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- Testo completo del disegno di legge "Milleproroghe" 2018. In sintesi, i contenuti della legge approvata il 20/09/2018
- - VACCINI: Proproga a Marzo 2019 per la consegna della documentazione e autocertificazione per materne e asili
- - PERIFERIE: Stralcio degli 1,6ml € precedentemente stanziati per progetti di rigenerazione urbana delle periferie
- - MATURITA': Test invalsi non piu' vincolanti per la maturità
- - BANCHE: Rimborso fino al 30% per i creditori colpiti dalle crisi delle banche. Solo 15 gg per presentare istanza di rimborso.
- - SCUOLA: Non saranno ddi fatto riaperte le graduatorie
- - PROVINCIE: Niente sanzioni per province e città di regioni a statuto ordinario che non rispettano il vincolo del "saldo non negativo"
- *************************************
- **** PDF Su https://goo.gl/Chs17s ***
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- ************* TESTO *****************
- N. 1117-A
- CAMERA DEI DEPUTATI —
- DISEGNO DI LEGGE
- APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
- il 6 agosto 2018 (v. stampato Senato n. 717)
- PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- (CONTE)
- DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- (TRIA)
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
- 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
- legislative
- Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
- l’8 agosto 2018
- (Relatori per la maggioranza: BALDINO, per la I Commissione;
- BUOMPANE, per la V Commissione)
- NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V
- (Bilancio, tesoro e programmazione), il 10 settembre 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente
- sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire
- oralmente.
- Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
- PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
- Il Comitato per la legislazione,
- esaminato il disegno di legge n. 1117 e rilevato che:
- sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:
- il provvedimento si compone di 24 articoli, di cui 10 inseriti nel
- corso dell’esame al Senato; esso reca prevalentemente disposizioni che
- intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così
- detti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano
- legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini
- previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare comunque
- interventi regolatori di natura temporale, in coerenza con la ratio
- unitaria di tali provvedimenti individuata dalla Corte costituzionale
- nella sentenza n. 22 del 2012 e dalla Giunta per il Regolamento della
- Camera nella riunione del 13 marzo 2007;
- tra le disposizioni inserite nel corso dell’iter di conversione
- alcune appaiono però di contenuto sostanziale e non chiaramente
- riconducibile a disposizioni di proroga già presenti nel provvedimento:
- si tratta in particolare del comma 3-quinquies dell’articolo 6 in materia
- di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento;
- dell’articolo 9-ter in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
- esigenze abitative a seguito di eventi sismici; del comma 1-bis dell’articolo
- 10 recante disposizioni per l’ACI e gli automobile club federati;
- del comma 1-bis dell’articolo 13 in materia di spazi finanziari delle
- regioni;
- sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
- il comma 2-bis dell’articolo 1 interviene sul mancato rispetto da
- parte degli enti locali degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio
- finanziario; in particolare, si stabilisce che per l’anno 2018, nel caso in
- cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
- decreto-legge in esame, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato
- il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento
- degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell’accertamento
- (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei
- conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
- fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto; al riguardo
- andrebbe però indicata la disposizione che risulta così derogata, vale a
- dire l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205
- del 2017), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c),
- della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione
- tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile
- 2001, che prescrive che le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano
- casi particolari richiamino la disposizione generale cui fanno
- eccezione; l’indicazione di tale disposizione renderebbe probabilmente
- Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- ultronea la previsione del successivo comma 2-ter che stabilisce la non
- applicazione nel 2018 delle « norme vigenti in contrasto con quanto
- previsto dal comma 2-bis »;
- all’articolo 4-bis non appare chiaro l’utilizzo, con riferimento al
- regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al
- decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, dell’espressione
- « da intendersi qui integralmente riportato »;
- per un errore materiale, il comma 01 dell’articolo 13, all’interno
- di una novella all’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il
- 2017 (legge n. 232 del 2016), al fine di fare salvi, in relazione alle
- modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento degli investimenti e
- lo sviluppo infrastrutturale, alcuni procedimenti di spesa in corso fa
- riferimento ai « procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in
- vigore della legge di conversione del presente decreto » anziché, come
- corretto (trattandosi appunto di una novella), a quelli « in corso alla
- data di entrata in vigore della presente disposizione ».
- sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
- riordinamento della legislazione vigente:
- il comma 3-quinquies dell’articolo 6 prevede che i docenti che
- hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018
- possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento
- (GAE); tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di
- diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale conseguito
- entro l’anno scolastico 2001/2002; al riguardo andrebbe chiarito il
- coordinamento con le disposizioni riferite a tale ultima tipologia di
- docenti presenti nell’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto
- « decreto dignità »), come modificato nel corso della conversione;
- alla luce del combinato disposto delle due disposizioni non
- appare infatti chiaro se una stessa persona possa essere presente sia
- nelle graduatorie ad esaurimento cui il comma 3-quinquies fa riferimento
- sia nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria
- prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018;
- alcune disposizioni del provvedimento modificano termini stabiliti
- con fonti secondarie in contrasto con il paragrafo 3, lettera e),
- della già richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi
- legislativi, che prescrive di non ricorrere all’atto legislativo per apportare
- modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge; si tratta
- in particolare del comma 1-ter dell’articolo 3, in materia di incentivi
- per gli impianti geotermoelettrici e solari elettrodinamici; dell’articolo
- 4-bis in materia di contributi alle emittenti radiofoniche locali; dell’articolo
- 11-ter, in materia di iscrizione e aggiornamento negli appositi
- registri degli agenti e rappresentanti di commercio e dell’articolo 13-bis
- in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro
- rimorchi; in tal senso le disposizioni potrebbero essere modificate nel
- senso di autorizzare il Ministro competente ad apportare le necessarie
- modifiche ai decreti ministeriali richiamati dalle disposizioni;
- altre disposizioni del provvedimento recano proroghe di termini
- già prorogati in precedenti provvedimenti legislativi ma in origine
- Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- anch’essi stabiliti con fonte secondaria; si tratta in particolare del
- comma 2 dell’articolo 4 in materia di corsi di formazione al salvamento
- acquatico; del comma 1 dell’articolo 6 in materia di abilitazione
- scientifica nazionale; del comma 3-septies dell’articolo 6 in materia di
- adeguamento alla normativa antincendio degli asili-nido e del comma
- 1 dell’articolo 9 in materia di termini per la comunicazione da parte
- dei soggetti interessati di eventuali osservazioni sulla procedura di
- recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del
- 2009; al riguardo, il Comitato, pur non avendo nulla da rilevare sulle
- disposizioni del provvedimento in esame, invita ad una riflessione su
- questa modalità di intervento normativo che rende arduo definire, per
- i termini oggetto di proroga, quali siano di natura legislativa e quali di
- natura secondaria;
- i commi 1 e 2-quinquies dell’articolo 9 e l’articolo 9-ter modificano
- disposizioni di recentissima approvazione (si tratta, rispettivamente,
- dell’articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018 in materia
- di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del
- 2009, entrato in vigore il 25 luglio 2018 e modificato il giorno successivo
- dal provvedimento in esame, del comma 24 dell’articolo 2-bis del
- decreto-legge n. 148 del 2017, come da ultimo modificato dal comma
- 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di sospensione
- dei pagamenti per i servizi energetici e idrici nei territori colpiti
- dagli eventi sismici del 2016, entrato in vigore il 25 luglio 2018, e
- dell’articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito
- dall’articolo 07 del medesimo decreto-legge n. 55 del 2018, in materia
- di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito
- di eventi sismici, anch’esso entrato in vigore il 25 luglio 2018); tale
- circostanza, come rilevato dal Comitato già in altre occasioni analoghe,
- costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente
- conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della
- legislazione;
- il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato
- né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione
- sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno
- nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in
- materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa
- non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione
- dall’AIR previste dall’articolo 7 del medesimo regolamento;
- ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli
- 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti
- condizioni:
- sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
- provvedano le Commissioni di merito a sostituire, al comma 01
- dell’articolo 13, le parole: « procedimenti di spesa in corso alla data di
- entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » con
- le seguenti: « procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in
- vigore della presente disposizione »;
- Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
- riordinamento della legislazione vigente:
- provvedano le Commissioni di merito al coordinamento tra le
- disposizioni del comma 3-quinquies dell’articolo 6 e quelle recate
- dall’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto « decreto
- dignità »).
- Il Comitato osserva altresì quanto segue:
- sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
- valutino le Commissioni di merito l’opportunità di:
- modificare l’articolo 1, nel senso di premettere, al comma
- 2-bis, le parole: « In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma
- 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » e, conseguentemente,
- sopprimere il comma 2-ter;
- sopprimere all’articolo 4-bis, comma 1, le parole: « da intendersi
- qui integralmente riportato »;
- sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
- riordinamento della legislazione vigente:
- valutino le Commissioni di merito l’opportunità di modificare il
- comma 1-ter dell’articolo 3 e gli articoli 4-bis, 11-ter e 13-bis nel senso
- di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali
- citati nelle disposizioni al fine di evitare l’intervento diretto su
- fonti secondarie con un atto di rango legislativo;
- Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
- abbia cura il Legislatore di chiarire, con riferimento ai termini
- che nel corso del tempo sono stati oggetto di proroga sia con fonti di
- rango legislativo sia con fonti secondarie, quali debbano intendersi di
- natura legislativa e quali di natura secondaria.
- PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
- (GIUSTIZIA)
- La II Commissione,
- esaminato per le parti di competenza il decreto-legge n. 91 del
- 2018 (A.C. 1117), recante proroga di termini previsti da disposizioni
- legislative, approvato dal Senato;
- Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- rilevato che:
- l’articolo 2, comma 1, proroga al 1° aprile 2019 l’efficacia della
- riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni
- introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 con la
- necessità di completare le « complesse misure organizzative in atto,
- anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e
- digitali » presso strutture e uffici;
- l’articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia
- delle disposizioni della legge 23 giugno 2017, n. 103, con la quale
- sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al
- procedimento penale mediante videoconferenza, al fine di « garantire
- che l’adeguamento degli accresciuti fabbisogni derivanti dalle modifiche
- introdotte alla disciplina possa essere efficacemente gestito, soprattutto
- dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica »;
- l’articolo 2, comma 3, come modificato dal Senato, proroga al 31
- dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni
- distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio;
- le ulteriori modifiche introdotte dal Senato anticipano al 26
- febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio
- – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del
- notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per
- la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile
- (comma 3-ter dell’articolo 2) e differiscono di ulteriori due anni
- l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per
- l’esercizio della professione forense (comma 3-quater dell’articolo 2);
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
- (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
- La III Commissione,
- esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge
- n. 1117, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
- luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
- legislative, approvato dal Senato;
- condivise le finalità del provvedimento che costituisce uno strumento
- di grande importanza per dare una soluzione, sia pure parziale,
- ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e
- per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a
- manifestare nel corso degli ultimi mesi;
- Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- espresso apprezzamento per le le disposizioni riguardanti la
- proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni
- temporanee del personale da destinare alle scuole italiane
- all’estero, finalizzate a coprire eventuali vuoti nel contingente del
- personale operante presso le scuole italiane all’estero e a fare fronte a
- esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea
- all’estero;
- valutate, invece, negativamente le nuove disposizioni, inserite nel
- corso dell’esame al Senato, in materia di durata del mandato del
- personale scolastico in servizio all’estero, che non essendo coerenti con
- l’impianto del decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017 sulla disciplina
- della scuola italiana all’estero, sono suscettibili di generare
- incertezze applicative e nuovi oneri finanziari;
- preso atto positivamente della disposizione, di cui all’articolo
- 11-quater, parimenti introdotta dall’altro ramo del Parlamento, intesa
- a prorogare per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento di
- capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la
- conclusione del sesto aumento generale di capitale;
- riaffermata al contempo l’esigenza di un costante monitoraggio
- parlamentare circa l’impiego delle risorse pubbliche stanziate a favore
- della cooperazione internazionale e segnatamente sulle modalità e sui
- risultati della partecipazione italiana a fondi e banche multilaterali di
- sviluppo,
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- con la seguente condizione:
- all’articolo 6, sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
- PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
- (FINANZE)
- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
- (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
- La VII Commissione,
- esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di
- legge C. 1117, approvato con modificazioni dal Senato, di conversione
- Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di
- termini previsti da disposizioni legislative;
- premesso che:
- l’articolo 6, comma 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede
- che i docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico
- 2017/2018, nonché i docenti in possesso di diploma magistrale o
- d’insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l’anno scolastico
- 2001/2002, possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie
- ad esaurimento (GAE);
- sulla questione dei diplomati magistrali – apertasi per effetto
- della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, con cui è stato
- stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, anche quando
- conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo
- sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)
- del personale docente – è già intervenuto, con altra e preferibile
- soluzione, l’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, come modificato
- dal Parlamento in sede di conversione, il quale per un verso ha disposto
- che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca può
- trasformare i contratti di lavoro con i docenti diplomati che dovessero
- decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali in linea con la
- decisione del Consiglio di Stato in contratti di lavoro a tempo determinato
- con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019; e per
- l’altro verso ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria
- per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola
- dell’infanzia e nella scuola primaria riservata agli stessi docenti diplomati
- magistrali, nonché ai laureati in scienze della formazione primaria
- in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole;
- va pertanto valutato favorevolmente l’emendamento 6.60 al decreto-
- legge in esame, presentato dai relatori nelle Commissioni competenti
- in sede referente (Affari costituzionali e Bilancio), volto a
- sopprimere dal testo il citato comma 3-quinquies dell’articolo 6;
- il giudizio è favorevole anche sugli emendamenti 6.62 e 6.64
- presentati dai relatori nelle Commissioni I e V, che differiscono di un
- anno (e quindi al 1° settembre 2019) l’applicazione delle norme di cui
- all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 62 del
- 2017, in base alle quali la partecipazione alle prove INVALSI dell’ultimo
- anno e lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro costituiscono
- requisiti per l’ammissione dei candidati all’esame di Stato;
- parimenti condivisibile appaiono infine l’emendamento 6.3 dei
- relatori, che fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro cui i docenti
- possono utilizzare le risorse messe loro a disposizione per l’anno
- scolastico 2016-2017 tramite la cosiddetta Carta elettronica per l’aggiornamento
- e la formazione; e l’emendamento 6.60 dei relatori, nella
- parte in cui sopprime i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 6,
- introdotti dal Senato, i quali sono volti a modificare la disciplina
- vigente in materia di requisiti per la nomina e di durata dell’incarico
- del personale impiegato nelle scuole italiane all’estero;
- Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- con la seguente condizione:
- al decreto-legge siano apportate le modifiche definite dagli emendamenti
- 6.60, 6.62, 6.63 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni
- competenti in sede referente.
- PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
- (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
- La VIII Commissione,
- esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1117,
- recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- rilevato che l’articolo 4, ai commi 1-bis e 3-quater, reca disposizioni
- rispettivamente in materia di programmi straordinari di manutenzione
- della rete viaria di province e città metropolitane, nonché
- di concessioni autostradali, temi entrambi oggetto di particolare attenzione
- per quanto avvenuto a Genova lo scorso 14 agosto;
- valutati positivamente i numerosi interventi a sostegno delle
- popolazioni colpite dagli eventi sismici degli scorsi anni, volte a
- dilazionare le procedure di recupero degli aiuti che le Istituzioni
- europee assumono essere state illecitamente erogati (articolo 9, commi
- 1 e 1-bis), ad evitare ulteriori tagli ai trasferimenti statali a favore dei
- Comuni (articolo 9, comma 2) e, ancora, a facilitare le domande di
- contributo per i lavori di ricostruzione privata (articolo 9, comma
- 2-bis), assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico (articolo
- 9 commi 2-ter e 2-quater), differire ulteriormente i termini di sospensione
- del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici,
- assicurazioni e telefonia (articolo 9, commi 2-quinquies e 2-sexies);
- segnalato che, sempre con riguardo alle zone colpite dagli eventi
- sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016,
- l’articolo 9-ter apporta modifiche alla disciplina relativa agli interventi
- edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative che accolgono i rilievi
- critici espressi dal Presidente della Repubblica, in occasione della
- promulgazione del decreto-legge n. 55 del 2018;
- preso atto degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli
- edifici scolastici di cui all’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 6 comma
- 3-novies, quest’ultimo riferito alla verifica di vulnerabilità sismica degli
- immobili;
- Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- vista la nuova proroga, disposta all’articolo 9-bis, del termine per
- la presentazione di documenti ai fini della certificazione antincendio
- per i rifugi alpini;
- richiamate le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, relative
- agli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell’Universiade
- Napoli 2019;
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- con la seguente osservazione:
- in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore
- idrico, valuti il Governo l’opportunità di modificare la definizione di
- « società quotate » di cui all’articolo 2, lettera p) del decreto legislativo
- 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che
- hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond.
- PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
- (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
- La IX Commissione,
- esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di
- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
- 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
- (C. 1117 Governo, approvato dal Senato);
- valutata favorevolmente la disposizione dell’articolo 4, comma 3,
- che differisce al 1° gennaio 2019 l’applicazione dell’obbligo di titolarità
- della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di
- cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, introdotto
- dall’articolo 39, comma 1, del codice della nautica da diporto, come
- modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, obbligo che,
- data l’assenza di una disciplina transitoria, aveva messo in difficoltà
- numerosissimi titolari di piccole imbarcazioni dotate di motori fuori
- bordo;
- sottolineato che l’articolo 4, comma 3-bis, proroga dal 30 settembre
- 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che
- intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono
- pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’avviso previsto
- dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007, al fine di
- evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento
- del trasporto pubblico locale;
- Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- espresso apprezzamento per l’articolo 4, comma 3-ter, che limita
- all’anno 2017 l’obbligo delle regioni di certificare l’avvenuta erogazione
- a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle
- risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite al fine di ottenere
- il riconoscimento della quota del 20 per cento del Fondo per il
- finanziamento del trasporto pubblico locale;
- messo in evidenza che l’articolo 4-bis proroga fino al 2019 il
- regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi
- stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal decreto
- del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017,
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
- (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
- La X Commissione,
- esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in
- legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante
- proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo,
- approvato dal Senato);
- preso atto che l’articolo 11-ter, introdotto dal Senato, dispone la
- riapertura – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
- conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 –
- dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della posizione dei
- soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio
- nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche
- ed amministrative (REA) – di cui al decreto del Ministro dello
- sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
- Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 – a seguito dell’abolizione del ruolo
- degli agenti di commercio;
- ricordato che il suddetto decreto ministeriale ha previsto, all’articolo
- 10, un regime transitorio, già oggetto di proroga, prevedendo
- sanzioni amministrative e decadenze per le imprese e le persone fisiche
- che non ottemperassero nei termini all’iscrizione e all’aggiornamento
- della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle
- notizie economiche ed amministrative;
- rilevato in particolare che il comma 3 del citato articolo 10
- dispone tra l’altro che l’iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di
- commercio costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore
- dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività;
- Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- evidenziato come l’articolo 13 del medesimo decreto ministeriale
- del 26 ottobre 2011 preveda che le disposizioni ivi contenute acquistino
- efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
- Ufficiale, vale a dire dal 12 maggio 2012 e che, di conseguenza, il
- termine di cui all’articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il 12
- maggio 2017;
- sottolineato che andrebbe valutata l’opportunità di chiarire, ai
- fini di una più certa interpretazione della norma, se la disposizione di
- cui all’articolo 11-ter debba essere riferita alla riapertura dei soli
- termini previsti dall’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto
- ministeriale 26 ottobre 2011,
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
- (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
- La XI Commissione,
- esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge
- C. 1117, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 25
- luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
- legislative;
- preso atto che il Senato ha introdotto numerose modifiche al
- testo originario del decreto-legge, i cui profili di interesse della XI
- Commissione risultano, peraltro, piuttosto limitati;
- considerato che l’articolo 5, al comma 1, modifica i termini
- temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da
- parte dell’INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa
- all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime
- la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a
- regime, l’unica possibile;
- preso atto che le Commissioni di merito hanno approvato un
- emendamento al medesimo articolo 5, volto a prorogare al 15 novembre
- 2018 il termine dei lavori della commissione tecnica istituita dalla
- legge di bilancio 2018 per studiare la gravosità delle occupazioni, anche
- in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori
- e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta
- ad agenti patogeni;
- apprezzata, all’articolo 9, la proroga dei termini della procedura
- per il recupero degli aiuti, concessi nei territori dell’Abruzzo colpiti dal
- sisma del 2009, dichiarati illegittimi, in base alla quale i dati relativi
- Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le
- eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite
- dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni
- dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- tenuto conto che tale disciplina è applicabile anche ai contribuenti
- per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti
- precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge in
- esame;
- osservato che, al medesimo articolo 9, i commi 2-ter e 2-quater
- introducono disposizioni per permettere il regolare svolgimento dell’anno
- scolastico 2018-2019 nell’Italia centrale e nell’isola di Ischia,
- prevedendo, tra l’altro, la possibilità, già prevista per l’anno scolastico
- 2017-2018, per i dirigenti scolastici, di istituire con propri decreti,
- previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da
- attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico,
- nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
- (AFFARI SOCIALI)
- La XII Commissione,
- esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1117,
- approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decretolegge
- 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da
- disposizioni legislative;
- osservato che l’articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza
- della disciplina sulla precompilazione, da parte dell’INPS, della
- dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all’indicatore della situazione
- economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la
- medesima modalità precompilata sia, a regime, l’unica possibile;
- rilevato che i commi 3-sexies e 3-septies dell’articolo 6 – introdotti
- nel corso dell’esame al Senato – differiscono dal 31 dicembre
- 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture
- adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei
- casi in cui a ciò non si sia già proceduto;
- considerato che i commi 1 e 2 dell’articolo 8 prorogano dal 1°
- settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo di
- redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, ove
- necessarie, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in quanto
- Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute
- relativo al modello di ricetta elettronica, essendosi reso necessario lo
- svolgimento di un’istruttoria complessa e di un’attività di informazione
- e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie
- coinvolti;
- rilevato che il comma 3 dell’articolo 8 interviene in materia di
- riparto di una quota premiale nell’ambito del finanziamento del
- Servizio sanitario nazionale, prorogando la relativa disciplina transitoria
- in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a
- regime;
- osservato che il comma 4 del suddetto articolo 8 differisce – dal
- triennio 2015-2017 al periodo 2018-2020 – il termine temporale di una
- deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria
- e posta con riferimento al « carattere sperimentale dell’investimento
- straniero » da realizzarsi per l’ospedale ex San Raffaele di Olbia, in
- considerazione del fatto che tale struttura ospedaliera non è ancora
- entrata in funzione;
- preso atto, altresì, dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 8, introdotti
- nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, concernenti,
- rispettivamente, la sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini
- per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti
- succedanei dei prodotti da fumo e il differimento della scadenza della
- possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione
- europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992,
- di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione;
- osservato, inoltre, che l’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame
- al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il
- termine per la comunicazione, all’autorità sanitaria territorialmente
- competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento
- n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione
- dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
- prodotti alimentari;
- evidenziato, in particolare, il comma 3-octies dell’articolo 6 del
- decreto-legge – introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al
- Senato – volto a differire all’anno scolastico 2019/2020 l’applicazione
- della norma di cui all’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decretolegge
- 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31
- luglio 2017, n. 119), che comporta il divieto di accesso ai servizi
- educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia per i minori per i
- quali non siano stati adempiuti gli obblighi inerenti alla presentazione
- della documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie previste
- dal decreto-legge da ultimo richiamato;
- rilevato, al riguardo, che sarebbe sicuramente preferibile rimodulare
- le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale intervenendo
- con una disciplina organica, attraverso un progetto di legge di iniziativa
- parlamentare, da esaminare in modo approfondito e compiuto presso
- entrambi i rami del Parlamento, anziché con una disposizione di
- Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- proroga inserita nel testo di un decreto-legge dal contenuto molto
- articolato;
- considerato, inoltre, che la disposizione in oggetto rischia di
- generare problemi applicativi sotto il profilo amministrativo, anche in
- considerazione del fatto che essa entrerebbe in vigore ad anno scolastico
- già iniziato;
- considerato, infine, che tale problematicità potrebbe essere scongiurata
- sostituendo l’attuale comma 3-octies dell’articolo 6 del decretolegge
- in oggetto con una disposizione che, invece, agevoli e semplifichi
- l’attività amministrativa a tutela della frequenza, la più ampia possibile,
- delle istituzioni scolastiche di ogni specie,
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- con la seguente condizione:
- provvedano le Commissioni di merito a sostituire il comma
- 3-octies dell’articolo 6 del decreto-legge in esame con una norma volta
- a prorogare all’anno scolastico 2018/2019 la disposizione di cui all’articolo
- 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge
- n. 73 del 2017,
- e con la seguente osservazione:
- valutino le Commissioni di merito l’opportunità di ampliare i
- termini della proroga di cui all’articolo 8, comma 1, relativamente
- all’obbligo della ricetta elettronica, per i soli animali da compagnia,
- mantenendo il termine del 1° gennaio 2019 previsto dalla predetta
- disposizione per gli animali d’allevamento.
- PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
- (AGRICOLTURA)
- La XIII Commissione,
- esaminato il disegno di legge C. 1117, approvato dal Senato, di
- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio
- 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni
- volte a prorogare termini previsti da disposizioni di legge afferenti a
- numerosi settori dell’ordinamento;
- preso altresì atto favorevolmente, per quanto di competenza
- della XIII Commissione Agricoltura, delle disposizioni contenute agli
- articoli 3, comma 1, e 8, commi 1 e 2, ravvisata l’opportunità di inserire
- Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- nel testo ulteriori disposizioni recanti proroga di termini previsti da
- disposizioni legislative;
- ricordato, in particolare, che gli articoli 83, comma 3-bis, e 91,
- comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011),
- come modificati dall’articolo 1, comma 1142, della legge n. 205 del
- 2017, hanno stabilito che l’obbligo di presentare la documentazione e
- l’informazione antimafia posto a capo dei titolari di terreni agricoli che
- usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro
- decorra a partire dal 1° gennaio 2019;
- ritenuto che l’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo
- 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017, possa determinare un
- aggravio dal punto di vista procedimentale nella fruizione dei premi e
- dei contributi cui gli agricoltori hanno diritto e il conseguente rischio
- dell’interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche
- che gli uffici delle Prefetture si troverebbero ad affrontare, non essendo
- ancora stata messa a punto un’adeguata piattaforma informatica
- comune;
- rimarcata la necessità di garantire alle imprese agricole la
- corresponsione entro tempi certi dei premi e dei contributi ai quali
- hanno diritto;
- ricordato inoltre che l’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre
- 2016 n. 199, stabilisce l’obbligo, a decorrere dal mese di gennaio 2019,
- di adattare il settore agricolo al sistema UNIEMENS;
- osservato in proposito che non è stato ancora adottato il decreto
- del Ministro del lavoro previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo
- n. 151 del 2015 volto a stabilire le modalità tecniche e organizzative per
- la tenuta del Libro unico del lavoro (interoperabilità, tenuta, aggiornamento,
- conservazione dei dati) e che ciò si riflette direttamente
- anche sul settore agricolo, le cui imprese non possono organizzare la
- tenuta telematica del predetto Libro unico del lavoro e conseguentemente
- essere preparate per gli adempimenti previsti dal richiamato
- articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016 con effetto sulle
- retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2019, esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- con le seguenti osservazioni:
- a) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di modificare
- la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 1142, della legge n. 205
- del 2017, al fine di prevedere – nelle more di una revisione complessiva
- del sistema – che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis,
- e 91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del
- 2011), in materia di acquisizione dell’informazione e della documentazione
- antimafia per i terreni agricoli, non trovino applicazione – per
- coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a
- 25.000 euro – fino al 31 dicembre 2019;
- b) valutino altresì le Commissioni l’opportunità di prorogare al
- mese di gennaio 2020 il termine, fissato al mese di gennaio 2019,
- Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, per l’adattamento
- del sistema UNIEMENS al settore agricolo.
- PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
- (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
- La XIV Commissione,
- esaminato il disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal
- Senato, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- richiamate in particolare le disposizioni di cui di cui all’articolo
- 9, commi 1 e 1-bis, aventi ad oggetto la proroga e l’estensione di termini
- per il recupero degli aiuti di Stato relativi agli eventi sismici verificatisi
- nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, dichiarati illegali con
- la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015;
- rilevato che la disposizione di cui al comma 1 interviene sulla
- procedura di recupero, disponendo che i dati relativi ai danni subiti e
- le osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano
- essere presentati entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del
- procedimento, rispetto ai centottanta giorni previsti dal decreto-legge
- n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018
- e che il comma 1-bis estende tale termine anche ai contribuenti per i
- quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti prima della
- entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018, cioè il 26 luglio 2018;
- considerata la necessità di un contemperamento tra il pieno
- rispetto delle norme e prassi dell’Unione europea e la necessità di
- applicare le disposizioni citate in senso massimamente favorevole alle
- imprese destinatarie della procedura di recupero degli aiuti di Stato di
- cui all’articolo 9, commi 1 e 1-bis,
- esprime
- PARERE FAVOREVOLE
- con la seguente osservazione:
- valutino le Commissioni di merito, in linea con la decisione della
- Commissione europea, l’opportunità di adottare iniziative per il contemperamento
- tra il pieno rispetto delle norme e prassi dell’Unione
- europea e la necessità di applicare le disposizioni richiamate in
- premessa in senso massimamente favorevole alle imprese destinatarie
- della procedura di recupero degli aiuti di Stato di cui all’articolo 9,
- commi 1 e 1-bis.
- Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- PAGINA BIANCA
- TESTO
- APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
- __
- TESTO
- DELLE COMMISSIONI
- __
- ART. 1. ART. 1.
- 1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
- recante proroga di termini previsti da disposizioni
- legislative, è convertito in legge
- con le modificazioni riportate in allegato
- alla presente legge.
- Identico.
- 2. La presente legge entra in vigore il
- giorno successivo a quello della sua pubblicazione
- nella Gazzetta Ufficiale.
- Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
- ALLEGATO
- MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
- AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91
- All’articolo 1:
- al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione
- delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente
- comma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 60, della
- legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia
- i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi
- dalla data di svolgimento delle elezioni. »;
- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- « 2-bis. Nell’anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato,
- alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
- decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo
- 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
- n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell’articolo 243-quater
- del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano
- definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il
- mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano
- originario.
- Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- TESTO DELLE COMMISSIONI
- ALLEGATO
- MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
- AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91
- All’articolo 1:
- identico;
- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- « 2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27
- dicembre 2017, n. 205, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
- dalle seguenti: “30 giugno 2019”.
- 2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
- legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza
- Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la
- redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione
- organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e
- delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione
- associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi
- e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
- 2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di
- risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
- unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
- legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o
- approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio
- finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo testo
- unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del
- medesimo articolo 243-bis e dell’articolo 1, comma 714, della legge 28
- dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell’articolo
- 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
- del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata
- all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque
- non oltre il termine di cui all’articolo 227, comma 2, del citato
- testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’organo di
- Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- 2-ter. Nell’anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto
- con quanto disposto al comma 2-bis.
- 2-quater. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge
- 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l’anno 2017
- del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1,
- non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città
- metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
- e della Sardegna ».
- Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
- « ART. 1-bis. – (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli
- enti locali). – 1. Nell’anno 2018, le regioni e le province autonome di
- Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari
- per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2,
- comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
- dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle intese regionali
- di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine,
- per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di
- Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali
- interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e
- delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
- attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento
- a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma,
- gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del
- rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre
- 2012, n. 243 ».
- All’articolo 2:
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
- sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
- seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al
- comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
- 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1
- º gennaio 2022;
- Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al
- comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità
- ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti
- commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per
- il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo
- 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di
- accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
- 2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con
- quanto disposto al comma 2-quater.
- 2-sexies. Identico ».
- Identico.
- Identico.
- Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
- seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al
- comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
- 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al
- 1ºgennaio 2022;
- c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle
- seguenti: “31 dicembre 2021”; conseguentemente, il termine di cui al
- comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
- 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato
- al 1º gennaio 2022 »;
- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- « 3-bis. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
- maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3-ter. All’articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
- le parole: “entro il 28 febbraio di ciascun anno” sono sostituite dalle
- seguenti: “entro il 26 febbraio di ciascun anno”.
- 3-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
- n. 247, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette” ».
- All’articolo 3:
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- « 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
- apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono
- sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”;
- b) al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1º luglio 2019” sono
- sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º luglio 2020”.
- 1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di
- cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
- n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province
- delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari
- termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate
- dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di
- registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
- giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
- 2016, il termine per l’entrata in esercizio di cui all’articolo 11, comma
- 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di
- ventiquattro mesi. Dall’attuazione del presente comma non devono
- derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
- alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di vendita
- di energia elettrica e gas naturale e di energia ».
- Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- Identico.
- Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- All’articolo 4:
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017,
- n. 205, le parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”
- »;
- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- « 3-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del
- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
- legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “alla medesima data” sono
- sostituite dalle seguenti: “entro il 2 dicembre 2018 dell’avviso”.
- 3-ter. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
- n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
- le parole: “per il quadriennio 2017-2020” sono sostituite dalle seguenti:
- “per l’anno 2017” e le parole: “di ciascun anno” sono soppresse.
- 3-quater. Nelle more dell’interlocuzione con la Commissione europea
- in ordine al modulo organizzativo per l’affidamento della concessione
- dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all’articolo
- 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
- modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
- seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: “entro il 15 novembre di ciascun anno”
- sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 dicembre di ciascun anno”;
- b) al comma 4, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono
- sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2018” ».
- Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
- « ART. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive
- locali). – 1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto
- del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il
- regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
- criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione
- delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
- in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in
- attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all’articolo 1,
- comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’assegnazione
- delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 160, lettera b), della
- citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle
- emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime
- transitorio anche all’anno 2019, dopo le parole: “alla data di presentazione
- della domanda” sono aggiunte le seguenti: “, mentre per le
- domande inerenti all’anno 2019 si prende in considerazione il numero
- medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando
- che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della
- presentazione della domanda” ».
- Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- Identico.
- Identico.
- Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- All’articolo 6:
- al comma 1, dopo le parole: « è prorogato » sono inserite le
- seguenti: « , per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del
- presente decreto, »;
- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- « 3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio
- all’estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi
- delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 del presente
- articolo, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a sei anni.
- All’articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma
- 8 è abrogato.
- 3-ter. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
- 2017, n. 64, le parole: “almeno sei anni” sono sostituite dalle seguenti:
- “almeno tre anni”.
- 3-quater. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
- 2017, n. 64, le parole: “sei anni scolastici” sono sostituite dalle seguenti:
- “tre anni scolastici”.
- 3-quinquies. All’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
- n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
- n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
- “2-ter. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno
- accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle
- graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c),
- e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in
- possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale
- entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
- dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento
- nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento
- previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo
- triennio”.
- Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- All’articolo 5:
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. All’articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
- dicembre 2017, n. 205, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono
- sostituite dalle seguenti: “entro il 15 novembre 2018” »;
- alla rubrica, le parole: « in materia di politiche sociali » sono
- sostituite dalle seguenti: « in materia di lavoro e di politiche sociali ».
- All’articolo 6:
- identico;
- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- Soppresso
- Soppresso
- Soppresso
- Soppresso
- Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- 3-sexies. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
- 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
- 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle
- seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
- 3-septies. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
- 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
- 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle
- seguenti: “al 31 dicembre 2018”.
- 3-octies. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, primo
- periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere
- dall’anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.
- 3-novies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio
- 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
- n. 45, le parole: “Entro il 31 agosto 2018” sono sostituite dalle seguenti:
- “Entro il 31 dicembre 2018” ».
- Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- « 3-bis. Identico.
- 3-ter. Identico.
- 3-quater. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5,
- comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è
- prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi
- educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale
- regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione
- sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del
- Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione
- comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
- deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
- 3-quinquies. Identico.
- 3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l’aggiornamento
- e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche
- di ogni ordine e grado, istituita dall’articolo 1, comma 121, della
- legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all’anno scolastico 2016/2017,
- possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
- 3-septies. Il termine di entrata in vigore dell’articolo 13, comma 2,
- lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al
- sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI,
- del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o
- settembre 2018 al 1o settembre 2019.
- 3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di
- alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell’articolo 13,
- comma 2, lettera c), nonché dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
- limitatamente alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre
- 2018 al 1o settembre 2019 ».
- Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- All’articolo 8:
- al comma 1, le parole: « 1° dicembre 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
- al comma 2, le parole: « 1° dicembre 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- « 4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei
- commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto
- legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre
- 2018.
- 4-ter. All’articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23
- dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
- dalle seguenti: “31 dicembre 2019” ».
- Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:
- « ART. 8-bis. – (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017,
- n. 29). – 1. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,
- dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- “3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la
- riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi
- giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
- disposizione” ».
- All’articolo 9:
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti
- per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti
- precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto »;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. All’articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,
- n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera c), le parole: “75 per cento” sono sostituite dalle
- seguenti: “50 per cento”;
- b) alla lettera d), le parole: “100 per cento” sono sostituite dalle
- seguenti: “75 per cento”;
- c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
- “d-bis) a decorrere dall’anno 2021, in misura pari al 100 per
- cento dell’importo della riduzione non applicata” »;
- Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- Identico.
- Identico.
- All’articolo 9:
- identico;
- identico;
- Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- « 2-bis. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
- n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
- n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite
- dalle seguenti: “30 giugno 2019”;
- b) al secondo periodo, le parole: “31 luglio 2019” sono sostituite
- dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
- 2-ter. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
- sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, le parole: “e 2017/2018” sono sostituite
- dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
- b) al comma 1, lettera a), le parole: “e 2017/2018” sono sostituite
- dalle seguenti: “, 2017/2018 e 2018/2019”;
- c) al comma 2, le parole: “ed euro 5 milioni nell’anno 2018” sono
- sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell’anno 2018 ed euro 4,5
- milioni nell’anno 2019”;
- d) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 5 milioni nell’anno
- 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 8 milioni nell’anno 2018 ed
- euro 4,5 milioni nell’anno 2019”;
- e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
- “b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel
- 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
- di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno 2019, mediante corrispondente
- riduzione del Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1,
- comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- “5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601,
- della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000
- nell’anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
- 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- g) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure urgenti per lo
- svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.
- 2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis del decreto-legge
- 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
- dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano
- Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- « 2-bis. Identico.
- 2-ter. Identico.
- 2-quater. Identico.
- Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti
- dall’evento sismico del 21 agosto 2017.
- 2-quinquies. All’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16
- ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
- dicembre 2017, n. 172, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle
- seguenti: “1° gennaio 2020”.
- 2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni
- di cui all’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre
- 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
- 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme,
- Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21
- agosto 2017 ».
- Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
- « ART. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turisticoricettive).
- – 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo
- 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31
- dicembre 2019.
- ART. 9-ter. – (Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre
- 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
- esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – 1. All’articolo 8-bis del
- decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
- modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “in sostituzione,
- temporanea o parziale” sono sostituite dalle seguenti: “in sostituzione
- temporanea, anche se parziale”;
- Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- 2-quinquies. Identico.
- 2-sexies. Identico.
- 2-septies. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
- 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
- 2016, n. 229, le parole: “e di 13 milioni di euro per l’anno 2018” sono
- sostituite dalle seguenti: “, di 13 milioni di euro per l’anno 2018 e di
- 5 milioni di euro per l’anno 2019”.
- 2-octies. All’onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di
- euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
- del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
- all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
- Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
- « ART. 9-bis. – (Proroghe di termini in materia di strutture turisticoricettive).
- – Identico.
- ART. 9-ter. – (Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre
- 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
- esigenze abitative a seguito di eventi sismici). – Identico.
- Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- b) al comma 2:
- 1) dopo le parole: “dell’edificio distrutto o danneggiato” sono
- inserite le seguenti: “ovvero dall’assegnazione di altra soluzione abitativa
- da parte dell’autorità competente”;
- 2) dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
- sono aggiunte le seguenti: “, le sanzioni di cui all’articolo 44 del testo
- unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
- n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione
- in materia edilizia o paesaggistica”;
- c) al comma 3:
- 1) le parole: “e le misure di sequestro preventivo” sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavori e le
- opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a
- norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i
- provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla
- data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o
- paesaggistica” ».
- All’articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie
- finalità istituzionali, anche in relazione all’organizzazione del Gran
- Premio d’Italia di Formula 1 presso l’autodromo di Monza, sono fissati
- al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l’Automobile Club d’Italia (ACI)
- e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base
- associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’articolo 2,
- comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
- modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con
- propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui
- al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a
- partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo
- criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa ».
- Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- ART. 9-quater. – (Estensione delle misure di sostegno al reddito dei
- lavoratori). – 1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie di cui all’articolo
- 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
- n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
- lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
- e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
- possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime
- finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle
- imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi
- di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati
- ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ».
- Identico.
- Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- All’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017,
- n. 205, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
- della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre
- 2018” ».
- Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
- « ART. 11-bis. – (Proroga di termini in materia di sospensione della
- quota capitale dei mutui e dei finanziamenti). – 1. All’articolo 1, comma
- 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
- modificazioni:
- a) le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge”
- sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° ottobre 2018”;
- b) le parole: “dal 2015 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dal
- 2018 al 2020”.
- ART. 11-ter. – (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro
- delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e
- rappresentante di commercio). – 1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento
- della propria posizione nel registro delle imprese e nel
- Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- All’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
- apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1106, dopo le parole: “con sentenza del giudice” sono
- inserite le seguenti: “, con pronuncia dell’Arbitro per le controversie
- finanziarie (ACF)”;
- b) al comma 1107:
- 1) le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
- della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio
- 2019”;
- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nelle more dell’adozione
- del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al
- comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’ACF
- nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi,
- già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30
- novembre 2018 dall’ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB,
- secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data
- di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito
- internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere
- tempestivamente l’erogazione, nella misura del 30 per cento e con il
- limite massimo di 100.000 euro, dell’importo liquidato. A tale fine il
- fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
- legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalità, nel limite di 25
- milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma,
- è integrato dell’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2018. Al
- relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
- di spesa di cui al comma 1106 del presente articolo” ».
- Identico.
- Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato
- nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino
- alla data del 31 dicembre 2018.
- ART. 11-quater. – (Proroga della partecipazione italiana a banche e
- fondi multilaterali). – 1. Nell’ambito del rifinanziamento delle partecipazioni
- agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo
- di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
- n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
- n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento
- di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire
- la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All’onere derivante
- dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere
- sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016,
- n. 110 ».
- All’articolo 13:
- al comma 1 sono premessi i seguenti:
- « 01. All’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
- n. 232, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando
- che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano
- interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle
- province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa
- intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza
- permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
- autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle
- suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla
- data del 18 aprile 2018 l’intesa può essere raggiunta anche successivamente
- all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i
- procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge
- di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza
- della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018”.
- 02. L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
- disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
- maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
- 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del
- 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge
- 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020. Conseguentemente,
- le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione
- complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di
- spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
- coesione.
- 03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
- derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l’anno
- 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per
- Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- All’articolo 13:
- identico;
- Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021, sono destinati al
- fondo di cui al comma 04.
- 04. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
- finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a
- 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno
- 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per
- l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti
- delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare
- attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
- precedenti »;
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
- n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al penultimo periodo, le parole: “secondo, terzo e quarto
- periodo del” sono soppresse;
- b) all’ultimo periodo, le parole da: “sono da adottare” fino alla
- fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati entro il 31
- ottobre 2018” »;
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- « 1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
- apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
- “495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al
- comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base,
- rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi
- finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare
- nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi
- finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare
- nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine,
- entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni
- adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, assicurando almeno
- l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per
- la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun
- anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L’utilizzo degli spazi
- finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione
- 2019-2021 attraverso l’iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti
- gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o
- dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi
- indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento
- iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente
- all’esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive
- del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo
- esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
- tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli inve-
- Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- identico;
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- « 1-bis. Identico.
- Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- stimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo
- quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se
- effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che
- incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti
- per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle
- di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio
- opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
- (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.
- A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni
- riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi
- assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche
- amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli
- spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti
- gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano
- l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di
- seguito riportate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
- riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia
- e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
- Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si
- applicano le sanzioni di cui al comma 475.
- Tabella 1
- Regioni
- Riparto spazi
- finanziari
- 2018
- Profilo investimenti
- 2018 2019 2020 2021 2022
- Abruzzo 15.959.000 5.585.650 4.372.766 4.149.340 1.691.654 159.590
- Basilicata 8.000.000 2.800.000 2.192.000 2.080.000 848.000 80.000
- Calabria 22.509.000 7.878.150 6.167.466 5.852.340 2.385.954 225.090
- Campania 53.185.000 18.614.750 14.572.690 13.828.100 5.637.610 531.850
- Emilia-Romagna 42.925.000 15.023.750 11.761.450 11.160.500 4.550.050 429.250
- Lazio 59.055.000 20.669.250 16.181.070 15.354.300 6.259.830 590.550
- Liguria 15.647.000 5.476.450 4.284.278 4.068.220 1.658.582 156.470
- Lombardia 88.219.000 30.876.650 24.172.006 22.936.940 9.351.214 882.190
- Marche 17.572.000 6.150.200 4.814.728 4.568.720 1.862.632 175.720
- Molise 4.830.000 1.690.500 1.323.420 1.255.800 511.980 48.300
- Piemonte 41.515.000 14.530.250 11.375.110 10.793.900 4.400.590 415.150
- Puglia 41.139.000 14.398.650 11.272.086 10.696.140 4.360.734 411.390
- Toscana 39.447.000 13.806.450 10.808.478 10.256.220 4.181.382 394.470
- Umbria 9.900.000 3.465.000 2.712.600 2.574.000 1.049.400 99.000
- Veneto 40.098.000 14.034.300 10.986.852 10.425.480 4.250.388 400.980
- Totale 500.000.000 175.000.000 137.000.000 130.000.000 53.000.000 5.000.000
- Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- Tabella 2
- Regioni
- Riparto spazi
- finanziari
- 2019
- Profilo investimenti
- 2019 2020 2021 2022 2023
- Abruzzo 15.959.000 1.117.130 6.224.010 5.904.830 2.393.850 319.180
- Basilicata 8.000.000 560.000 3.120.000 2.960.000 1.200.000 160.000
- Calabria 22.509.000 1.575.630 8.778.510 8.328.330 3.376.350 450.180
- Campania 53.185.000 3.722.950 20.742.150 19.678.450 7.977.750 1.063.700
- Emilia-Romagna 42.925.000 3.004.750 16.740.750 15.882.250 6.438.750 858.500
- Lazio 59.055.000 4.133.850 23.031.450 21.850.350 8.858.250 1.181.100
- Liguria 15.647.000 1.095.290 6.102.330 5.789.390 2.347.050 312.940
- Lombardia 88.219.000 6.175.330 34.405.410 32.641.030 13.232.850 1.764.380
- Marche 17.572.000 1.230.040 6.853.080 6.501.640 2.635.800 351.440
- Molise 4.830.000 338.100 1.883.700 1.787.100 724.500 96.600
- Piemonte 41.515.000 2.906.050 16.190.850 15.360.550 6.227.250 830.300
- Puglia 41.139.000 2.879.730 16.044.210 15.221.430 6.170.850 822.780
- Toscana 39.447.000 2.761.290 15.384.330 14.595.390 5.917.050 788.940
- Umbria 9.900.000 693.000 3.861.000 3.663.000 1.485.000 198.000
- Veneto 40.098.000 2.806.860 15.638.220 14.836.260 6.014.700 801.960
- Totale 500.000.000 35.000.000 195.000.000 185.000.000 75.000.000 10.000.000
- b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
- 1-ter. Anche per l’anno 2018 si applicano le disposizioni di cui
- all’articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
- 1-quater. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
- 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
- n. 123, le parole: “per gli anni 2017/2019” sono sostituite dalle seguenti:
- “per gli anni 2017/2020” ».
- Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
- « ART. 13-bis. – (Proroga di termini in materia di controlli tecnici
- periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi). – 1. Le disposizioni
- di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro
- delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella
- Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere
- dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero
- delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13,
- comma 1.
- ART. 13-ter. – (Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).
- – 1. Il comma 9 dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,
- n. 179, è abrogato.
- 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 60.000
- euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si provvede,
- ”;
- Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- Soppresso
- 1-ter. Identico ».
- Identico.
- Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- nell’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
- di spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016,
- n. 232, e, nell’anno 2019, nell’ambito delle dotazioni a tal fine destinate
- nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla
- compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
- netto per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del
- Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
- n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
- n. 189 ».
- Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)
- Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo delle Commissioni)
- Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato
- nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del
- 25 luglio 2018.
- TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
- MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
- E DALLE COMMISSIONI
- *
- Proroga di termini previsti
- da disposizioni legislative.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed
- urgenza di provvedere alla proroga e definizione
- di termini di prossima scadenza al
- fine di garantire la continuità, l’efficienza e
- l’efficacia dell’azione amministrativa e l’operatività
- di fondi a fini di sostegno agli
- investimenti, nonché di provvedere alla proroga
- di termini per il completamento delle
- operazioni di trasformazioni societarie e di
- conclusione degli accordi di gruppo previste
- dalla normativa in materia di banche
- popolari e di banche di credito cooperativo;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei
- ministri, adottata nella riunione del 24 luglio
- 2018;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio
- dei ministri, di concerto con il Ministro
- dell’economia e delle finanze;
- EMANA
- il seguente decreto-legge:
- * Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate
- dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.
- Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- ARTICOLO 1.
- (Proroga di termini in materia
- di enti territoriali).
- ARTICOLO 1.
- (Proroga di termini in materia
- di enti territoriali).
- 1. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-
- legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 25
- febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo
- periodo, le parole « Per gli anni 2016 e
- 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
- gli anni 2016, 2017 e 2018 ».
- 1. Identico.
- 2. Il mandato dei presidenti di provincia
- e dei consigli provinciali in scadenza tra la
- data di entrata in vigore del presente decreto-
- legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato
- fino a tale data, anche in deroga a quanto
- previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69,
- della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni
- per il rinnovo delle cariche predette si
- tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente
- alle elezioni del rispettivo consiglio
- provinciale o presidente di provincia, qualora
- sia in scadenza per fine mandato entro
- il 31 dicembre 2018.
- 2. Il mandato dei presidenti di provincia
- e dei consigli provinciali in scadenza tra la
- data di entrata in vigore del presente decreto-
- legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato
- fino a tale data, anche in deroga a quanto
- previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69,
- della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni
- per il rinnovo delle cariche predette si
- tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente
- alle elezioni del rispettivo consiglio
- provinciale o presidente di provincia, qualora
- sia in scadenza per fine mandato entro
- il 31 dicembre 2018. In occasione delle
- elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al
- primo periodo del presente comma, in
- deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
- comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
- sono eleggibili a presidente della provincia
- i sindaci della provincia, il cui mandato
- scada non prima di dodici mesi dalla data
- di svolgimento delle elezioni.
- 2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera
- a), della legge 27 dicembre 2017,
- n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 »
- sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno
- 2019 ».
- 2-ter. Entro sessanta giorni dalla data
- di entrata in vigore della legge di conversione
- del presente decreto è istituito, presso
- la Conferenza Stato-città ed autonomie
- locali, un tavolo tecnico-politico per la
- redazione di linee guida finalizzate all’avvio
- di un percorso di revisione organica
- della disciplina in materia di ordinamento
- delle province e delle città metropolitane,
- al superamento dell’obbligo di gestione
- associata delle funzioni e alla semplificazione
- degli oneri amministrativi e conta-
- Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- bili a carico dei comuni, soprattutto di
- piccole dimensioni.
- 2-quater. Nelle more della complessiva
- riforma delle procedure di risanamento
- contemplate dal titolo VIII della parte
- seconda del testo unico delle leggi sull’ordinamento
- degli enti locali, di cui al decreto
- legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- qualora sia stato presentato o approvato,
- alla data del 30 novembre 2018, un piano
- di riequilibrio finanziario pluriennale di
- cui all’articolo 243-bis del medesimo testo
- unico, rimodulato o riformulato ai sensi
- dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo
- 243-bis e dell’articolo 1, comma 714, della
- legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica
- di cui al comma 7 dell’articolo 243-quater
- del predetto testo unico di cui al decreto
- legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento
- degli obiettivi intermedi è effettuata
- all’esito dell’approvazione del rendiconto
- dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il
- termine di cui all’articolo 227, comma 2,
- del citato testo unico. Ai soli fini istruttori,
- rimane fermo l’obbligo dell’organo di
- revisione di provvedere alla trasmissione
- della relazione di cui al comma 6 del
- citato articolo 243-quater nei termini e
- con le modalità ivi previsti. Il mancato
- adeguamento dei tempi di pagamento dei
- debiti commerciali di cui alla normativa
- vigente non costituisce motivo per il diniego
- delle riformulazioni o rimodulazioni
- di cui al citato articolo 243-bis, fermo
- restando il rispetto dei termini di pagamento
- oggetto di accordo con i creditori di
- cui al piano riformulato o rimodulato.
- 2-quinquies. Non si applicano le norme
- vigenti in contrasto con quanto disposto al
- comma 2-quater.
- 2-sexies. Le sanzioni di cui all’articolo
- 1, comma 475, della legge 11 dicembre
- 2016, n. 232, relative al mancato rispetto
- per l’anno 2017 del saldo non negativo di
- cui al comma 466 del medesimo articolo 1,
- non trovano applicazione nei confronti delle
- province e delle città metropolitane delle
- regioni a statuto ordinario, della Regione
- siciliana e della Sardegna.
- Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- ARTICOLO 1-bis.
- (Proroga di termini in materia di spazi
- finanziari degli enti locali).
- 1. Nell’anno 2018, le regioni e le province
- autonome di Trento e di Bolzano
- possono rendere disponibili ulteriori spazi
- finanziari per gli enti locali del proprio
- territorio ai sensi dell’articolo 2, comma 8,
- del regolamento di cui al decreto del Presidente
- del Consiglio dei ministri 21 febbraio
- 2017, n. 21, nell’ambito delle intese
- regionali di cui all’articolo 10 della legge 24
- dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il
- corrente anno, le regioni e le province
- autonome di Trento e di Bolzano comunicano,
- entro il 30 settembre 2018, agli enti
- locali interessati i saldi obiettivo rideterminati
- e al Ministero dell’economia e delle
- finanze – Dipartimento della Ragioneria
- generale dello Stato, attraverso il sistema
- web dedicato al pareggio di bilancio, con
- riferimento a ciascun ente locale e alla
- stessa regione o provincia autonoma, gli
- elementi informativi occorrenti per la verifica
- del mantenimento del rispetto del
- saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della
- legge 24 dicembre 2012, n. 243.
- ARTICOLO 2.
- (Proroga di termini in materia di giustizia).
- ARTICOLO 2.
- (Proroga di termini in materia di giustizia).
- 1. All’articolo 9, comma 1, del decreto
- legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le
- parole « dopo il centottantesimo giorno successivo
- alla data di entrata in vigore del
- presente decreto » sono sostituite dalle seguenti:
- « dopo il 31 marzo 2019 ».
- 1. Identico.
- 2. L’efficacia delle disposizioni di cui
- all’articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della
- legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
- l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso
- articolo 1 per le persone che si trovano in
- stato di detenzione per i delitti ivi indicati,
- è sospesa dalla data di entrata in vigore del
- presente decreto fino al 15 febbraio 2019.
- 2. Identico.
- Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- 3. All’articolo 10, comma 1, del decreto
- legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole
- « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle
- seguenti: « 31 dicembre 2021 », conseguentemente,
- il termine di cui al comma 13 del
- medesimo articolo 10 del decreto legislativo
- n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione
- distaccata di Ischia, è prorogato al 1º
- gennaio 2022.
- 3. All’articolo 10 del decreto legislativo
- 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le
- seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre
- 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il
- termine di cui al comma 13 del medesimo
- articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
- 2014, limitatamente alla sezione distaccata
- di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;
- b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre
- 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il
- termine di cui al comma 13 del medesimo
- articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
- 2014, limitatamente alla sezione distaccata
- di Lipari, è prorogato al 1º gennaio 2022;
- c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre
- 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il
- termine di cui al comma 13 del medesimo
- articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
- 2014, limitatamente alla sezione distaccata
- di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio
- 2022.
- 3-bis. Dall’attuazione del comma 3 non
- devono derivare nuovi o maggiori oneri per
- la finanza pubblica.
- 3-ter. All’articolo 19, comma 1, della
- legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole:
- « entro il 28 febbraio di ciascun anno »
- sono sostituite dalle seguenti: « entro il 26
- febbraio di ciascun anno ».
- 3-quater. All’articolo 49, comma 1, della
- legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola:
- « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette ».
- ARTICOLO 3.
- (Proroga di termini in materia di ambiente).
- ARTICOLO 3.
- (Proroga di termini in materia di ambiente,
- di vendita di energia elettrica e gas naturale
- e di energia).
- 1. Il termine per la denuncia del possesso
- di esemplari di specie esotiche invasive
- di cui all’articolo 27, comma 1, del
- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,
- iscritte nell’elenco dell’Unione alla data di
- entrata in vigore del medesimo decreto, è
- prorogato al 31 agosto 2019.
- 1. Identico.
- Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto
- 2017, n. 124, sono apportate le seguenti
- modificazioni:
- a) al comma 59, le parole: « a decorrere
- dal 1ºluglio 2019 » sono sostituite
- dalle seguenti: « a decorrere dal 1ºluglio
- 2020 »;
- b) al comma 60, le parole: « a decorrere
- dal 1º luglio 2019 » sono sostituite
- dalle seguenti: « a decorrere dal 1ºluglio
- 2020 ».
- 1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici
- che rispettano i requisiti di cui all’articolo
- 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
- febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti
- autorizzati dalle regioni o dalle province
- delegate che rispettano i medesimi requisiti,
- e per gli impianti solari termodinamici,
- inseriti in posizione utile nelle graduatorie
- pubblicate dal Gestore dei servizi energetici
- GSE Spa, a seguito delle procedure di
- registro di cui al decreto del Ministro dello
- sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato
- nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
- 29 giugno 2016, il termine per l’entrata in
- esercizio di cui all’articolo 11, comma 1,
- del medesimo decreto ministeriale 23 giugno
- 2016, è prorogato di ventiquattro mesi.
- Dall’attuazione del presente comma non
- devono derivare nuovi o maggiori oneri per
- la finanza pubblica.
- ARTICOLO 4.
- (Proroghe di termini in materia
- di infrastrutture).
- ARTICOLO 4.
- (Proroghe di termini in materia
- di infrastrutture).
- 1. All’articolo 1, comma 165, quarto
- periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
- le parole: « entro il 30 settembre 2018 »
- sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31
- dicembre 2019 ».
- 1. Identico.
- 1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
- « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti:
- « 30 giugno ».
- 2. All’articolo 9, comma 2, del decretolegge
- 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
- 2017, n. 19, la parola « 2018 », ovunque
- presente, è sostituita dalla seguente: « 2019 ».
- 2. Identico.
- Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- 3. Le disposizioni di cui all’articolo 39,
- comma 1, lettera b), del decreto legislativo
- 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligatorietà
- della patente nautica per la conduzione
- di unità aventi motore di cilindrata
- superiore a 750 cc a iniezione a due tempi,
- si applicano a decorrere dal 1º gennaio
- 2019.
- 3. Identico.
- 3-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera
- d), secondo periodo, del decreto-legge 24
- aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
- le parole: « alla medesima data » sono sostituite
- dalle seguenti: « entro il 2 dicembre
- 2018 dell’avviso ».
- 3-ter. All’articolo 39, comma 1, del decreto-
- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 21 giugno
- 2017, n. 96, le parole: « per il quadriennio
- 2017-2020 » sono sostituite dalle
- seguenti: « per l’anno 2017 » e le parole:
- « di ciascun anno » sono soppresse.
- 3-quater. Nelle more dell’interlocuzione
- con la Commissione europea in ordine al
- modulo organizzativo per l’affidamento della
- concessione dell’infrastruttura autostradale
- A22 Brennero-Modena, all’articolo 13-
- bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 4
- dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
- seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: « entro il 15
- novembre di ciascun anno » sono sostituite
- dalle seguenti: « entro il 15 dicembre di
- ciascun anno »;
- b) al comma 4, le parole: « entro il 30
- settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
- « entro il 30 novembre 2018 ».
- ARTICOLO 4-bis.
- (Proroga di termini in materia
- di emittenti radiotelevisive locali).
- 1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo,
- del decreto del Presidente della Repubblica
- 23 agosto 2017, n. 146, recante il
- regolamento, da intendersi qui integralmente
- riportato, concernente i criteri di
- riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure
- di erogazione delle risorse del Fondo
- Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
- in favore delle emittenti televisive
- e radiofoniche locali, in attuazione degli
- obiettivi di pubblico interesse di cui all’articolo
- 1, comma 163, della legge 28 dicembre
- 2015, n. 208, per l’assegnazione delle
- risorse del Fondo di cui all’articolo 1,
- comma 160, lettera b), della citata legge
- n. 208 del 2015, e successive modificazioni,
- destinate alle emittenti radiofoniche e televisive
- locali, al fine di estendere il regime
- transitorio anche all’anno 2019, dopo le
- parole: « alla data di presentazione della
- domanda » sono aggiunte le seguenti: « ,
- mentre per le domande inerenti all’anno
- 2019 si prende in considerazione il numero
- medio di dipendenti occupati nell’esercizio
- precedente, fermo restando che il presente
- requisito dovrà essere posseduto anche all’atto
- della presentazione della domanda ».
- ARTICOLO 5.
- (Proroga di termini in materia
- di politiche sociali).
- ARTICOLO 5.
- (Proroga di termini in materia
- di lavoro e di politiche sociali).
- 1. All’articolo 10 del decreto legislativo
- 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate
- le seguenti modificazioni:
- 1. Identico.
