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interpello btc

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Apr 19th, 2018
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  1.  
  2. Direzione Regionale della Lombardia
  3. Via Manin, 25
  4. 20121 Milano (MI)
  5. OGGETTO: Interpello 956-39/2018. ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
  6.  
  7.  
  8. Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
  9. QUESITO
  10. Il contribuente è un lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera e, quindi,
  11. soggetto ad imposta alla fonte in Svizzera.
  12. Nel corso dell’anno 2012 ha acquistato alcuni bitcoin, su un sito
  13. “exchanger”, e li ha depositati su un proprio address privato.
  14. Il contribuente rappresenta di disporre di un prezzo medio di acquisto
  15. approssimativo (di circa 5 euro) in quanto non ha conservato copia delle
  16. transazioni di acquisto e, allo stato attuale, il sito “exchanger” è chiuso.
  17. Nel corso del 2017, il contribuente ha utilizzato parte dei bitcoin detenuti
  18. per acquistare 3kg di oro da investimento su un sito internet (intermediario
  19. estero) che consente l’acquisto di oro direttamente tramite bitcoin. L’oro era
  20. inizialmente depositato a nome dell’intermediario estero presso un depositario
  21. estero, con sede in Svizzera. Il contribuente ha, successivamente chiesto il
  22. trasferimento a proprio nome dell’oro acquistato, che è rimasto presso il
  23. depositario estero.
  24. Divisione Contribuenti
  25. ______________
  26. DC Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed ENC
  27. Settore fiscalità e compliance
  28. degli enti collettivi
  29. Ufficio consulenza
  30.  
  31. L’istante rappresenta che, in precedenza, ha già presentato istanza di
  32. interpello n. 904-4/2017 e 904-1412/2017, in merito alla tassazione delle
  33. operazioni di cambio di bitcoin con euro.
  34. Con la presente istanza, il contribuente chiede se l’acquisto dell’oro con i
  35. bitcoin genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.
  36. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
  37. Il contribuente, anche sulla base delle precedenti riposte della Direzione
  38. Regionale della Lombardia, ritiene che l’operazione di vendita di bitcoin in
  39. cambio di oro non debba essere assoggettata a tassazione.
  40. Il contribuente intende, invece, indicare l’oro depositato in Svizzera nel
  41. quadro RW della propria Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2018.
  42.  
  43. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
  44. In “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
  45. dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
  46. criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive
  47. 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847
  48. riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
  49. abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, è stato adottato il decreto legislativo
  50. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.
  51. L’articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito, tra l’altro,
  52. l’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introducendo la
  53. nozione di “valuta virtuale”.
  54. In particolare, il novellato articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto
  55. legislativo n. 231 del 2007, definisce “valuta virtuale” “la rappresentazione
  56. digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica,
  57. non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come
  58. mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e
  59. negoziata elettronicamente”.
  60.  
  61. In altri termini, in base a tale definizione, il legislatore riconosce
  62. normativamente:
  63. - l’utilizzo delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a
  64. quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi;
  65. - definisce tale “strumento di pagamento” quale “rappresentazione digitale
  66. di valore”, “trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
  67. In materia, la Scrivente con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E ha
  68. fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa.
  69. Nel citato documento di prassi è stato precisato che il bitcoin è una
  70. tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella
  71. tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui
  72. circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli
  73. operatori privati.
  74. Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche.
  75. In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create,
  76. memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e
  77. smartphone) e vengono conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).
  78. Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso
  79. delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento
  80. di terzi.
  81. Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi
  82. crittografiche di cui:
  83. (i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a
  84. cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
  85. (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle
  86. valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.
  87. Esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri diversi tra
  88. i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione
  89. (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete
  90. dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul
  91.  
  92. controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non
  93. custodial wallet).
  94. In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei
  95. codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i bitcoin
  96. vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un
  97. processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e
  98. sviluppano tali algoritmi sono detti miner.
  99. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia
  100. economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per
  101. utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
  102. - estraendoli;
  103. - acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
  104. - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
  105. Gli user utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali,
  106. principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e
  107. servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione on
  108. line (c.d. “exchanger”) che consentono lo scambio di bitcoin (o altre valute
  109. virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad
  110. esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).
  111. Il mercato delle valute virtuali, infatti, è un mercato estremamente volatile
  112. che presenta quindi forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale
  113. volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a breve termine.
  114. Alcuni siti, sui quali è possibile effettuare negoziazioni di bitcoin,
  115. consentono di eseguire anche contratti per differenza (Contract for Difference -
  116. CFD).
  117. Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, bitcoin ma
  118. sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.
  119. Sul punto, si precisa che l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24
  120. febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) individua tra i contratti
  121. finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a
  122.  
  123. transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di
  124. rinnovo automatico (c.d. “roll-over”).
