza, sono fissati
  2383. al 31 dicembre 2018 i termini entro cui
  2384. l’Automobile Club d’Italia (ACI) e gli Automobile
  2385. Club ad esso federati, in quanto
  2386. enti pubblici a base associativa non gravanti
  2387. sulla finanza pubblica ai sensi dell’articolo
  2388. 2, comma 2-bis, del decreto-legge
  2389. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
  2390. modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
  2391. n. 125, si adeguano con propri regolamenti
  2392. ai princìpi generali desumibili dal testo
  2393. unico di cui al decreto legislativo 19 agosto
  2394. 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione
  2395. pubblica, sulla base delle rispettive
  2396. specificità e secondo criteri di razionalizzazione
  2397. e contenimento della spesa.
  2398. ARTICOLO 11.
  2399. (Proroga di termini in materia di banche
  2400. popolari e gruppi bancari cooperativi).
  2401. ARTICOLO 11.
  2402. (Proroga di termini in materia di banche
  2403. popolari e gruppi bancari cooperativi).
  2404. 1. All’articolo 2, del decreto-legge 14
  2405. febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,
  2406. dalla legge 8 aprile 2016, n. 49,
  2407. al comma 1, secondo periodo, e al comma
  2408. 2, primo periodo, le parole « 90 giorni »
  2409. sono sostituite dalle seguenti: « 180 giorni »;
  2410. 1. Identico.
  2411. Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati
  2412. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2413. all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
  2414. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
  2415. dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
  2416. le parole « 18 mesi dalla data di entrata in
  2417. vigore delle disposizioni di attuazione emanate
  2418. dalla Banca d’Italia ai sensi del medesimo
  2419. articolo 29 » sono sostituite dalle
  2420. seguenti: « il 31 dicembre 2018 ».
  2421. 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
  2422. 2017, n. 205, sono apportate le
  2423. seguenti modificazioni:
  2424. a) al comma 1106, dopo le parole:
  2425. « con sentenza del giudice » sono inserite
  2426. le seguenti: « , con pronuncia dell’Arbitro
  2427. per le controversie finanziarie (ACF) »;
  2428. b) al comma 1107:
  2429. 1) le parole: « entro novanta giorni
  2430. dalla data di entrata in vigore della presente
  2431. legge » sono sostituite dalle seguenti:
  2432. « entro il 31 gennaio 2019 »;
  2433. 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
  2434. periodi: « Nelle more dell’adozione del decreto
  2435. di cui al presente comma, i risparmiatori
  2436. di cui al comma 1106 già destinatari
  2437. di pronuncia favorevole adottata
  2438. dall’ACF nonché i risparmiatori di cui al
  2439. medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già
  2440. presentati, saranno decisi con pronuncia
  2441. favorevole entro il 30 novembre 2018 dall’ACF,
  2442. possono avanzare istanza alla CONSOB,
  2443. secondo modalità dalla stessa stabilite
  2444. entro quindici giorni dalla data di
  2445. entrata in vigore della presente disposizione
  2446. e pubblicate nel sito internet istituzionale
  2447. della medesima Autorità, al fine di
  2448. ottenere tempestivamente l’erogazione, nella
  2449. misura del 30 per cento e con il limite
  2450. massimo di 100.000 euro, dell’importo
  2451. liquidato. A tale fine il fondo di cui all’articolo
  2452. 32-ter.1 del testo unico di cui al
  2453. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
  2454. la cui finalità, nel limite di 25 milioni di
  2455. euro, è estesa anche alle esigenze di cui al
  2456. presente comma, è integrato dell’importo
  2457. di 25 milioni di euro per l’anno 2018. Al
  2458. relativo onere si provvede mediante corrispondente
  2459. riduzione dell’autorizzazione di
  2460. spesa di cui al comma 1106 del presente
  2461. articolo ».
  2462. Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati
  2463. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2464. 2. All’articolo 37-bis, del decreto legislativo
  2465. 1ºsettembre 1993, n. 385, sono apportate
  2466. le seguenti modificazioni:
  2467. 2. Identico.
