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Jul 5th, 2009
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  1. 1. Il direttore o, comunque, il responsabile � tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignit� o contrari a verit�, purch� le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
  2.  
  3. 2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui � avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
  4.  
  5. 3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui � pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
  6.  
  7. 4. �Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell�articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilit� della notizia cui si riferiscono�
  8.  
  9. 5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate�, senza commento,� nella loro interezza, purch� contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
  10.  
  11. 6. �Per la stampa non periodica l�autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all�articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non pi� di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verit�, purch� le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l�ha determinata�;
  12.  
  13. 7. Qualora, �trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma�, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata �in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma�, l'autore della richiesta di rettifica se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21, pu� chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile che sia ordinata la pubblicazione.
  14.  
  15. 8. �Della stessa procedura pu� avvalersi l�autore dell�offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta�
  16.  
  17. 9. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo � punita con la multa da 15.000.000 a lire 25.000.000.
  18.  
  19. 10. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia.
  20.  
  21. 11. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
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