Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 02.2
- All'articolo premettere il seguente :
- «Art. 02 (Disposizioni in materia di inclusione sociale).
- 1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro."; 2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più"; 3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta"; b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o"; c) all'articolo 4, comma 1 -bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse; d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o"; e) all'articolo 8:
- 1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse; 2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:"; 3) al comma 13, capoverso "comma 3 -quater", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse; f) l'articolo 12 è abrogato; g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.
- Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b); b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6 -bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024"; b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
- a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023." c) il comma 3 è soppresso; d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024.
- L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio." e) al comma 5 -bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità» b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
- 6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".
- 6-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti:
- «dagli intermediari finanziari»; 6-quinquies . All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»; b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse; c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse; 6-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»; c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:
- "Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
- 2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
- 3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
- 4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
- 5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."; «Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
- a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021; b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.
- 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
- 4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
- 5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
- 6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- 7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
- 8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".
- d) sopprimere l'articolo 38; e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.
- 02.3
- All'articolo premettere il seguente :
- «Art. 02 (Disposizioni in materia di inclusione sociale).
- 1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro."; 2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più"; 3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta"; b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o"; c) all'articolo 4, comma 1 -bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse; d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o"; e) all'articolo 8:
- 1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse; 2) al comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:"; 3) al comma 13, capoverso "comma 3 -quater", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse; f) l'articolo 12 è abrogato; g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.
- Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b); b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6 -bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024"; b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
- a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023." c) il comma 3 è soppresso; d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio." e) al comma 5 -bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità» b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
- 6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".
- 6-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti:
- «dagli intermediari finanziari»; 6-quinquies . All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»; b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse; c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse; 6-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»; c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:
- "Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del setto- re energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
- 2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
- 3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
- 4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."; «Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
- a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021; b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.
- 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
- 4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
- 5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
- 6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- 7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
- 8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".
- «Art. 11-quater. (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.» d) sopprimere l'articolo 38; e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.
- 11.12
- Al comma 1, sopprimere la lettera a) Conseguentemente:
- a) all'articolo 52, comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro destinata alla Regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Sicilia, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.» b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 46.100.000 euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»
- 11.20
- Al comma 1, sopprimere la lettera b) Conseguentemente, all'articolo 63 , comma 1, capoverso 4 -bis.2:
- a) sostituire le parole «personale ausiliario» con le seguenti : «personale ATA»; b) sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti : «31 agosto 2024».
- 14.1
- Al comma 1:
- alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,» ; alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,» ; alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5».
- 18.23
- Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso b -bis), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «dieci anni» con le seguenti «cinque anni». Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»
- 23.14
- Al comma 4, lettera b), capoverso 20- bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».
- 30.18
- Dopo il comma 3, inserire il seguente:
- "3-bis. All'articolo 1, comma 292 lettera a) capoverso "1 -bis" della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
- a-bis) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici." Conseguentemente , all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
- 3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.
- 34.0.108
- Dopo l'articolo, inserire il seguente :
- "Art. 34-bis (Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato ) 1. All'articolo 2 -bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.
- 2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dagli oneri di cui al primo periodo sono esclusi gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».
- 48.0.3
- Dopo l'articolo, inserire il seguente:
- " Art.48-bis (Modifica all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Ruolo unico dirigenti sanitari ) 1.All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3 -bis è sostituito dal seguente:
- «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, poiché compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data del 31 dicembre 2023 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».
- 2. All'articolo 21 -bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3 -bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.402.935 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, a tal fine integrato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel- l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- 48.0.6
- Dopo l'articolo, inserire il seguente:
- "Art. 48-bis (Modifica all'articolo 21 -bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Indennità di esclusività di rapporto) 1. All'articolo 21- bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3- bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 2.293.546 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio del- l'Agenzia, a tal fine integrato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- 52.17
- Al comma 1, capoverso «6.», sostituire le parole: "1.800 milioni di euro" con le seguenti: "10.000.000 milioni di euro".
- Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente : " «Art. 11-bis. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
- a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021; b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
- 4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
- 5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
- 6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- 7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
- 8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".
- 52.18
- Al comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «1.800 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro» Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 32 bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.
- 2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
- 3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
- 4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
- 5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- 6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."
- 52.19
- Al comma 1, capoverso «6.» dopo il primo periodo, inserire il seguente:
- «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna»
- 52.20
- Al comma 1, capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.».
- 54.53
- Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
- "4-bis. Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'allegato A:
- 1) al capoverso dodicesimo, le parole «interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica» sono soppresse; 2) sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:
- «strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di self scanning, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento contactless), strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassetti e casseforti intelligenti), sistemi avanzati di sicurezza anti-taccheggio, scaffalature autoportanti per magazzini automatizzati strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto), strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita o sede operativa, potenziamento rete mobile e wireless, strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, fleet management system, implementazione AGV, silo per la preparazione pallet di picking,sorter), prodotti e sistemi per la refrigerazione commerciale, macchine generatrici di fluidi per la conservazione dei prodotti (ad esempio gas inerti), soluzioni di Smart-Building inclusi i sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi».
- b) All'allegato B:
- 1) al capoverso diciannovesimo, le parole «e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica» sono soppresse; 2) sono aggiunti infine i seguenti capoversi:
- «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto).".
- 61.0.7
- Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
- "Art. 61-bis (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ) 1. All'articolo 14, comma 4 -ter del decreto legge 30 aprile 2022, n.
- 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, alla lettera b), capoverso, la lettera l- bis è abrogata.".
- 63.1
- Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "15 aprile 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024". Conseguentemente, a) al medesimo articolo 63, al comma 2, sostituire le parole "50,33 milioni" con le seguenti "172,56 milioni"; b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
- "1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.
- 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy , individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024."
- 63.2
- All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, capoverso comma 4 -bis.2, sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 2, sostituire le parole «50,33 milioni» con le seguenti «86,28 milioni».
- Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: " 64,05 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".
- .
- 63.3
- All'articolo apportare le seguenti modifiche:
- a) comma 1, capoverso 4 -bis le parole:"15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; b) al comma 2, le parole:"50,33 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"100,33 milioni di euro". Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"
- 63.4
- All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
- a) Al comma 1, capoverso 4 bis), sostituire le parole "personale ausiliario", con le seguenti "personale ATA" e le parole "15 aprile 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 agosto 2024"; b) Al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso; c) Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
- 5 bis) La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire con le risorse di cui al precedente comma confluite nel "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FMOF); 5 ter) Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
- Conseguentemente Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "95 milioni di euro nell'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025"
- 63.0.13
- Dopo l'articolo, inserire il seguente:
- «Art. 63-bis (Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica ) 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al capoverso 5- quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»; b) al capoverso 5- quinquies :
- 1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse; 2) il secondo periodo è soppresso; c) al capoverso 5- sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.
- 2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
- 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»; b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse; c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.
- 4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
- Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2 .
- 67.0.4
- Dopo l'articolo, inserire il seguente:
- «Art. 67-bis (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) 1. All'articolo 1, comma 19, numero 2), capoverso "Art. 16 -quinquies", legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024 anche al fine di garantire la semplificazione digitale del processo civile telematico e l'accessibilità a tutti gli utenti preposti mediante la previsione dell'inserimento dei soli dati necessari delle parti che, una volta inseriti, verranno memorizzati senza più richiederne ulteriore registrazione, nonché consentire l'utilizzo di strumenti digitali ovvero soluzioni tecnologiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale.». Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «93,6 milioni».
- 72.8
- Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 30, sostituire le parole " 5.050.000 euro " con le seguenti "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
- "d-bis) Euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d-ter) Euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30 -ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69." b) dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
- 30-bis Le misure previste dall'art. 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
- 30-ter All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.
- 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2024".
- 30-quater All'art. 2, comma 5 -ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
- 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti:
- "fino all'anno di imposta 2024".
- 30-quinquies Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, comma 5- ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente." 3. Agli oneri previsti dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 72.9
- All'articolo 72, sono apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 30, alinea, le parole "5.050.000 euro" sono sostituite dalle parole "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
- d-bis) euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d-ter) euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 30 -ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69." b) dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:
- 30-bis. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
- 30-ter. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2024".
- 30-quater. All'articolo 2, comma 5 -ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2024".
- 30-quinquies . Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5- ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fab- bricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente." 30-sexies. Agli oneri di cui all'articolo 30, lettere d -bis) e d-ter) e agli articoli da 30 -bis a 30-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- 72.15
- All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:
- 30-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5 -ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
- 30-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5 -ter del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di Euro per il 2026.
- 30-quater. Per gli oneri previsti dai commi 30 -bis e 30-ter, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027"
- 83.9
- Al comma 2, lettera d), capoverso d -duodecies ), aggiungere infine seguenti periodi:
- "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17 -bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."
Add Comment
Please, Sign In to add comment