  2468. a) al comma 1, lettera a), la parola
  2469. « maggioritaria » è sostituita dalle seguenti:
  2470. « pari ad almeno il sessanta per cento »;
  2471. b) dopo il comma 2, è inserito il
  2472. seguente:
  2473. « 2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce
  2474. che i componenti dell’organo di amministrazione
  2475. espressione delle banche di
  2476. credito cooperativo aderenti al gruppo siano
  2477. pari alla metà più due del numero complessivo
  2478. dei consiglieri di amministrazione. »;
  2479. c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo
  2480. le parole « finalità mutualistiche » sono inserite
  2481. le seguenti: « e del carattere localistico
  2482. delle banche di credito cooperativo »;
  2483. d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le
  2484. parole « obiettivi operativi del gruppo » sono
  2485. inserite le seguenti: « , tenendo conto di
  2486. quanto previsto dal comma 3-bis, »;
  2487. e) dopo il comma 3, sono inseriti i
  2488. seguenti:
  2489. « 3-bis. Con atto della capogruppo è
  2490. disciplinato il processo di consultazione
  2491. delle banche di credito cooperativo aderenti
  2492. al gruppo in materia di strategie,
  2493. politiche commerciali, raccolta del risparmio
  2494. ed erogazione del credito nonché riguardo
  2495. al perseguimento delle finalità mutualistiche.
  2496. Al fine di tener conto delle
  2497. specificità delle aree interessate, la consultazione
  2498. avviene mediante assemblee territoriali
  2499. delle banche di credito cooperativo,
  2500. i cui pareri non sono vincolanti per la
  2501. capogruppo.
  2502. 3-ter. Le banche del gruppo che, sulla
  2503. base del sistema di classificazione del rischio
  2504. adottato dalla capogruppo, si collocano
  2505. nelle classi di rischio migliori: a) definiscono
  2506. in autonomia i propri piani strategici
  2507. e operativi, nel quadro degli indirizzi
  2508. impartiti dalla capogruppo e sulla base
  2509. delle metodologie da quest’ultima definite;
  2510. b) comunicano tali piani alla capogruppo
  2511. che ne verifica la coerenza con i citati
  2512. indirizzi; c) nominano i componenti dei
  2513. propri organi di amministrazione e con-
  2514. Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati
  2515. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2516. trollo e, in caso di mancato gradimento
  2517. della capogruppo, sottopongono alla stessa,
  2518. ai fini della sostituzione di ogni componente
  2519. non gradito, una lista di tre candidati
  2520. diversi da quelli già indicati nella medesima
  2521. procedura di nomina, fermi restando
  2522. i requisiti di cui al decreto del Ministro
  2523. dell’economia e delle finanze adottato ai
  2524. sensi dell’articolo 26. Ogni atto della capogruppo
  2525. di specificazione del sistema di classificazione
  2526. del rischio previsto nel contratto
  2527. di coesione è sottoposto all’approvazione
  2528. preventiva della Banca d’Italia. »;
  2529. f) al comma 7, alinea, prima delle
  2530. parole « Il Ministro dell’economia e delle
  2531. finanze » è inserito il seguente periodo:
  2532. « Con decreto del Presidente del Consiglio
  2533. dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
  2534. e delle finanze, sentita la Banca
  2535. d’Italia, può essere stabilita una soglia di
  2536. partecipazione delle banche di credito cooperativo
  2537. al capitale della società capogruppo
  2538. diversa da quella indicata al comma
  2539. 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di
  2540. stabilità del gruppo. »;
  2541. g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.
  2542. ARTICOLO 11-bis.
  2543. (Proroga di termini in materia di sospensione
  2544. della quota capitale dei mutui e dei
  2545. finanziamenti).
  2546. 1. All’articolo 1, comma 246, della legge
  2547. 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
  2548. le seguenti modificazioni:
  2549. a) le parole: « dalla data di entrata in
  2550. vigore della presente legge » sono sostituite
  2551. dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre
  2552. 2018 »;
  2553. b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono
  2554. sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2020 ».
