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By: a guest on Jul 31st, 2012  |  syntax: None  |  size: 2.12 KB  |  hits: 16  |  expires: Never
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  1. L’invito  al  contraddittorio  in  materia  di imposte sui redditi  e  di  IVA,  oltre  ad  indicare  i  periodi  d’imposta suscettibili  di  accertamento  nonché  il  giorno   ed   il   luogo   della comparizione, deve recare anche l’indicazione delle “maggiori imposte,  ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis” e dei “motivi  che  hanno  dato  luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute  e  contributi”. L’invito deve comunque indicare i necessari  elementi  di  dettaglio  anche  qualora dall’accertamento non scaturisca  la  determinazione  di  “maggiori  imposte dovute”  ma,  ad  esempio,  quella  di  “imposte  dovute”  (come  nel   caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione)  o quella di “minori crediti d’imposta”  (come  nel  caso  di  rettifica  della dichiarazione IVA a credito che non comporti l’evidenziazione di  un  debito d’imposta). Il nuovo comma 1-bis dell’art.5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 stabilisce che ai contenuti dell’invito, integrati nei termini di cui  si  è detto  innanzi,  “il  contribuente  può  prestare  adesione   ………   mediante comunicazione al competente Ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per  la  comparizione.  Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione  del  numero  delle  rate  prescelte,  deve  essere  unita  la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata”. Per le Entrate, “ il procedimento finalizzato all’adesione (compresa  quella, preventiva, all’invito) trova la sua più idonea applicazione in tutti i casi in cui l’accertamento si basi essenzialmente su prove di  natura  presuntiva (iuris tantum) o su altri elementi comunque  suscettibili  di  apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio. Situazioni del genere ricorrono, tipicamente, a titolo  esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: