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Laredazione

Perchè bruciare il Corano non è libertà di espressione

Jun 30th, 2023
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  1. Perchè bruciare il Corano non è libertà di espressione
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  4. di VLADIMIRO ZAGREBELSKY
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  7. Sul fondamento della libertà di espressione è stato autorizzato il comportamento di chi, davanti ad una moschea di Stoccolma, ha strappato pagine di un Corano, lo ha gettato a terra colpendolo a calci, ne ha infarcito le pagine con fette di lardo e infine lo ha bruciato. Poiché si potevano temere pericolose proteste, un tribunale ha indicato l’obbligo di provvedere a rafforzare le misure di polizia. In effetti, ci sono state proteste da parte di alcuni paesi musulmani, la Turchia ne ha preso spunto per insistere nel suo rifiuto di ammettere la Svezia nella Nato, ma su quella piazza poco o nulla è accaduto e la manifestazione ha potuto andare in scena.
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  9. Tutto bene quindi, perché ha potuto essere garantito un caposaldo della democrazia, come è la libertà di espressione? Non pare, poiché i princìpi che entrano in campo non si riducono a quella sola libertà. La quale è sì garantita dalla Costituzione -quella svedese, come quella italiana e quella di ogni altro paese europeoma non da sola. Così è anche sul terreno comune a tutta Europa, rappresentato dalla Convenzione europea dei diritti umani, la quale, ricorda che l’esercizio della libertà di espressione comporta “doveri e responsabilità”.
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  11. Si tratta prima di tutto del rispetto dovuto ai diritti altrui. Qui viene in considerazione la tutela del sentimento religioso, elemento base della libertà di religione che le Costituzioni e la Convenzione europea riconoscono a tutti, a tutte le religioni e ai rispettivi credenti. Nell’episodio di Stoccolma, alla brutale offesa per il Libro fondamentale della religione musulmana non si è accompagnata alcuna argomentazione o svolgimento di motivi critici, così da poterla distinguere dall’insulto e assimilarla alla dignità della espressione del pensiero.
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  13. In qualche modo si può richiamare qui la vicenda delle vignette di Maometto, la cui complessità venne allora cancellata dalla barbarica violenza della strage compiuta da terroristi islamici contro i giornalisti di Charlie Hebdo. In questo caso invece si può ragionare, senza sottrarsi alle implicazioni del difficile concorso di diritti e libertà diverse. Prima di tutto si può ricordare che dichiarazioni capaci di provocare o giustificare l’odio sulla base di intolleranza -intolleranza religiosa in primo luogo- non sono protette dalla libertà di espressione assicurata dalla Convenzione europea.
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  15. E poi, come già detto, chi si avvale della libertà di espressione è tenuto ad osservare doveri e a mostrarsi responsabile. Come ha affermato la Corte europea dei diritti umani, “esiste nel contesto delle credenze religiose un obbligo generale di assicurare a coloro che quelle credenze professano il diritto garantito dalla libertà religiosa, evitando quanto più possibile le espressioni che, relativamente agli oggetti di venerazione, possono apparire gratuitamente offensive per gli altri e profanatorie”.
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  17. Ciò avviene quando si va oltre la critica ed il rifiuto delle convinzioni altrui e si cade nell’insulto; gli Stati in tali casi legittimamente impongono restrizioni. Vengono in considerazione due libertà di elevato rilievo nel quadro dei fondamentali valori europei, l’una limitando l’altra e richiedendo un esercizio di contemperamento che tenga conto di tutti gli aspetti del caso concreto: la libertà di espressione e la libertà religiosa. In questo caso la volgarità e l’intenzionale offesa, prive di qualunque ragionamento ed esposizione di argomenti, rende chiaro il prevalere del diritto dei credenti musulmani al rispetto della loro libertà di credere.
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  19. Qualunque gruppo religioso deve tollerare l’altrui rifiuto delle sue credenze ed anche la propaganda di idee ad essa ostili. Ma l’insulto non contribuisce in nulla al confronto delle idee, che è alla base del valore proprio della libertà di espressione e del contributo che essa offre al dibattito di interesse generale. Non si tratta solo di segnalare la pochezza dei motivi, ridotti alla sola considerazione di problemi di ordine pubblico, che hanno indotto le autorità svedesi a consentire la manifestazione di Stoccolma. La vicenda investe invece questioni di ben altra importanza di principio.
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  21. La difficoltà che spesso accompagna la necessità di contemperare e bilanciare diritti e libertà diverse, questa volta è facilmente superabile per la grossolanità dell’insulto pubblico che è stato portato ad un gruppo religioso. La questione non riguarda solo quel gruppo, ma anche i non credenti e tutti gli altri, nelle cui convinzioni e riti facilmente si trovano assurdità. Le quali meritano critica, ma non insulto. A tutti insieme spetta il diritto, ma anche il dovere, di tener care le esigenze della tolleranza e della pacifica convivenza tra diversi.
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