  2555. Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati
  2556. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2557. ARTICOLO 11-ter.
  2558. (Proroga di termini in materia di iscrizione
  2559. nel registro delle imprese e nel REA
  2560. dei soggetti esercitanti le attività di agente
  2561. e rappresentante di commercio).
  2562. 1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento
  2563. della propria posizione nel registro
  2564. delle imprese e nel repertorio delle
  2565. notizie economiche ed amministrative (REA),
  2566. di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
  2567. economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella
  2568. Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio
  2569. 2012, sono riaperti a decorrere dalla data
  2570. di entrata in vigore del presente articolo e
  2571. sino alla data del 31 dicembre 2018.
  2572. ARTICOLO 11-quater.
  2573. (Proroga della partecipazione italiana a
  2574. banche e fondi multilaterali).
  2575. 1. Nell’ambito del rifinanziamento delle
  2576. partecipazioni agli aumenti di capitale nelle
  2577. Banche Multilaterali di Sviluppo di cui
  2578. all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6
  2579. dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
  2580. dalla legge 22 dicembre 2011,
  2581. n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la
  2582. partecipazione italiana all’aumento di capitale
  2583. della Banca Africana di Sviluppo al
  2584. fine di consentire la conclusione del sesto
  2585. aumento generale di capitale. All’onere derivante
  2586. dal presente articolo, pari a euro
  2587. 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse
  2588. di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
  2589. 22 giugno 2016, n. 110.
  2590. ARTICOLO 12.
  2591. (Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo
  2592. comma, del decreto-legge 26 ottobre
  2593. 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
  2594. dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).
  2595. ARTICOLO 12.
  2596. (Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo
  2597. comma, del decreto-legge 26 ottobre
  2598. 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
  2599. dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).
  2600. 1. Al fine di consentire il proseguimento
  2601. per l’anno 2018 delle attività di sostegno
  2602. Identico.
  2603. Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati
  2604. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2605. alle esportazioni italiane già finanziate con
  2606. l’articolo 1, comma 140, della legge 11
  2607. dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui
  2608. all’articolo 37, secondo comma, del decretolegge
  2609. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
  2610. con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
  2611. 1970, n. 1034, è attribuito l’importo di 160
  2612. milioni di euro per l’anno 2018, di 125
  2613. milioni di euro per l’anno 2019, e di 15
  2614. milioni di euro per ciascuno degli anni dal
  2615. 2020 al 2032.
  2616. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
  2617. a 160 milioni di euro per l’anno 2018, a 125
  2618. milioni di euro per l’anno 2019 e a 15
  2619. milioni di euro per ciascuno degli anni dal
  2620. 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni
  2621. di euro per l’anno 2020, 27,4 milioni di
  2622. euro per l’anno 2021, a 6,4 milioni di euro
  2623. per l’anno 2022, a 17,2 milioni di euro per
  2624. l’anno 2023, a 33,4 milioni di euro per
  2625. l’anno 2024, a 54,9 milioni di euro per
  2626. l’anno 2025, a 55,5 milioni di euro per
  2627. l’anno 2026, a 55,1 milioni di euro per
  2628. l’anno 2027, a 53,3 milioni di euro per
  2629. l’anno 2028, a 47,1 milioni di euro per
  2630. l’anno 2029, a 39,7 milioni di euro per
  2631. l’anno 2030, a 31,4 milioni di euro per
  2632. l’anno 2031, a 25,8 milioni di euro per
  2633. l’anno 2032, ai fini della compensazione
  2634. degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
  2635. netto, si provvede:
  2636. a) quanto a 150 milioni di euro per
  2637. l’anno 2018 e a 110 milioni di euro per
  2638. l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
  2639. della dotazione del Fondo di cui
  2640. all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge
  2641. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
  2642. dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  2643. b) quanto a 10 milioni di euro per
  2644. l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per
  2645. ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante
  2646. corrispondente riduzione dello stanziamento
  2647. del fondo speciale di conto capitale
  2648. iscritto, ai fini del bilancio triennale
  2649. 2018-2020, nell’ambito del programma
  2650. « Fondi di riserva e speciali » della missione
  2651. « Fondi da ripartire » dello stato di previsione
  2652. del Ministero dell’economia e delle
  2653. finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente
  2654. utilizzando l’accantonamento relativo
  2655. al medesimo Ministero;
  2656. Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati
  2657. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2658. c) quanto a 12,6 milioni di euro per
  2659. l’anno 2020, 10,4 milioni di euro per l’anno
  2660. 2021, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2023,
  2661. a 18,4 milioni di euro per l’anno 2024, a
  2662. 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 40,5
  2663. milioni di euro per l’anno 2026, a 40,1
  2664. milioni di euro per l’anno 2027, a 38,3
  2665. milioni di euro per l’anno 2028, a 32,1
  2666. milioni di euro per l’anno 2029, a 24,7
  2667. milioni di euro per l’anno 2030, a 16,4
  2668. milioni di euro per l’anno 2031, a 10,8
  2669. milioni di euro per l’anno 2032, mediante
  2670. corrispondente utilizzo del Fondo per la
  2671. compensazione degli effetti finanziari non
  2672. previsti a legislazione vigente conseguenti
  2673. all’attualizzazione di contributi pluriennali,
  2674. di cui all’articolo 6, comma 2, del
  2675. decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
  2676. con modificazioni, dalla legge 4
  2677. dicembre 2008, n. 189.
  2678. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
  2679. è autorizzato ad apportare, con propri
  2680. decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2681. ARTICOLO 13.
  2682. (Proroga di termini in materia di finanziamento
  2683. degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale
  2684. del Paese).
  2685. ARTICOLO 13.
  2686. (Proroga di termini in materia di finanziamento
  2687. degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale
  2688. del Paese).
  2689. 01. All’articolo 1, comma 140, della
  2690. legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l’ultimo
  2691. periodo sono aggiunti i seguenti:
  2692. « Fermo restando che i decreti di cui al
  2693. periodo precedente, nella parte in cui individuano
  2694. interventi rientranti nelle materie
  2695. di competenza regionale o delle province
  2696. autonome, e limitatamente agli stessi,
  2697. sono adottati previa intesa con gli enti
  2698. territoriali interessati, ovvero in sede di
  2699. Conferenza permanente per i rapporti tra
  2700. lo Stato, le regioni e le province autonome
  2701. di Trento e di Bolzano, per gli interventi
  2702. rientranti nelle suddette materie individuati
  2703. con i decreti adottati anteriormente
  2704. alla data del 18 aprile 2018 l’intesa può
  2705. essere raggiunta anche successivamente all’adozione
  2706. degli stessi decreti. Restano in
  2707. ogni caso fermi i procedimenti di spesa in
  2708. corso alla data di entrata in vigore della
  2709. Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati
  2710. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2711. legge di conversione del presente decreto
  2712. nei termini indicati dalla sentenza della
  2713. Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile
  2714. 2018 ».
  2715. 02. L’efficacia delle convenzioni concluse
  2716. sulla base di quanto disposto ai sensi
  2717. del decreto del Presidente del Consiglio dei
  2718. ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella
  2719. Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
  2720. 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2
  2721. del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017,
  2722. adottate ai sensi dell’articolo 1, comma
  2723. 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
  2724. è differita all’anno 2020. Conseguentemente,
  2725. le amministrazioni competenti provvedono,
  2726. ferma rimanendo la dotazione complessiva
  2727. loro assegnata, a rimodulare i relativi
  2728. impegni di spesa e i connessi pagamenti
  2729. a valere sul Fondo per lo sviluppo e
  2730. la coesione.
  2731. 03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e
  2732. sull’indebitamento netto derivanti dal
  2733. comma 02, quantificati in 140 milioni di
  2734. euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro
  2735. per l’anno 2019, 350 milioni di euro per
  2736. l’anno 2020 e 220 milioni di euro per
  2737. l’anno 2021, sono destinati al fondo di cui
  2738. al comma 04.
  2739. 04. Nello stato di previsione del Ministero
  2740. dell’economia e delle finanze è
  2741. istituito, con una dotazione, in termini di
  2742. sola cassa, pari a 140 milioni di euro per
  2743. l’anno 2018, a 320 milioni di euro per
  2744. l’anno 2019, a 350 milioni di euro per
  2745. l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per
  2746. l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare
  2747. per favorire gli investimenti delle
  2748. città metropolitane, delle province e dei
  2749. comuni da realizzare attraverso l’utilizzo
  2750. dei risultati di amministrazione degli esercizi
  2751. precedenti.
  2752. 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge
  2753. 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo,
  2754. le parole da « sono da adottare » fino alla
  2755. fine, sono sostituite dalle seguenti: « sono
  2756. adottati entro il 31 ottobre 2018 ».
  2757. 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge
  2758. 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
  2759. le seguenti modificazioni:
  2760. a) al penultimo periodo, le parole:
  2761. « secondo, terzo e quarto periodo del »
  2762. sono soppresse;
  2763. b) all’ultimo periodo, le parole da:
  2764. « sono da adottare » fino alla fine del pe-
  2765. Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati
  2766. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2767. riodo sono sostituite dalle seguenti: « sono
  2768. adottati entro il 31 ottobre 2018 ».
  2769. 1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre
  2770. 2016, n. 232, sono apportate le
  2771. seguenti modificazioni:
  2772. a) dopo il comma 495-bis è inserito il
  2773. seguente:
  2774. « 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli
  2775. spazi finanziari di cui al comma 495 sono
  2776. ripartiti tra le regioni a statuto ordinario
  2777. sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1
  2778. e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari
  2779. di cui alla tabella 1 sono utilizzati
  2780. dalle regioni per effettuare nuovi investimenti
  2781. in ciascuno degli anni dal 2018 al
  2782. 2022, e gli spazi finanziari di cui alla
  2783. tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per
  2784. effettuare nuovi investimenti per ciascuno
  2785. degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine,
  2786. entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio
  2787. 2019, le medesime regioni adottano gli
  2788. atti finalizzati all’impiego delle risorse,
  2789. assicurando almeno l’esigibilità degli impegni
  2790. nel medesimo anno di riferimento
  2791. per la quota di competenza di ciascuna
  2792. regione, come indicata per ciascun anno
  2793. nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.
  2794. L’utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
  2795. tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione
  2796. 2019-2021 attraverso l’iscrizione
  2797. di stanziamenti di spesa riguardanti gli
  2798. investimenti finanziati dal risultato di amministrazione
  2799. presunto o dal ricorso al
  2800. debito, in misura almeno corrispondente
  2801. agli importi indicati nella tabella 2. Gli
  2802. stanziamenti riguardanti le spese di investimento
  2803. iscritti nel bilancio di previsione
  2804. 2019-2021 relativamente all’esercizio
  2805. 2019 risultano incrementati rispetto
  2806. alle previsioni definitive del bilancio di
  2807. previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo
  2808. esercizio in misura almeno corrispondente
  2809. agli importi indicati nella tabella
  2810. 2. Fatto salvo quanto previsto al
  2811. precedente periodo, gli investimenti che le
  2812. singole regioni sono chiamate a realizzare,
  2813. secondo quanto stabilito nei periodi
  2814. precedenti, sono considerati nuovi se effettuati
  2815. a seguito di una variazione del
  2816. bilancio di previsione che incrementa gli
  2817. Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati
  2818. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2819. stanziamenti riguardanti gli investimenti
  2820. diretti e indiretti per la quota di rispettiva
  2821. competenza, come indicata nelle tabelle
  2822. di seguito riportate, e se verificati
  2823. attraverso il sistema di monitoraggio opere
  2824. pubbliche della Banca dati delle amministrazioni
  2825. pubbliche (BDAP MOP) ai sensi
  2826. del decreto legislativo 20 dicembre 2011,
  2827. n. 229. A tal fine le regioni provvedono
  2828. alla trasmissione delle informazioni riguardanti
  2829. i propri investimenti diretti effettuati
  2830. a valere sugli spazi assegnati e
  2831. assumono le iniziative necessarie affinché
  2832. le pubbliche amministrazioni beneficiarie
  2833. dei propri contributi erogati a valere sugli
  2834. spazi finanziari effettuino la trasmissione
  2835. delle informazioni riguardanti gli investimenti
  2836. realizzati con tali risorse. Le regioni
  2837. certificano l’avvenuta realizzazione
  2838. degli investimenti di cui alle tabelle 1 e
  2839. 2 di seguito riportate entro il 31 marzo
  2840. dell’anno successivo a quello di riferimento,
  2841. mediante apposita comunicazione
  2842. al Ministero dell’economia e delle finanze
  2843. – Dipartimento della Ragioneria generale
  2844. dello Stato. In caso di mancata o parziale
  2845. realizzazione degli investimenti, si applicano
  2846. le sanzioni di cui al comma 475.
  2847. Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati
  2848. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2849. Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati
  2850. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2851. (segue: testo del decreto-legge)
  2852. Tabella 1
  2853. Regioni
  2854. Riparto spazi
  2855. finanziari
  2856. 2018
  2857. Profilo investimenti
  2858. 2018 2019 2020 2021 2022
  2859. Abruzzo 15.959.000 5.585.650 4.372.766 4.149.340 1.691.654 159.590
  2860. Basilicata 8.000.000 2.800.000 2.192.000 2.080.000 848.000 80.000
  2861. Calabria 22.509.000 7.878.150 6.167.466 5.852.340 2.385.954 225.090
  2862. Campania 53.185.000 18.614.750 14.572.690 13.828.100 5.637.610 531.850
  2863. Emilia-Romagna 42.925.000 15.023.750 11.761.450 11.160.500 4.550.050 429.250
  2864. Lazio 59.055.000 20.669.250 16.181.070 15.354.300 6.259.830 590.550
  2865. Liguria 15.647.000 5.476.450 4.284.278 4.068.220 1.658.582 156.470
  2866. Lombardia 88.219.000 30.876.650 24.172.006 22.936.940 9.351.214 882.190
  2867. Marche 17.572.000 6.150.200 4.814.728 4.568.720 1.862.632 175.720
  2868. Molise 4.830.000 1.690.500 1.323.420 1.255.800 511.980 48.300
  2869. Piemonte 41.515.000 14.530.250 11.375.110 10.793.900 4.400.590 415.150
  2870. Puglia 41.139.000 14.398.650 11.272.086 10.696.140 4.360.734 411.390
  2871. Toscana 39.447.000 13.806.450 10.808.478 10.256.220 4.181.382 394.470
  2872. Umbria 9.900.000 3.465.000 2.712.600 2.574.000 1.049.400 99.000
  2873. Veneto 40.098.000 14.034.300 10.986.852 10.425.480 4.250.388 400.980
  2874. Totale 500.000.000 175.000.000 137.000.000 130.000.000 53.000.000 5.000.000
  2875. Tabella 2
  2876. Regioni
  2877. Riparto spazi
  2878. finanziari
  2879. 2019
  2880. Profilo investimenti
  2881. 2019 2020 2021 2022 2023
  2882. Abruzzo 15.959.000 1.117.130 6.224.010 5.904.830 2.393.850 319.180
  2883. Basilicata 8.000.000 560.000 3.120.000 2.960.000 1.200.000 160.000
  2884. Calabria 22.509.000 1.575.630 8.778.510 8.328.330 3.376.350 450.180
  2885. Campania 53.185.000 3.722.950 20.742.150 19.678.450 7.977.750 1.063.700
  2886. Emilia-Romagna 42.925.000 3.004.750 16.740.750 15.882.250 6.438.750 858.500
  2887. Lazio 59.055.000 4.133.850 23.031.450 21.850.350 8.858.250 1.181.100
  2888. Liguria 15.647.000 1.095.290 6.102.330 5.789.390 2.347.050 312.940
  2889. Lombardia 88.219.000 6.175.330 34.405.410 32.641.030 13.232.850 1.764.380
