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- Art.1
- "I proprietari delle org sono tenuti entro la data ??? ad informare le autorità governative circa la situazione della org stessa, in ordine al suo effettivo utilizzo"
- Art.2
- "Qualora la dichiarazione venga effettuata entro il termine fissato, il titolare avrà diritto ad un indennizzo da parte dello eStato, pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto dell'org, in contropartita alla requisizione della org stessa da parte dello eStato; salvo il caso in cui tale org abbia già una destinazione utile e produttiva."
- Art.3
- "In caso di omessa dichirazione, il CP richiederà agli admin le credenziali delle org in questione e le requisirà senza il pagamento di alcun indennizzo".
- Art.4
- "Le org requisite, di cui agli art. 2 e 3, saranno destinate, in ordine di preminenza:
- a)Una org per ciascun ministero;
- b)Una per ciasuna iniziativa pubblica per la quale essa possa produrre considerevoli vantaggi;
- c)Una per ciasuna iniziativa privata per la quale essa possa produrre considerevoli vantaggi;
- d)Eventuali org in eccesso, non potranno essere cedute sulla base della discrezionalità del governo, ma dovranno rimanere in possesso di questo, fino al manifestarsi delle fattispecie a),b) o c)."
- Art.4 bis
- "Nel caso a), di cui all'art.4, il responsabile della org, a cui il CP fornisce le credenziali per il suo utilizzo, è il ministro competente per lo specifico ministero. Al termine del mandato governativo, qualora il ministero in questione non sia previsto dal nuovo governo, l'org deve tornare in possesso del CP. In caso contrario, il passaggio delle credenziali può avvenire tra ministro uscente e ministro entrante."
- Art.4 ter
- "Nei casi b) e c), di cui all'art.4, il responsabile della org, a cui il CP fornisce le credenziali per il suo utilizzo, deve essere nominato prima del passaggio della org stessa. Al termine del mandato governativo, non è richiesto alcun passaggio di credenziali; è sufficiente l'approvazione del nuovo CP all'utilizzo della org da parte del responsabile e della rispettiva iniziativa. Tale consenso può essere anche tacito. Qualora il responsabile della org cambi, questo cambiamento deve essere tempestivamente comunicato al governo."
- Art. 4 quater
- "Il caso d), di cui all'art.4, si considera fattispecie grave, sanzionabile con la richiesta di impiccio, salvo buona fede; L'onere della prova spetta al governo."
- Art.5
- "Il governo può richiedere la restituzione della org, in qualsiasi momento, con provvedimento motivo. E' previsto un preavviso minimo di 5 giorni.
- Qualora il responsabile si rifiuti di restituire la org, il CP adotterà tutti i provvedimenti necessari per rientrarvi in possesso. Il responsabile sarà escluso da qualsiasi futura assegnazione. "
- Art.6
- "Il governo cura e mantiene un registro delle org in suo possesso, con specifica indicazione di quelle affidate a determinate attività ed iniziative pubbliche e private."
- Art.7
- "Ogni singola assegnazione delle org è impugnabile da un qualsiasi CM, che può richiedere una votazione confermativa, con quorum ordinario. In caso di esito positivo, il governo deve esimersi dall'assegnare la org al richiedente, altrimenti è sanzionabile come nella fattispecie di cui all'art.4 quater."
- Art.8
- "Il richiedente l'utilizzo della org, nella fattispecie c) di cui all'art.4, dovrà versare allo eStato un canone mensile. L'ammontare di tale canone è determinato dal governo, d'intesa con il richiedente, sulla base dell'attività in cui consiste la specifica iniziativa, con particolare riguardo alla sua funzione sociale, e della sua capacità di produrre reddito per il richiedente."
- Art.9
- "Nel caso c), di cui all'art.4, devono essere inoltre rispettate le disposizione della legge sui contratti Stato-Società private."
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