  125. Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative
  126. alle valute virtuali, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, non
  127. si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione
  128. europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
  129. Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di
  130. prassi è stato chiarito che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con
  131. bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante
  132. oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap, soggetta agli obblighi di
  133. adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal
  134. decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  135. Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito,
  136. delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori
  137. dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si
  138. applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute
  139. tradizionali.
  140. Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine
  141. a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito
  142. diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici
  143. (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69
  144. per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi
  145. dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi
  146. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del
  147. medesimo articolo. Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo
  148. scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.
  149. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato
  150. secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1°
  151. gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24
  152. giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione
  153. precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze
  154. eventualmente realizzate.
  155. Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento
  156. per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di
  157. imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato
  158. sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul
  159. sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
  160.  
  161. Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti
  162. dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware,
  163. desktop, mobile, web).
  164. Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque,
  165. verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute
  166. virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la
  167. giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per
  168. almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
  169. Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale
  170. plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta
  171. giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della
  172. determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime
  173. le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR).
  174.  
  175. Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da
  176. considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68
  177. del TUIR.
  178. Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul
  179. mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute
  180. virtuali, si ritiene che gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell’articolo
  181. 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.
  182. Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori
  183. dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma
  184. dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione
  185. n. 102/E del 25 ottobre 2011).
  186. Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono
  187. costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali
  188. positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in
  189. relazione a ciascuno dei rapporti.
  190. I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel
  191. quadro RT della Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta
  192. sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
  193.  
  194. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, si fa presente che
  195. il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha
  196. tra l’altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al
  197. decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge
  198. 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).
  199. In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale,
  200. ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti
  201. (c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso
  202. movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di
  203. pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a
  204. 15.000 euro.
  205. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto
  206. l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi - Persone
  207. Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel
  208. periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura
  209. finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute
  210. estere.
  211. Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.)
  212. sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in
  213. Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
  214.  
  215. Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che
  216. regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le
  217. disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali
  218. devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW,
  219. indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre
  220. attività estere di natura finanziaria”.
  221. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del
  222. periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul
  223. sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il
  224. contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o
  225. alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
  226. Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all'imposta sul
  227. valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti
  228. all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE,
  229. istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
  230. con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
  231. modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti
  232. esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).
  233. Ciò posto, tenuto conto che il contribuente, nelle precedenti istanze si era
  234. limitato a chiedere se le operazioni a pronti erano soggette a tassazione
  235. omettendo di indicare quale fosse la reale giacenza media dell’insieme dei propri
  236. wallet, ad integrazione di quanto precisato dall’Agenzia nelle risposte alle
  237. precedenti istanze di interpello, si chiarisce che qualora nell’anno d’imposta 2016
  238. tale giacenza avesse superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno
  239. sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, anche le operazioni di
  240. cambio effettuate in tale periodo d’imposta erano soggette a tassazione per
  241. effetto del combinato disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma
  242. 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
  243. 1986, n. 917.
  244.  
  245. Pertanto, nel caso in cui la giacenza media abbia superato il predetto
  246. limite, le citate risposte fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia si
  247. intendono superate.
  248. Qualora ricorra tale ipotesi il contribuente potrà presentare la
  249. dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2016 ai sensi dell’articolo
  250. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza applicazione delle
  251. sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  252. Analogamente, per quanto riguarda la tassazione dell’operazione di
  253. acquisto dei 3 kg di oro oggetto del presente interpello, qualora i bitcoin detenuti
  254. abbiano superato il valore di euro di 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi
  255. nel periodo d’imposta 2017, l’acquisto dell’oro avrà comportato il realizzo di una
  256. plusvalenza, per effetto del prelievo dei bitcoin dal wallet, che deve essere
  257. indicata nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi - Persone Fisiche e
  258. assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
  259. Tale plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il
  260. controvalore in euro dell’oro acquistato e il costo dei bitcoin calcolato sulla base
  261. del criterio L.I.F.O., il costo deve essere documentato dal contribuente.
  262. Nel caso di specie, il contribuente afferma di non essere in grado di
  263. documentare il costo dei bitcoin, in quanto il sito dove li ha acquistati è stato
  264. chiuso, ma dichiara di essere in grado di dimostrare l’avvenuto bonifico verso
  265. l’exchanger.
  266. Nel presupposto che a fronte di tale bonifico, il contribuente abbia
  267. acquistato esclusivamente bitcoin e che gli stessi non siano stati oggetto di
  268. successive operazioni, il contribuente può determinare il costo di acquisto come
  269. costo medio derivante dal bonifico effettuato diviso il numero di bitcoin
  270. acquistati.
  271. Infine, si fa presente che il contribuente è tenuto alla compilazione del
  272. quadro RW, sia in relazione all’oro detenuto che ai bitcoin eventualmente ancora
  273. detenuti al termine del periodo d’imposta.
  274.  
  275. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
  276. presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente
  277. sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore
  278. dell’Agenzia del 4 gennaio 2016.
  279. IL DIRETTORE CENTRALE
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