  2890. Marche 17.572.000 1.230.040 6.853.080 6.501.640 2.635.800 351.440
  2891. Molise 4.830.000 338.100 1.883.700 1.787.100 724.500 96.600
  2892. Piemonte 41.515.000 2.906.050 16.190.850 15.360.550 6.227.250 830.300
  2893. Puglia 41.139.000 2.879.730 16.044.210 15.221.430 6.170.850 822.780
  2894. Toscana 39.447.000 2.761.290 15.384.330 14.595.390 5.917.050 788.940
  2895. Umbria 9.900.000 693.000 3.861.000 3.663.000 1.485.000 198.000
  2896. Veneto 40.098.000 2.806.860 15.638.220 14.836.260 6.014.700 801.960
  2897. Totale 500.000.000 35.000.000 195.000.000 185.000.000 75.000.000 10.000.000 »;
  2898. Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati
  2899. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2900. (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
  2901. dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)
  2902. b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.
  2903. 1-ter. All’articolo 6-bis, comma 1, del
  2904. decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
  2905. con modificazioni, dalla legge 3
  2906. agosto 2017, n. 123, le parole: « per gli anni
  2907. 2017/2019 » sono sostituite dalle seguenti:
  2908. « per gli anni 2017/2020 ».
  2909. ARTICOLO 13-bis.
  2910. (Proroga di termini in materia di controlli
  2911. tecnici periodici dei veicoli a motore e dei
  2912. loro rimorchi).
  2913. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 13,
  2914. comma 1, primo periodo, del decreto del
  2915. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
  2916. 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
  2917. Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si
  2918. applicano a decorrere dalla data di entrata
  2919. in vigore delle disposizioni attuative del
  2920. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  2921. previste dal medesimo articolo 13,
  2922. comma 1.
  2923. ARTICOLO 13-ter.
  2924. (Modifica al decreto legislativo 26 agosto
  2925. 2016, n. 179).
  2926. 1. Il comma 9 dell’articolo 63 del decreto
  2927. legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è
  2928. abrogato.
  2929. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
  2930. del comma 1, pari a 60.000 euro per l’anno
  2931. 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si
  2932. provvede, nell’anno 2018, mediante corrispondente
  2933. riduzione dell’autorizzazione di
  2934. spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della
  2935. legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell’anno
  2936. 2019, nell’ambito delle dotazioni a
  2937. tal fine destinate nel bilancio autonomo
  2938. della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2939. Alla compensazione degli effetti in termini
  2940. di fabbisogno e indebitamento netto per
  2941. l’anno 2019 si provvede mediante corri-
  2942. Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati
  2943. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
  2944. spondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo
  2945. 6, comma 2, del decreto-legge 7
  2946. ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
  2947. dalla legge 4 dicembre 2008,
  2948. n. 189.
  2949. ARTICOLO 14.
  2950. (Entrata in vigore).
  2951. 1. Il presente decreto entra in vigore il
  2952. giorno successivo a quello della sua pubblicazione
  2953. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  2954. italiana e sarà presentato alle
  2955. Camere per la conversione in legge.
  2956. Il presente decreto, munito del sigillo
  2957. dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
  2958. ufficiale degli atti normativi della Repubblica
  2959. italiana. È fatto obbligo a chiunque
  2960. spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  2961. Dato a Roma, addì 25 luglio 2018.
  2962. MATTARELLA
  2963. CONTE, Presidente del Consiglio dei
  2964. ministri.
  2965. TRIA, Ministro dell’economia e delle
  2966. finanze.
  2967. Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE.
  2968. Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati
  2969. XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
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