- a) al comma 1, le parole « A decorrere
- dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A
- decorrere dal 2019 »;
- b) al comma 3, primo periodo, le
- parole « è stabilita la data a partire dalla
- quale è possibile, in via sperimentale per
- un periodo di almeno sei mesi, accedere
- alla modalità di presentazione della DSU, »
- sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita la
- data a partire dalla quale è possibile accedere
- alla modalità precompilata di presentazione
- della DSU, nonché la data a partire
- dalla quale è avviata una sperimentazione
- in materia, »;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- « 4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la
- DSU ha validità dal momento della presentazione
- fino al successivo 31 agosto. In
- ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio
- del periodo di validità fissato al 1º
- settembre, i dati sui redditi e i patrimoni
- Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- presenti in DSU sono aggiornati prendendo
- a riferimento l’anno precedente. ».
- 1-bis. All’articolo 1, comma 155, quinto
- periodo, della legge 27 dicembre 2017,
- n. 205, le parole: « entro il 30 settembre
- 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro
- il 15 novembre 2018 ».
- ARTICOLO 6.
- (Proroga di termini in materia
- di istruzione e università).
- ARTICOLO 6.
- (Proroga di termini in materia
- di istruzione e università).
- 1. Il termine previsto dall’articolo 8,
- comma 3, del decreto del Presidente della
- Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
- dall’articolo 4, comma 5-sexies, del
- decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
- convertito, con modificazioni, dalla legge
- 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31
- ottobre 2018.
- 1. Il termine previsto dall’articolo 8,
- comma 3, del decreto del Presidente della
- Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
- dall’articolo 4, comma 5-sexies, del
- decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
- convertito, con modificazioni, dalla legge
- 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le
- procedure pendenti alla data di entrata in
- vigore del presente decreto, al 31 ottobre
- 2018.
- 2. All’articolo 19, comma 1, del decretolegge
- 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 8 novembre
- 2013, n. 128, le parole « e 2017-2018 » sono
- sostituite dalle seguenti: « , 2017-2018 e
- 2018-2019 ».
- 2. Identico.
- 3. All’articolo 37, comma 5, del decreto
- legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole
- « dall’anno scolastico 2018/19 » sono sostituite
- dalle seguenti: « dall’anno scolastico
- 2019/2020. La validità delle graduatorie
- vigenti per l’anno scolastico 2017/18 è prorogata
- per l’anno scolastico 2018/2019 per
- le assegnazioni temporanee di cui all’articolo
- 24 e per le destinazioni all’estero sui
- posti che si rendono disponibili nell’ambito
- dei contingenti di cui agli articoli 18, comma
- 1, e 35, comma 2 ».
- 3. Identico.
- 3-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-
- legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 27
- febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31
- dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
- « al 31 dicembre 2018 ».
- 3-ter. All’articolo 4, comma 2-bis, del
- decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
- convertito, con modificazioni, dalla legge
- 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31
- Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
- « al 31 dicembre 2018 ».
- 3-quater. L’applicazione della disposizione
- di cui all’articolo 5, comma 1, secondo
- periodo, del decreto-legge 7 giugno
- 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata
- all’anno scolastico 2018/2019 e al
- calendario dei servizi educativi per l’infanzia
- e dei corsi per i centri di formazione
- professionale regionale 2018/2019;
- in caso di presentazione della dichiarazione
- sostitutiva resa ai sensi del testo
- unico di cui al decreto del Presidente della
- Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
- documentazione comprovante l’effettuazione
- delle vaccinazioni obbligatorie deve
- essere presentata entro il 10 marzo 2019.
- 3-quinquies. All’articolo 20-bis, comma
- 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 7
- aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31
- agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
- « Entro il 31 dicembre 2018 ».
- 3-sexies. Le risorse stanziate per la
- Carta elettronica per l’aggiornamento e la
- formazione del docente di ruolo delle istituzioni
- scolastiche di ogni ordine e grado,
- istituita dall’articolo 1, comma 121, della
- legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all’anno
- scolastico 2016/2017, possono essere
- utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
- 3-septies. Il termine di entrata in vigore
- dell’articolo 13, comma 2, lettera b), e
- dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
- limitatamente al sostenimento della prova
- a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI,
- del decreto legislativo 13 aprile
- 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre
- 2018 al 1° settembre 2019.
- 3-octies. Nelle more della revisione della
- disciplina dei percorsi di alternanza scuolalavoro,
- il termine di entrata in vigore
- dell’articolo 13, comma 2, lettera c), nonché
- dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
- limitatamente alle attività assimilabili
- all’alternanza scuola-lavoro, del decreto
- legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è
- differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre
- 2019.
- Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- ARTICOLO 7.
- (Proroga di termini in materia di cultura).
- ARTICOLO 7.
- (Proroga di termini in materia di cultura).
- 1. All’articolo 1, comma 626, della legge
- 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo,
- dopo le parole « nell’anno 2017 »
- sono inserite le seguenti: « e nell’anno 2018 ».
- Identico.
- ARTICOLO 8.
- (Proroga di termini in materia di salute).
- ARTICOLO 8.
- (Proroga di termini in materia di salute).
- 1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo
- periodo, del decreto legislativo 6
- aprile 2006, n. 193, le parole « A decorrere
- dal 1° settembre 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « A decorrere dal 1ºdicembre
- 2018 ».
- 1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo
- periodo, del decreto legislativo 6
- aprile 2006, n. 193, le parole « A decorrere
- dal 1° settembre 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 ».
- 2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo
- periodo, del decreto legislativo 3 marzo
- 1993, n. 90, le parole « A decorrere dal
- 1ºsettembre 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « A decorrere dal 1º dicembre
- 2018 ».
- 2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo
- periodo, del decreto legislativo 3 marzo
- 1993, n. 90, le parole « A decorrere dal
- 1ºsettembre 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2019 ».
- 3. All’articolo 2, comma 67-bis, della
- legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto
- periodo, le parole « e per l’anno 2017 »,
- sono sostituite dalle seguenti: « , per l’anno
- 2017 e per l’anno 2018 ».
- 3. Identico.
- 4. All’articolo 16 del decreto-legge 12
- settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 11 novembre 2014,
- n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 4. Identico.
- a) al comma 2, primo periodo, le
- parole « nel periodo 2015-2017 », sono sostituite
- dalle seguenti: « nel periodo 2018-
- 2020 »;
- b) al comma 2-bis, le parole « Nel
- periodo 2015-2017 » sono sostituite dalle
- seguenti: « Nel periodo 2018-2020 ».
- 4-bis. I termini per il pagamento delle
- somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis
- dell’articolo 62-quater del testo unico di
- cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
- n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre
- 2018.
- 4-ter. All’articolo 1, comma 590, ultimo
- periodo, della legge 23 dicembre 2014,
- Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- n. 190, le parole: « 31 dicembre 2018 »
- sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
- 2019 ».
- ARTICOLO 8-bis.
- (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio
- 2017, n. 29).
- 1. All’articolo 6 del decreto legislativo
- 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3
- è inserito il seguente:
- « 3-bis. Per i produttori artigianali che
- già operano è prevista la riapertura dei
- termini di cui al comma 3 per un periodo
- di centoventi giorni a decorrere dalla data
- di entrata in vigore della presente disposizione
- ».
- ARTICOLO 9.
- (Proroga di termini in materia
- di eventi sismici).
- ARTICOLO 9.
- (Proroga di termini in materia
- di eventi sismici).
- 1. All’articolo 1-septies del decreto-legge
- 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 24 luglio 2018, n. 89,
- le parole: « centottanta giorni » sono sostituite
- dalle parole: « trecento giorni ».
- 1. Identico.
- 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si
- applica anche ai contribuenti per i quali i
- termini di comunicazione dei dati siano
- scaduti precedentemente alla data di entrata
- in vigore del presente decreto.
- 2. All’articolo 1, comma 436-bis, della
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
- le seguenti modificazioni:
- 2. Identico:
- a) alla lettera b), dopo le parole
- « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e l’anno
- 2019 »;
- soppressa
- b) la lettera c) è soppressa. a) alla lettera c), le parole: « 75 per
- cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50
- per cento »;
- b) alla lettera d), le parole: « 100 per
- cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75
- per cento »;
- Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- c) dopo la lettera d) è aggiunta la
- seguente:
- « d-bis) a decorrere dall’anno 2021, in
- misura pari al 100 per cento dell’importo
- della riduzione non applicata ».
- 2-bis. All’articolo 8, comma 4, del decreto-
- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 15
- dicembre 2016, n. 229, sono apportate le
- seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: « 31
- dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 30 giugno 2019 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « 31
- luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 31 dicembre 2019 ».
- 2-ter. All’articolo 18-bis del decretolegge
- 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
- 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
- modificazioni:
- a) al comma 1, alinea, le parole: « e
- 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti:
- « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
- b) al comma 1, lettera a), le parole:
- « e 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti:
- « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
- c) al comma 2, le parole: « ed euro 5
- milioni nell’anno 2018 » sono sostituite dalle
- seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno 2018
- ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019 »;
- d) al comma 5, alinea, le parole: « ed
- euro 5 milioni nell’anno 2018 » sono sostituite
- dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno
- 2018 ed euro 4,5 milioni nell’anno
- 2019 »;
- e) al comma 5, dopo la lettera b) sono
- aggiunte le seguenti:
- « b-bis) quanto a euro 3 milioni nel
- 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante
- corrispondente riduzione dell’autorizzazione
- di spesa di cui all’articolo 1,
- comma 123, della legge 13 luglio 2015,
- n. 107;
- b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno
- 2019, mediante corrispondente riduzione
- del Fondo di funzionamento di cui all’ar-
- Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- ticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
- 2006, n. 296 »;
- f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di
- cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
- dicembre 2006, n. 296, è incrementato di
- euro 600.000 nell’anno 2018. A tale incremento
- si dà copertura mediante corrispondente
- riduzione dell’autorizzazione di spesa
- di cui all’articolo 1, comma 123, della legge
- 13 luglio 2015, n. 107 »;
- g) la rubrica è sostituita dalla seguente:
- « Misure urgenti per lo svolgimento
- degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018
- e 2018/2019 ».
- 2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo
- 18-bis del decreto-legge 17 ottobre
- 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
- modificate dal comma 2-ter, si applicano
- anche ai comuni di Casamicciola Terme,
- Forio e Lacco Ameno, colpiti dall’evento
- sismico del 21 agosto 2017.
- 2-quinquies. All’articolo 2-bis, comma
- 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
- convertito, con modificazioni, dalla legge 4
- dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio
- 2019 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 1° gennaio 2020 ».
- 2-sexies. Le proroghe dei termini di
- scadenza previsti dalle disposizioni di cui
- all’articolo 2-bis, comma 24, del decretolegge
- 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
- 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni
- di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e
- Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi
- il 21 agosto 2017.
- 2-septies. All’articolo 20-bis, comma 1,
- del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
- convertito, con modificazioni, dalla legge
- 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di
- 13 milioni di euro per l’anno 2018 » sono
- sostituite dalle seguenti: « , di 13 milioni
- di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di
- euro per l’anno 2019 ».
- 2-octies. All’onere di cui al comma 2-septies,
- pari a 5 milioni di euro per l’anno
- 2019, si provvede mediante corrispon-
- Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- dente riduzione del Fondo per interventi
- strutturali di politica economica, di cui
- all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
- 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
- modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
- n. 307.
- ARTICOLO 9-bis.
- (Proroghe di termini in materia
- di strutture turistico-ricettive).
- 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine
- di cui all’articolo 38, comma 2, del
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 9
- agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre
- 2019.
- ARTICOLO 9-ter.
- (Modifiche all’articolo 8-bis del decretolegge
- 17 ottobre 2016, n. 189, in materia
- di interventi edilizi eseguiti per immediate
- esigenze abitative a seguito di eventi sismici).
- 1. All’articolo 8-bis del decreto-legge 17
- ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 15 dicembre 2016,
- n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, le
- parole: « in sostituzione, temporanea o parziale
- » sono sostituite dalle seguenti: « in
- sostituzione temporanea, anche se parziale
- »;
- b) al comma 2:
- 1) dopo le parole: « dell’edificio distrutto
- o danneggiato » sono inserite le
- seguenti: « ovvero dall’assegnazione di altra
- soluzione abitativa da parte dell’autorità
- competente »;
- 2) dopo le parole: « decreto legislativo
- 22 gennaio 2004, n. 42 » sono aggiunte
- le seguenti: « , le sanzioni di cui all’articolo
- 44 del testo unico di cui al decreto del
- Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
- n. 380, nonché le sanzioni previste per
- Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- violazione di ogni altra disposizione in
- materia edilizia o paesaggistica »;
- c) al comma 3:
- 1) le parole: « e le misure di sequestro
- preventivo » sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente
- periodo: « Per i lavori e le opere che rispettino
- le condizioni di cui al comma 1,
- sono revocati, a norma delle pertinenti
- disposizioni del codice di procedura penale,
- i provvedimenti di sequestro, probatorio
- o preventivo, adottati sino alla data
- del 25 luglio 2018 per violazione della
- disciplina edilizia o paesaggistica ».
