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By: a guest on
Jul 31st, 2012 | syntax:
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L’invito al contraddittorio in materia di imposte sui redditi e di IVA, oltre ad indicare i periodi d’imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione, deve recare anche l’indicazione delle “maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis” e dei “motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi”. L’invito deve comunque indicare i necessari elementi di dettaglio anche qualora dall’accertamento non scaturisca la determinazione di “maggiori imposte dovute” ma, ad esempio, quella di “imposte dovute” (come nel caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione) o quella di “minori crediti d’imposta” (come nel caso di rettifica della dichiarazione IVA a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta). Il nuovo comma 1-bis dell’art.5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 stabilisce che ai contenuti dell’invito, integrati nei termini di cui si è detto innanzi, “il contribuente può prestare adesione ……… mediante comunicazione al competente Ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata”. Per le Entrate, “ il procedimento finalizzato all’adesione (compresa quella, preventiva, all’invito) trova la sua più idonea applicazione in tutti i casi in cui l’accertamento si basi essenzialmente su prove di natura presuntiva (iuris tantum) o su altri elementi comunque suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio. Situazioni del genere ricorrono, tipicamente, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: