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- Direzione Regionale della Lombardia
- Via Manin, 25
- 20121 Milano (MI)
- OGGETTO: Interpello 956-39/2018. ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
- QUESITO
- Il contribuente è un lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera e, quindi,
- soggetto ad imposta alla fonte in Svizzera.
- Nel corso dell’anno 2012 ha acquistato alcuni bitcoin, su un sito
- “exchanger”, e li ha depositati su un proprio address privato.
- Il contribuente rappresenta di disporre di un prezzo medio di acquisto
- approssimativo (di circa 5 euro) in quanto non ha conservato copia delle
- transazioni di acquisto e, allo stato attuale, il sito “exchanger” è chiuso.
- Nel corso del 2017, il contribuente ha utilizzato parte dei bitcoin detenuti
- per acquistare 3kg di oro da investimento su un sito internet (intermediario
- estero) che consente l’acquisto di oro direttamente tramite bitcoin. L’oro era
- inizialmente depositato a nome dell’intermediario estero presso un depositario
- estero, con sede in Svizzera. Il contribuente ha, successivamente chiesto il
- trasferimento a proprio nome dell’oro acquistato, che è rimasto presso il
- depositario estero.
- Divisione Contribuenti
- ______________
- DC Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed ENC
- Settore fiscalità e compliance
- degli enti collettivi
- Ufficio consulenza
- L’istante rappresenta che, in precedenza, ha già presentato istanza di
- interpello n. 904-4/2017 e 904-1412/2017, in merito alla tassazione delle
- operazioni di cambio di bitcoin con euro.
- Con la presente istanza, il contribuente chiede se l’acquisto dell’oro con i
- bitcoin genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.
- SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
- Il contribuente, anche sulla base delle precedenti riposte della Direzione
- Regionale della Lombardia, ritiene che l’operazione di vendita di bitcoin in
- cambio di oro non debba essere assoggettata a tassazione.
- Il contribuente intende, invece, indicare l’oro depositato in Svizzera nel
- quadro RW della propria Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2018.
- PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- In “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
- dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
- criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive
- 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847
- riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
- abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, è stato adottato il decreto legislativo
- 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.
- L’articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito, tra l’altro,
- l’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introducendo la
- nozione di “valuta virtuale”.
- In particolare, il novellato articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto
- legislativo n. 231 del 2007, definisce “valuta virtuale” “la rappresentazione
- digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica,
- non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come
- mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e
- negoziata elettronicamente”.
- In altri termini, in base a tale definizione, il legislatore riconosce
- normativamente:
- - l’utilizzo delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a
- quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi;
- - definisce tale “strumento di pagamento” quale “rappresentazione digitale
- di valore”, “trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
- In materia, la Scrivente con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E ha
- fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa.
- Nel citato documento di prassi è stato precisato che il bitcoin è una
- tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella
- tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui
- circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli
- operatori privati.
- Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche.
- In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create,
- memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e
- smartphone) e vengono conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).
- Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso
- delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento
- di terzi.
- Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi
- crittografiche di cui:
- (i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a
- cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle
- valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.
- Esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri diversi tra
- i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione
- (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete
- dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul
- controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non
- custodial wallet).
- In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei
- codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i bitcoin
- vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un
- processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e
- sviluppano tali algoritmi sono detti miner.
- Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia
- economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per
- utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
- - estraendoli;
- - acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
- - accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
- Gli user utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali,
- principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e
- servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione on
- line (c.d. “exchanger”) che consentono lo scambio di bitcoin (o altre valute
- virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad
- esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).
- Il mercato delle valute virtuali, infatti, è un mercato estremamente volatile
- che presenta quindi forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale
- volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a breve termine.
- Alcuni siti, sui quali è possibile effettuare negoziazioni di bitcoin,
- consentono di eseguire anche contratti per differenza (Contract for Difference -
- CFD).
- Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, bitcoin ma
- sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.
- Sul punto, si precisa che l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24
- febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) individua tra i contratti
- finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a
- transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di
- rinnovo automatico (c.d. “roll-over”).
- Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative
- alle valute virtuali, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, non
- si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione
- europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
- Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di
- prassi è stato chiarito che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con
- bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante
- oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap, soggetta agli obblighi di
- adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito,
- delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori
- dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si
- applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute
- tradizionali.
- Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine
- a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito
- diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici
- (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69
- per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi
- dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi
- approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del
- medesimo articolo. Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo
- scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.
- Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato
- secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1°
- gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24
- giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione
- precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze
- eventualmente realizzate.
- Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento
- per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di
- imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato
- sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul
- sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
- Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti
- dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware,
- desktop, mobile, web).
- Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque,
- verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute
- virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la
- giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per
- almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
- Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale
- plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta
- giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della
- determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime
- le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR).
- Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da
- considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68
- del TUIR.
- Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul
- mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute
- virtuali, si ritiene che gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell’articolo
- 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.
- Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori
- dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma
- dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione
- n. 102/E del 25 ottobre 2011).
- Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono
- costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali
- positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in
- relazione a ciascuno dei rapporti.
- I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel
- quadro RT della Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta
- sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
- Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, si fa presente che
- il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha
- tra l’altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al
- decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge
- 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).
- In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale,
- ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti
- (c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso
- movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di
- pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a
- 15.000 euro.
- Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto
- l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi - Persone
- Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel
- periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura
- finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute
- estere.
- Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.)
- sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in
- Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
- Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che
- regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le
- disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali
- devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW,
- indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre
- attività estere di natura finanziaria”.
- Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del
- periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul
- sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il
- contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o
- alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
- Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all'imposta sul
- valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti
- all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE,
- istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
- modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti
- esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).
- Ciò posto, tenuto conto che il contribuente, nelle precedenti istanze si era
- limitato a chiedere se le operazioni a pronti erano soggette a tassazione
- omettendo di indicare quale fosse la reale giacenza media dell’insieme dei propri
- wallet, ad integrazione di quanto precisato dall’Agenzia nelle risposte alle
- precedenti istanze di interpello, si chiarisce che qualora nell’anno d’imposta 2016
- tale giacenza avesse superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno
- sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, anche le operazioni di
- cambio effettuate in tale periodo d’imposta erano soggette a tassazione per
- effetto del combinato disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma
- 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
- 1986, n. 917.
- Pertanto, nel caso in cui la giacenza media abbia superato il predetto
- limite, le citate risposte fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia si
- intendono superate.
- Qualora ricorra tale ipotesi il contribuente potrà presentare la
- dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2016 ai sensi dell’articolo
- 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza applicazione delle
- sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Analogamente, per quanto riguarda la tassazione dell’operazione di
- acquisto dei 3 kg di oro oggetto del presente interpello, qualora i bitcoin detenuti
- abbiano superato il valore di euro di 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi
- nel periodo d’imposta 2017, l’acquisto dell’oro avrà comportato il realizzo di una
- plusvalenza, per effetto del prelievo dei bitcoin dal wallet, che deve essere
- indicata nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi - Persone Fisiche e
- assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
- Tale plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il
- controvalore in euro dell’oro acquistato e il costo dei bitcoin calcolato sulla base
- del criterio L.I.F.O., il costo deve essere documentato dal contribuente.
- Nel caso di specie, il contribuente afferma di non essere in grado di
- documentare il costo dei bitcoin, in quanto il sito dove li ha acquistati è stato
- chiuso, ma dichiara di essere in grado di dimostrare l’avvenuto bonifico verso
- l’exchanger.
- Nel presupposto che a fronte di tale bonifico, il contribuente abbia
- acquistato esclusivamente bitcoin e che gli stessi non siano stati oggetto di
- successive operazioni, il contribuente può determinare il costo di acquisto come
- costo medio derivante dal bonifico effettuato diviso il numero di bitcoin
- acquistati.
- Infine, si fa presente che il contribuente è tenuto alla compilazione del
- quadro RW, sia in relazione all’oro detenuto che ai bitcoin eventualmente ancora
- detenuti al termine del periodo d’imposta.
- La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
- presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente
- sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore
- dell’Agenzia del 4 gennaio 2016.
- IL DIRETTORE CENTRALE
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