- ARTICOLO 9-quater.
- (Estensione delle misure di sostegno al
- reddito dei lavoratori).
- 1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie
- di cui all’articolo 44, comma 11-bis,
- del decreto legislativo 14 settembre 2015,
- n. 148, come ripartite tra le regioni con i
- decreti del Ministro del lavoro e delle
- politiche sociali, di concerto con il Ministro
- dell’economia e delle finanze, 12 dicembre
- 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
- possono essere destinate dalle regioni interessate,
- per le medesime finalità, nei
- limiti della parte non utilizzata, anche a
- favore delle imprese e dei lavoratori che
- operino nelle aree interessate dagli accordi
- di programma per la reindustrializzazione
- delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell’articolo
- 2 della legge 23 luglio 2009,
- n. 99.
- ARTICOLO 10.
- (Proroga di termini in materia di sport).
- ARTICOLO 10.
- (Proroga di termini in materia di sport).
- 1. Al fine di consentire l’ultimazione
- delle opere previste per l’Universiade Napoli
- 2019, il termine previsto dall’articolo 1,
- comma 378, della legge 27 dicembre 2017,
- n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al
- comma 375, del medesimo articolo, le parole
- da: « con decreto del Presidente » sino
- a: « il quale opera » sono sostituite dalle
- seguenti: « il Direttore dell’Agenzia regio-
- 1. Identico.
- Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- nale Universiade 2019 (ARU) è nominato
- commissario straordinario ». Conseguentemente,
- all’articolo 1, comma 379, della legge
- n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo
- sono sostituiti dai seguenti: « Il commissario,
- previa intesa con il sindaco in caso di
- interventi da realizzare nell’ambito territoriale
- del comune di Napoli, assicura la
- realizzazione degli interventi di cui al comma
- 375. A tale scopo è costituita una cabina di
- coordinamento, della quale fanno parte il
- commissario straordinario, il Presidente
- della Regione Campania o un suo delegato
- e i sindaci delle città capoluogo di provincia
- della Campania o loro delegati nonché
- dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
- il presidente della FISU, il presidente
- del CUSI, il presidente del CONI o un
- suo delegato e il presidente dell’ANAC o un
- suo delegato. ».
- 1-bis. Al fine di assicurare il pieno
- perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- anche in relazione all’organizzazione
- del Gran Premio d’Italia di Formula
- 1 presso l’autodromo di Monza, sono fissati
- al 31 dicembre 2018 i termini entro cui
- l’Automobile Club d’Italia (ACI) e gli Automobile
- Club ad esso federati, in quanto
- enti pubblici a base associativa non gravanti
- sulla finanza pubblica ai sensi dell’articolo
- 2, comma 2-bis, del decreto-legge
- 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
- modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
- n. 125, si adeguano con propri regolamenti
- ai princìpi generali desumibili dal testo
- unico di cui al decreto legislativo 19 agosto
- 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione
- pubblica, sulla base delle rispettive
- specificità e secondo criteri di razionalizzazione
- e contenimento della spesa.
- ARTICOLO 11.
- (Proroga di termini in materia di banche
- popolari e gruppi bancari cooperativi).
- ARTICOLO 11.
- (Proroga di termini in materia di banche
- popolari e gruppi bancari cooperativi).
- 1. All’articolo 2, del decreto-legge 14
- febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 8 aprile 2016, n. 49,
- al comma 1, secondo periodo, e al comma
- 2, primo periodo, le parole « 90 giorni »
- sono sostituite dalle seguenti: « 180 giorni »;
- 1. Identico.
- Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
- 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
- le parole « 18 mesi dalla data di entrata in
- vigore delle disposizioni di attuazione emanate
- dalla Banca d’Italia ai sensi del medesimo
- articolo 29 » sono sostituite dalle
- seguenti: « il 31 dicembre 2018 ».
- 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
- 2017, n. 205, sono apportate le
- seguenti modificazioni:
- a) al comma 1106, dopo le parole:
- « con sentenza del giudice » sono inserite
- le seguenti: « , con pronuncia dell’Arbitro
- per le controversie finanziarie (ACF) »;
- b) al comma 1107:
- 1) le parole: « entro novanta giorni
- dalla data di entrata in vigore della presente
- legge » sono sostituite dalle seguenti:
- « entro il 31 gennaio 2019 »;
- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
- periodi: « Nelle more dell’adozione del decreto
- di cui al presente comma, i risparmiatori
- di cui al comma 1106 già destinatari
- di pronuncia favorevole adottata
- dall’ACF nonché i risparmiatori di cui al
- medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già
- presentati, saranno decisi con pronuncia
- favorevole entro il 30 novembre 2018 dall’ACF,
- possono avanzare istanza alla CONSOB,
- secondo modalità dalla stessa stabilite
- entro quindici giorni dalla data di
- entrata in vigore della presente disposizione
- e pubblicate nel sito internet istituzionale
- della medesima Autorità, al fine di
- ottenere tempestivamente l’erogazione, nella
- misura del 30 per cento e con il limite
- massimo di 100.000 euro, dell’importo
- liquidato. A tale fine il fondo di cui all’articolo
- 32-ter.1 del testo unico di cui al
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
- la cui finalità, nel limite di 25 milioni di
- euro, è estesa anche alle esigenze di cui al
- presente comma, è integrato dell’importo
- di 25 milioni di euro per l’anno 2018. Al
- relativo onere si provvede mediante corrispondente
- riduzione dell’autorizzazione di
- spesa di cui al comma 1106 del presente
- articolo ».
- Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- 2. All’articolo 37-bis, del decreto legislativo
- 1ºsettembre 1993, n. 385, sono apportate
- le seguenti modificazioni:
- 2. Identico.
- a) al comma 1, lettera a), la parola
- « maggioritaria » è sostituita dalle seguenti:
- « pari ad almeno il sessanta per cento »;
- b) dopo il comma 2, è inserito il
- seguente:
- « 2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce
- che i componenti dell’organo di amministrazione
- espressione delle banche di
- credito cooperativo aderenti al gruppo siano
- pari alla metà più due del numero complessivo
- dei consiglieri di amministrazione. »;
- c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo
- le parole « finalità mutualistiche » sono inserite
- le seguenti: « e del carattere localistico
- delle banche di credito cooperativo »;
- d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le
- parole « obiettivi operativi del gruppo » sono
- inserite le seguenti: « , tenendo conto di
- quanto previsto dal comma 3-bis, »;
- e) dopo il comma 3, sono inseriti i
- seguenti:
- « 3-bis. Con atto della capogruppo è
- disciplinato il processo di consultazione
- delle banche di credito cooperativo aderenti
- al gruppo in materia di strategie,
- politiche commerciali, raccolta del risparmio
- ed erogazione del credito nonché riguardo
- al perseguimento delle finalità mutualistiche.
- Al fine di tener conto delle
- specificità delle aree interessate, la consultazione
- avviene mediante assemblee territoriali
- delle banche di credito cooperativo,
- i cui pareri non sono vincolanti per la
- capogruppo.
- 3-ter. Le banche del gruppo che, sulla
- base del sistema di classificazione del rischio
- adottato dalla capogruppo, si collocano
- nelle classi di rischio migliori: a) definiscono
- in autonomia i propri piani strategici
- e operativi, nel quadro degli indirizzi
- impartiti dalla capogruppo e sulla base
- delle metodologie da quest’ultima definite;
- b) comunicano tali piani alla capogruppo
- che ne verifica la coerenza con i citati
- indirizzi; c) nominano i componenti dei
- propri organi di amministrazione e con-
- Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- trollo e, in caso di mancato gradimento
- della capogruppo, sottopongono alla stessa,
- ai fini della sostituzione di ogni componente
- non gradito, una lista di tre candidati
- diversi da quelli già indicati nella medesima
- procedura di nomina, fermi restando
- i requisiti di cui al decreto del Ministro
- dell’economia e delle finanze adottato ai
- sensi dell’articolo 26. Ogni atto della capogruppo
- di specificazione del sistema di classificazione
- del rischio previsto nel contratto
- di coesione è sottoposto all’approvazione
- preventiva della Banca d’Italia. »;
- f) al comma 7, alinea, prima delle
- parole « Il Ministro dell’economia e delle
- finanze » è inserito il seguente periodo:
- « Con decreto del Presidente del Consiglio
- dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
- e delle finanze, sentita la Banca
- d’Italia, può essere stabilita una soglia di
- partecipazione delle banche di credito cooperativo
- al capitale della società capogruppo
- diversa da quella indicata al comma
- 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di
- stabilità del gruppo. »;
- g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.
- ARTICOLO 11-bis.
- (Proroga di termini in materia di sospensione
- della quota capitale dei mutui e dei
- finanziamenti).
- 1. All’articolo 1, comma 246, della legge
- 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
- le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « dalla data di entrata in
- vigore della presente legge » sono sostituite
- dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre
- 2018 »;
- b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono
- sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2020 ».
- Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- ARTICOLO 11-ter.
- (Proroga di termini in materia di iscrizione
- nel registro delle imprese e nel REA
- dei soggetti esercitanti le attività di agente
- e rappresentante di commercio).
- 1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento
- della propria posizione nel registro
- delle imprese e nel repertorio delle
- notizie economiche ed amministrative (REA),
- di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
- economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella
- Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio
- 2012, sono riaperti a decorrere dalla data
- di entrata in vigore del presente articolo e
- sino alla data del 31 dicembre 2018.
- ARTICOLO 11-quater.
- (Proroga della partecipazione italiana a
- banche e fondi multilaterali).
- 1. Nell’ambito del rifinanziamento delle
- partecipazioni agli aumenti di capitale nelle
- Banche Multilaterali di Sviluppo di cui
- all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6
- dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 22 dicembre 2011,
- n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la
- partecipazione italiana all’aumento di capitale
- della Banca Africana di Sviluppo al
- fine di consentire la conclusione del sesto
- aumento generale di capitale. All’onere derivante
- dal presente articolo, pari a euro
- 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse
- di cui all’articolo 4, comma 1, della legge
- 22 giugno 2016, n. 110.
- ARTICOLO 12.
- (Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo
- comma, del decreto-legge 26 ottobre
- 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).
- ARTICOLO 12.
- (Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo
- comma, del decreto-legge 26 ottobre
- 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).
- 1. Al fine di consentire il proseguimento
- per l’anno 2018 delle attività di sostegno
- Identico.
- Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- alle esportazioni italiane già finanziate con
- l’articolo 1, comma 140, della legge 11
- dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui
- all’articolo 37, secondo comma, del decretolegge
- 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
- 1970, n. 1034, è attribuito l’importo di 160
- milioni di euro per l’anno 2018, di 125
- milioni di euro per l’anno 2019, e di 15
- milioni di euro per ciascuno degli anni dal
- 2020 al 2032.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
- a 160 milioni di euro per l’anno 2018, a 125
- milioni di euro per l’anno 2019 e a 15
- milioni di euro per ciascuno degli anni dal
- 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni
- di euro per l’anno 2020, 27,4 milioni di
- euro per l’anno 2021, a 6,4 milioni di euro
- per l’anno 2022, a 17,2 milioni di euro per
- l’anno 2023, a 33,4 milioni di euro per
- l’anno 2024, a 54,9 milioni di euro per
- l’anno 2025, a 55,5 milioni di euro per
- l’anno 2026, a 55,1 milioni di euro per
- l’anno 2027, a 53,3 milioni di euro per
- l’anno 2028, a 47,1 milioni di euro per
- l’anno 2029, a 39,7 milioni di euro per
- l’anno 2030, a 31,4 milioni di euro per
- l’anno 2031, a 25,8 milioni di euro per
- l’anno 2032, ai fini della compensazione
- degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
- netto, si provvede:
- a) quanto a 150 milioni di euro per
- l’anno 2018 e a 110 milioni di euro per
- l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
- della dotazione del Fondo di cui
- all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge
- 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- b) quanto a 10 milioni di euro per
- l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per
- ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante
- corrispondente riduzione dello stanziamento
- del fondo speciale di conto capitale
- iscritto, ai fini del bilancio triennale
- 2018-2020, nell’ambito del programma
- « Fondi di riserva e speciali » della missione
- « Fondi da ripartire » dello stato di previsione
- del Ministero dell’economia e delle
- finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente
- utilizzando l’accantonamento relativo
- al medesimo Ministero;
- Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- c) quanto a 12,6 milioni di euro per
- l’anno 2020, 10,4 milioni di euro per l’anno
- 2021, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2023,
- a 18,4 milioni di euro per l’anno 2024, a
- 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 40,5
- milioni di euro per l’anno 2026, a 40,1
- milioni di euro per l’anno 2027, a 38,3
- milioni di euro per l’anno 2028, a 32,1
- milioni di euro per l’anno 2029, a 24,7
- milioni di euro per l’anno 2030, a 16,4
- milioni di euro per l’anno 2031, a 10,8
- milioni di euro per l’anno 2032, mediante
- corrispondente utilizzo del Fondo per la
- compensazione degli effetti finanziari non
- previsti a legislazione vigente conseguenti
- all’attualizzazione di contributi pluriennali,
- di cui all’articolo 6, comma 2, del
- decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 4
- dicembre 2008, n. 189.
- 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
- è autorizzato ad apportare, con propri
- decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- ARTICOLO 13.
- (Proroga di termini in materia di finanziamento
- degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale
- del Paese).
- ARTICOLO 13.
- (Proroga di termini in materia di finanziamento
- degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale
- del Paese).
- 01. All’articolo 1, comma 140, della
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l’ultimo
- periodo sono aggiunti i seguenti:
- « Fermo restando che i decreti di cui al
- periodo precedente, nella parte in cui individuano
- interventi rientranti nelle materie
- di competenza regionale o delle province
- autonome, e limitatamente agli stessi,
- sono adottati previa intesa con gli enti
- territoriali interessati, ovvero in sede di
- Conferenza permanente per i rapporti tra
- lo Stato, le regioni e le province autonome
- di Trento e di Bolzano, per gli interventi
- rientranti nelle suddette materie individuati
- con i decreti adottati anteriormente
- alla data del 18 aprile 2018 l’intesa può
- essere raggiunta anche successivamente all’adozione
- degli stessi decreti. Restano in
- ogni caso fermi i procedimenti di spesa in
- corso alla data di entrata in vigore della
- Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- legge di conversione del presente decreto
- nei termini indicati dalla sentenza della
- Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile
- 2018 ».
- 02. L’efficacia delle convenzioni concluse
- sulla base di quanto disposto ai sensi
- del decreto del Presidente del Consiglio dei
- ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella
- Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
- 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2
- del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017,
- adottate ai sensi dell’articolo 1, comma
- 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
- è differita all’anno 2020. Conseguentemente,
- le amministrazioni competenti provvedono,
- ferma rimanendo la dotazione complessiva
- loro assegnata, a rimodulare i relativi
- impegni di spesa e i connessi pagamenti
- a valere sul Fondo per lo sviluppo e
- la coesione.
- 03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e
- sull’indebitamento netto derivanti dal
- comma 02, quantificati in 140 milioni di
- euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro
- per l’anno 2019, 350 milioni di euro per
- l’anno 2020 e 220 milioni di euro per
- l’anno 2021, sono destinati al fondo di cui
- al comma 04.
- 04. Nello stato di previsione del Ministero
- dell’economia e delle finanze è
- istituito, con una dotazione, in termini di
- sola cassa, pari a 140 milioni di euro per
- l’anno 2018, a 320 milioni di euro per
- l’anno 2019, a 350 milioni di euro per
- l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per
- l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare
- per favorire gli investimenti delle
- città metropolitane, delle province e dei
- comuni da realizzare attraverso l’utilizzo
- dei risultati di amministrazione degli esercizi
- precedenti.
- 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge
- 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo,
- le parole da « sono da adottare » fino alla
- fine, sono sostituite dalle seguenti: « sono
- adottati entro il 31 ottobre 2018 ».
- 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge
- 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
- le seguenti modificazioni:
- a) al penultimo periodo, le parole:
- « secondo, terzo e quarto periodo del »
- sono soppresse;
- b) all’ultimo periodo, le parole da:
- « sono da adottare » fino alla fine del pe-
- Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- riodo sono sostituite dalle seguenti: « sono
- adottati entro il 31 ottobre 2018 ».
- 1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre
- 2016, n. 232, sono apportate le
- seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 495-bis è inserito il
- seguente:
- « 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli
- spazi finanziari di cui al comma 495 sono
- ripartiti tra le regioni a statuto ordinario
- sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1
- e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari
- di cui alla tabella 1 sono utilizzati
- dalle regioni per effettuare nuovi investimenti
- in ciascuno degli anni dal 2018 al
- 2022, e gli spazi finanziari di cui alla
- tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per
- effettuare nuovi investimenti per ciascuno
- degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine,
- entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio
- 2019, le medesime regioni adottano gli
- atti finalizzati all’impiego delle risorse,
- assicurando almeno l’esigibilità degli impegni
- nel medesimo anno di riferimento
- per la quota di competenza di ciascuna
- regione, come indicata per ciascun anno
- nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.
- L’utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
- tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione
- 2019-2021 attraverso l’iscrizione
- di stanziamenti di spesa riguardanti gli
- investimenti finanziati dal risultato di amministrazione
- presunto o dal ricorso al
- debito, in misura almeno corrispondente
- agli importi indicati nella tabella 2. Gli
- stanziamenti riguardanti le spese di investimento
- iscritti nel bilancio di previsione
- 2019-2021 relativamente all’esercizio
- 2019 risultano incrementati rispetto
- alle previsioni definitive del bilancio di
- previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo
- esercizio in misura almeno corrispondente
- agli importi indicati nella tabella
- 2. Fatto salvo quanto previsto al
- precedente periodo, gli investimenti che le
- singole regioni sono chiamate a realizzare,
- secondo quanto stabilito nei periodi
- precedenti, sono considerati nuovi se effettuati
- a seguito di una variazione del
- bilancio di previsione che incrementa gli
- Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- stanziamenti riguardanti gli investimenti
- diretti e indiretti per la quota di rispettiva
- competenza, come indicata nelle tabelle
- di seguito riportate, e se verificati
- attraverso il sistema di monitoraggio opere
- pubbliche della Banca dati delle amministrazioni
- pubbliche (BDAP MOP) ai sensi
- del decreto legislativo 20 dicembre 2011,
- n. 229. A tal fine le regioni provvedono
- alla trasmissione delle informazioni riguardanti
- i propri investimenti diretti effettuati
- a valere sugli spazi assegnati e
- assumono le iniziative necessarie affinché
- le pubbliche amministrazioni beneficiarie
- dei propri contributi erogati a valere sugli
- spazi finanziari effettuino la trasmissione
- delle informazioni riguardanti gli investimenti
- realizzati con tali risorse. Le regioni
- certificano l’avvenuta realizzazione
- degli investimenti di cui alle tabelle 1 e
- 2 di seguito riportate entro il 31 marzo
- dell’anno successivo a quello di riferimento,
- mediante apposita comunicazione
- al Ministero dell’economia e delle finanze
- – Dipartimento della Ragioneria generale
- dello Stato. In caso di mancata o parziale
- realizzazione degli investimenti, si applicano
- le sanzioni di cui al comma 475.
- Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo del decreto-legge)
- Tabella 1
- Regioni
- Riparto spazi
- finanziari
- 2018
- Profilo investimenti
- 2018 2019 2020 2021 2022
- Abruzzo 15.959.000 5.585.650 4.372.766 4.149.340 1.691.654 159.590
- Basilicata 8.000.000 2.800.000 2.192.000 2.080.000 848.000 80.000
- Calabria 22.509.000 7.878.150 6.167.466 5.852.340 2.385.954 225.090
- Campania 53.185.000 18.614.750 14.572.690 13.828.100 5.637.610 531.850
- Emilia-Romagna 42.925.000 15.023.750 11.761.450 11.160.500 4.550.050 429.250
- Lazio 59.055.000 20.669.250 16.181.070 15.354.300 6.259.830 590.550
- Liguria 15.647.000 5.476.450 4.284.278 4.068.220 1.658.582 156.470
- Lombardia 88.219.000 30.876.650 24.172.006 22.936.940 9.351.214 882.190
- Marche 17.572.000 6.150.200 4.814.728 4.568.720 1.862.632 175.720
- Molise 4.830.000 1.690.500 1.323.420 1.255.800 511.980 48.300
- Piemonte 41.515.000 14.530.250 11.375.110 10.793.900 4.400.590 415.150
- Puglia 41.139.000 14.398.650 11.272.086 10.696.140 4.360.734 411.390
- Toscana 39.447.000 13.806.450 10.808.478 10.256.220 4.181.382 394.470
- Umbria 9.900.000 3.465.000 2.712.600 2.574.000 1.049.400 99.000
- Veneto 40.098.000 14.034.300 10.986.852 10.425.480 4.250.388 400.980
- Totale 500.000.000 175.000.000 137.000.000 130.000.000 53.000.000 5.000.000
- Tabella 2
- Regioni
- Riparto spazi
- finanziari
- 2019
- Profilo investimenti
- 2019 2020 2021 2022 2023
- Abruzzo 15.959.000 1.117.130 6.224.010 5.904.830 2.393.850 319.180
- Basilicata 8.000.000 560.000 3.120.000 2.960.000 1.200.000 160.000
- Calabria 22.509.000 1.575.630 8.778.510 8.328.330 3.376.350 450.180
- Campania 53.185.000 3.722.950 20.742.150 19.678.450 7.977.750 1.063.700
- Emilia-Romagna 42.925.000 3.004.750 16.740.750 15.882.250 6.438.750 858.500
- Lazio 59.055.000 4.133.850 23.031.450 21.850.350 8.858.250 1.181.100
- Liguria 15.647.000 1.095.290 6.102.330 5.789.390 2.347.050 312.940
- Lombardia 88.219.000 6.175.330 34.405.410 32.641.030 13.232.850 1.764.380
- Marche 17.572.000 1.230.040 6.853.080 6.501.640 2.635.800 351.440
- Molise 4.830.000 338.100 1.883.700 1.787.100 724.500 96.600
- Piemonte 41.515.000 2.906.050 16.190.850 15.360.550 6.227.250 830.300
- Puglia 41.139.000 2.879.730 16.044.210 15.221.430 6.170.850 822.780
- Toscana 39.447.000 2.761.290 15.384.330 14.595.390 5.917.050 788.940
- Umbria 9.900.000 693.000 3.861.000 3.663.000 1.485.000 198.000
- Veneto 40.098.000 2.806.860 15.638.220 14.836.260 6.014.700 801.960
- Totale 500.000.000 35.000.000 195.000.000 185.000.000 75.000.000 10.000.000 »;
- Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
- dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni)
- b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.
- 1-ter. All’articolo 6-bis, comma 1, del
- decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 3
- agosto 2017, n. 123, le parole: « per gli anni
- 2017/2019 » sono sostituite dalle seguenti:
- « per gli anni 2017/2020 ».
- ARTICOLO 13-bis.
- (Proroga di termini in materia di controlli
- tecnici periodici dei veicoli a motore e dei
- loro rimorchi).
- 1. Le disposizioni di cui all’articolo 13,
- comma 1, primo periodo, del decreto del
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
- Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si
- applicano a decorrere dalla data di entrata
- in vigore delle disposizioni attuative del
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- previste dal medesimo articolo 13,
- comma 1.
- ARTICOLO 13-ter.
- (Modifica al decreto legislativo 26 agosto
- 2016, n. 179).
- 1. Il comma 9 dell’articolo 63 del decreto
- legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è
- abrogato.
- 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
- del comma 1, pari a 60.000 euro per l’anno
- 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si
- provvede, nell’anno 2018, mediante corrispondente
- riduzione dell’autorizzazione di
- spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell’anno
- 2019, nell’ambito delle dotazioni a
- tal fine destinate nel bilancio autonomo
- della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Alla compensazione degli effetti in termini
- di fabbisogno e indebitamento netto per
- l’anno 2019 si provvede mediante corri-
- Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
- spondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo
- 6, comma 2, del decreto-legge 7
- ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 4 dicembre 2008,
- n. 189.
- ARTICOLO 14.
- (Entrata in vigore).
- 1. Il presente decreto entra in vigore il
- giorno successivo a quello della sua pubblicazione
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- italiana e sarà presentato alle
- Camere per la conversione in legge.
- Il presente decreto, munito del sigillo
- dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
- ufficiale degli atti normativi della Repubblica
- italiana. È fatto obbligo a chiunque
- spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Dato a Roma, addì 25 luglio 2018.
- MATTARELLA
- CONTE, Presidente del Consiglio dei
- ministri.
- TRIA, Ministro dell’economia e delle
- finanze.
- Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE.
- Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati
- XVIII LEGISLATURA A.C. 1117-A
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